Esenti gli interessi corrisposti a fondi non residenti nel caso in cui il sub-gestore delegato sia soggetto a vigilanza

1 Marzo 2021

La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 125 del 24 febbraio 2021 verte sull’applicabilità dell’esenzione da ritenuta di cui all’art. 26, comma 5-bis, del DPR n. 600/1973 agli interessi corrisposti da una società italiana al fondo UK controllante. Né il fondo UK, né la società di gestione sono autorizzati allo svolgimento di attività regolamentata. La società di gestione ha subdelegato l’attività di gestione ad un ulteriore soggetto. Tale soggetto è invece autorizzato allo svolgimento di attività regolamentata e soggetto a vigilanza.

Come noto, l'art. 26, comma 5-bis, del DPR n. 600/1973, prevede l’esenzione agli interessi relativi a finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati da talune tipologie di soggetti esteri tra i quali gli investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti, a favore di imprese italiano.

Per "investitore istituzionale estero", si intende l'ente avente ad oggetto l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 1° marzo 2002, n. 23/E). La vigilanza può essere riscontrata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore (fondo) o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza proprio del paese in cui tali soggetti operano (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E e Agenzia delle Entrate, Circolare 4 giugno 2013, n. 19/E). Nel caso del Regno Unito, sono i gestori ad essere soggetti a vigilanza.

Gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi "white list") di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti. I requisiti in esame, come precisato nella risoluzione 12 agosto 2019, n. 76/E, devono essere riscontrati con riferimenti ai diretti percettori degli stessi, a prescindere dal “beneficiario effettivo” degli stessi.

Per quanto riguarda il mutuatario, esso può essere qualsiasi soggetto che esercita nel territorio dello Stato attività di impresa quali società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, come individuati dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Come chiarito dalla risoluzione del 12 agosto 2019, n. 76/E, nell’ambito di tali soggetti sono ricomprese anche le holding di partecipazioni.

Ciò precisato, la risposta in esame fornisce in particolare un chiarimento in merito al requisito della soggezione a vigilanza dell’investitore istituzionale estero, laddove nel paese di localizzazione siano i gestori e non i fondi ad essere soggetti a vigilanza. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, laddove il gestore non sia soggetto a vigilanza, il requisito in esame potrà dirsi in ogni caso riscontrato laddove a tale vigilanza sia soggetto l’eventuale sub-gestore.

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