La forma giuridica assunta da un OICVM estero non autorizza un trattamento fiscale diverso da quello previsto per gli OICVM nazionali – Commento a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 29 aprile 2021, causa C-480/19

30 Aprile 2021

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che i rendimenti derivanti dalla partecipazione in un OICVM estero, ancorché connotato da una forma giuridica diversa da quella che contraddistingue gli OICVM nazionali, non possono essere oggetto di un’imposizione fiscale differente rispetto ai rendimenti distribuiti da fondi domestici; ciò perché contrario al principio di libera circolazione dei capitali, di cui agli artt. 63 ss. TFUE.

Il caso esaminato dalla CGUE verteva su un cittadino, persona fisica, di nazionalità finlandese che aveva investito in una SICAV di diritto lussemburghese, da cui percepiva annualmente i rendimenti da questa distribuiti. La SICAV in questione era un OICVM avente “forma statutaria (o società di investimento)” ai sensi dell’art. 1, par. 3, della Direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS 4).

All’epoca dei fatti, il diritto finlandese non concedeva agli OICVM di potersi costituire in una forma diversa da quella contrattuale, ossia come fondi comuni di investimento, gestiti esternamente da una società di gestione. Gli utili da partecipazione percepiti da questi fondi venivano qualificati, alla stregua del diritto tributario finlandese, come redditi da capitale e soggetti ad imposizione, presso il percipiente, nella misura del 30% per la frazione di redditi fino a Euro 30.000,00 e nella misura del 34% per la parte eccedente.

Secondo la Commissione tributaria centrale finlandese, la SICAV, pur svolgendo un’attività assimilabile a quella degli OICVM, era da considerarsi alla stregua di una società per azioni con forma giuridica non contemplata nell’ordinamento finlandese. Di conseguenza, i dividendi distribuiti dalla SICAV sarebbero stati tassati come reddito da lavoro (con un’imposizione che poteva superare il 50%).

Il contribuente impugnava questa decisione di fronte alla Corte Amministrativa Suprema, sul presupposto per cui fosse contraria alla libera circolazione dei capitali una tassazione differente dei rendimenti distribuiti dalla SICAV di diritto lussemburghese in questione rispetto a quelli distribuiti dagli OICVM finlandesi. Il giudice nazionale operava il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La CGUE riconosce, in primo luogo, che effettivamente esiste una disparità di trattamento tra i rendimenti distribuiti da una SICAV, costituente un OICVM avente forma statutaria, e un fondo di diritto finlandese, costituito in forma contrattuale. Ciò perché, rispettivamente, in un caso essi vengono considerati redditi da lavoro e nell’altro caso sono qualificati come redditi da capitale, a cui conseguono i diversi trattamenti impositivi messi in luce dal contribuente. Ciò produce l’effetto, riconosciuto dai giudici europei, “di dissuadere i residenti finlandesi dall’effettuare investimenti in Stati membri diversi dalla Repubblica di Finlandia e, in tal modo, di limitare la libera circolazione dei capitali”.

Si pone, quindi, il problema di stabilire se la disparità di trattamento si riferisce o meno a situazioni comparabili.

In prima istanza la Corte prende in considerazione il fatto che “la SICAV di diritto lussemburghese di cui al procedimento principale e un OICVM di diritto finlandese sono due tipi di OICVM ai sensi della direttiva OICVM”, perché entrambe le forme sono contemplate dall’art. 1, par. 3, della Direttiva UCITS 4 come soggetti a cui si applicano le disposizioni ivi contenute. Nondimeno questo mero fatto non è sufficiente ad accertare la comparabilità delle situazioni, giacchè la Direttiva UCITS 4 (cfr. considerando 4 e 83) ha lo scopo precipuo di stabilire “norme comuni per quanto riguarda l’autorizzazione, la vigilanza, la struttura, l’attività e le informazioni che gli OICVM sono tenuti a pubblicare” ma “essa non influisce sulle norme nazionali in materia fiscale”. Ne consegue che, pur in presenza di una normativa europea di armonizzazione che riguarda una fitta molteplicità di profili attinenti agli OICVM, gli Stati membri non sono obbligati ad adottare trattamenti fiscali omogenei.

Perciò, l’analisi di comparabilità deve svolgersi con riguardo agli obiettivi perseguiti dalle disposizioni nazionali che impongono un regime fiscale differenziato. I criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi o meno una differenza di situazione oggettiva. Da tale analisi emerge come la SICAV di diritto lussemburghese si trovi in una situazione oggettivamente comparabile a quella di un OICVM di diritto finlandese.

Infatti, da un lato, entrambi gli organismi sono esenti da imposta sul reddito e i rendimenti da essi corrisposti sono assoggettati ad imposta unicamente a livello dei beneficiari.

Dall’altro lato, la forma giuridica diversa non giustifica una disparità di trattamento. La SICAV lussemburghese è stata infatti assimilata dall’autorità finlandese a una società per azioni. Ebbene, per ciò che concerne i dividendi distribuiti da società per azioni finlandesi, essi costituiscono redditi di capitale e sono tassati nella medesima misura prevista per i rendimenti percepiti da OICVM domestici. Se ne deduce che nel discrimine tra redditi da capitale e redditi da lavoro ad opera della legislazione tributaria nazionale, la forma dell’ente che distribuisce dividendi non è tenuta in alcuna considerazione. A ciò consegue, quindi, che “la forma statutaria di una SICAV di diritto lussemburghese non pone tale organismo in una situazione diversa da quella di un OICVM di diritto finlandese avente forma contrattuale per quanto riguarda il trattamento fiscale dei rendimenti distribuiti”.

Posta la mancanza di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi tale situazione, la Corte conclude che la differenza di trattamento dedotta dal contribuente si pone indubbiamente in contrasto con la libertà di circolazione dei capitali.

In altre parole, secondo la CGUE non sussiste un obbligo di trattare allo stesso modo gli OICVM di diritto nazionale rispetto alle altre realtà estere aventi forma societaria. Ad ogni modo, laddove nel diritto interno si decida di trattare gli OICVM allo stesso modo di altre strutture di investimento aventi forma societaria, allora tale trattamento deve essere esteso anche agli enti di diritto estero aventi la medesima forma.

La sentenza in commento si espone ad una riflessione: nell’operare l’analisi di comparabilità, la Corte Europea non si è basata sulla circostanza per cui sia gli OICVM auto-gestiti (forma contrattuale) sia quelli gestiti da un soggetto esterno (forma statutaria) siano entrambi oggetto di normazione europea (Direttiva UCITS 4) e, in quest’ottica, siano considerati assimilabili per quanto concerne la forma, la sostanza e la funzione: come visto, la Corte con la presente pronuncia non intende spingersi fino al punto da precludere la possibilità per gli Stati membri di imporre trattamenti differenziati ai rendimenti percepiti da OICVM esteri. Nondimeno, il principio di diritto affermato in questa sede appare comunque rilevante nel limitare, da un punto di vista prettamente pratico, la discrezionalità nella potestà impositiva degli Stati membri: in altre parole, se sussiste un trattamento fiscale diverso, questo non può essere giustificato dalla forma giuridica assunta dall’OICVM estero.

La pronuncia in esame non dovrebbe avere ripercussioni significative sulla disciplina italiana. Al riguardo, i proventi distribuiti da fondi di investimento di diritto estero sono già assimilati ai proventi distribuiti da OICVM italiani a condizione che tali fondi siano, alternativamente:

  • conformi alla direttiva 2009/65/CE (UCITS 4);
  • non conformi alla direttiva UCITS, ma abbiano un gestore che sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito, ai sensi della direttiva 2011/61/UE (c.d. Direttiva AIFM).

In sintesi, la disciplina italiana prevede già, in presenza di determinate condizioni, l’applicazione del medesimo regime fiscale degli OICVM ai fondi di investimento di diritto estero. Tali condizioni prescindono dalla forma giuridica adottata da tali fondi, ma presuppongono esclusivamente l’assoggettamento ad una disciplina regolatoria analoga a quella italiana.

AP

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