Compensi percepiti da un'attrice straniera per lo sfruttamento dei diritti di immagine

4 Marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul regime fiscale dei compensi corrisposti, da un soggetto residente italiano, ad un’attriceresidente in Spagna per la cessione dei diritti di sfruttamento economico della prestazione artistica resa in un film, girato in Italia. La cessione di tali diritti è avvenuta in via esclusiva e irrevocabile e per tutta la durata di protezione legale prevista in ciascun paese del mondo.

I compensi erogati per la cessione dei suddetti diritti di sfruttamento del diritto all'immagine dell'artista costituiscono redditi di lavoro autonomo ex articolo 54, comma 1-quater, del TUIR (Agenzia delle Entrate, risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E). Tali redditi ricomprendono infatti anche i «corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale». Per quanto concerne i soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera d), del TUIR prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi percepiti dall’attrice, nel caso in esame, devono ritenersi imponibili in Italia, in quanto luogo di svolgimento delle riprese del film. Non rileva il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine. I compensi in esame, dunque, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia, sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR. n. 600/1973. Il comma 2, primo periodo, di tale norma prevede che i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 30 per cento. L’Agenzia delle Entrate si preoccupa altresì di coordinare il regime fiscale previsto dall'ordinamento domestico con le statuizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare, rileva, nella fattispecie in esame, la Convenzione stipulata con la Spagna.

Al riguardo, l'articolo 17 della Convenzione prevede, in deroga agli articoli 14 (“Professioni indipendenti”) e 15 (“Lavoro subordinato”), che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo siano imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese. Laddove i pagamenti corrisposti a un residente di uno Stato contraente per l'uso o la concessione in uso dei diritti d'immagine costituiscano, in sostanza, la remunerazione per l'attività professionale che si svolge nell'altro Stato contraente, anche per tali emolumenti trova applicazione l'articolo 17 della Convenzione.

Nella fattispecie in esame, il compenso percepito non concerneva una generica concessione dello sfruttamento commerciale dell'immagine dell'artista. La cessione riguardava i diritti di immagine relativi al film.

Sulla base di tale circostanza, l’Agenzia delle Entrate giunge a ritenere che “la parte del compenso corrisposta all'artista per lo sfruttamento della propria immagine non sia riferibile ad attività ulteriori rispetto alla prestazione artistica resa, ma sia strettamente connessa alla medesima”. Ne consegue che “tra la prestazione di attrice resa dall'artista e lo sfruttamento dei diritti di immagine esista una connessione diretta, tale che i relativi compensi debbano essere considerati unitariamente”. Pertanto, nella fattispecie in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate, gli emolumenti riferibili allo sfruttamento dei diritti di immagine dell'attrice rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17 della Convenzione. Essi saranno pertanto pienamente imponibili in Italia.

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