Il trasferimento all’estero non è sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia - Commento a Cass. civ., sez. V, ord. 4 maggio 2021, n. 11620

5 Maggio 2021

La Corte di Cassazione, con l’interessante pronuncia in commento, affronta un tema lungamente dibattuto sia in dottrina, sia in giurisprudenza: l’accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche. In sintesi, secondo la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia è necessario che il giudice valuti tutti gli elementi di fatto a sua disposizione. Non è, difatti, possibile limitare l’indagine alla mera verifica della circostanza per cui il contribuente abbia fissato la propria dimora abituale in uno Stato estero – iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una contribuente avverso un atto di contestazione di sanzioni per omessa dichiarazione di attività estere di natura finanziaria, sul presupposto che la contribuente medesima dovesse ritenersi fiscalmente residente in Italia, ancorché iscritta all’A.I.R.E. con residenza in Spagna. Il giudice di merito, nei primi due gradi di giudizio, ha appoggiato la tesi della ricorrente, ritenendo che la stessa abbia provato di essere residente fiscalmente all’estero. In particolare, secondo i giudici, la contribuente ha fornito la prova che la sua famiglia avesse stabilito in Spagna il centro dei propri affari e interessi, avendo vissuto in loco in un’abitazione di proprietà. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sotto il profilo dell’esatto perimetro normativo della residenza in Italia ai fini fiscali, in relazione, da un lato, alla omessa considerazione da parte dei giudici di merito di taluni elementi in fatto e, dall’altro lato, all’esclusiva rilevanza da questi attribuita all’accertamento di una dimora stabile della contribuente in Spagna, laddove la dimora abituale all’estero non esclude la residenza fiscale in Italia.

La Corte rileva che, a mente dell’articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfino almeno uno dei seguenti criteri alternativi:

  • essere iscritte nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
  • avere nel territorio dello Stato il domicilio, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, c.c.;
  • avere la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, c.c..

Da ciò i giudici di legittimità ricavano che la sussistenza di anche uno solo tra i predetti criteri è sufficiente a fissare la residenza fiscale del soggetto in Italia, con la conseguenza che l’iscrizione del cittadino all’A.I.R.E. “non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali”. Pertanto, un contribuente può essere considerato residente ai fini fiscali in Italia laddove venga provato che lo stesso abbia mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio civilistico.

Inoltre, viene precisato che, per poter assumere rilevanza, l’individuazione del domicilio deve essere riconoscibile a terzi e tale riconoscibilità va individuata in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive. Il domicilio deve, dunque, essere il luogo in cui la gestione dei propri interessi sia “riconoscibile a terzi”, cioè sia ancorato a indici tali da individuare in Italia gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale.

La Cassazione, poi, conclude enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all’A.I.R.E. deve accertarsi se la persona fisica abbia fissato o mantenuto in Italia il proprio domicilio, come disciplinato dal codice civile, riconoscibile a terzi, inteso come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari”.

Alla luce di quanto sopra espresso, quindi, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di merito, affidando ai giudici del rinvio il compito di esaminare tutti gli elementi di fatto vertenti sulla presenza fisica in Italia della contribuente, compresi quelli relativi alle cariche ricoperte dalla stessa in enti collettivi o morali, nonché le dichiarazioni da questa rese in un atto di compravendita circa la propria residenza e circa l’apertura di conti correnti in Italia.

L’ordinanza in esame si pone sulla scia del più recente orientamento della Corte di Cassazione, in virtù del quale nello stabilire ove un soggetto abbia il centro dei propri interessi vitali deve darsi prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi economici e patrimoniali (più che delle relazioni personali e affettive) viene esercitata abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi (cfr. Cass., sez. trib., ord. 20 luglio 2018, n. 32992).

RC

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