L’esenzione da ritenuta per i dividendi di fonte italiana percepiti da fondi UE/SEE prescinde dalla qualificazione del fondo come “persona residente” ai fini convenzionali – Commento a Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 11 maggio 2021, n. 327.

Con la risposta ad interpello n. 327 dell’11 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interessante interpretazione circa i presupposti soggettivi di applicazione della neo-introdotta ipotesi di esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da società ed enti commerciali residenti a fondi di investimento istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

In termini generali, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le società e gli enti residenti applicano una ritenuta del 26% sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti, fatta ovviamente salva l’applicazione – al ricorrere di determinate condizioni – delle minori ritenute fissate convenzionalmente nell’ambito di Trattati bilaterali.

Al fine di allineare la disciplina di favore prevista per gli OICR istituiti nel territorio dello Stato dall’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR – a norma del quale i proventi percepiti dai fondi “domestici” sono esenti da imposta – all’acquis comunitario informato al rispetto delle libertà fondamentali, l’art. 1, comma 631, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (“Legge di bilancio 2021”), introducendo un ultimo periodo all’art. 23, comma 3, del TUIR, ha previsto l’esenzione da ritenuta per i dividendi erogati a fondi UE o SEE da società o enti residenti in Italia.

Come sancito dalla neo-introdotta disposizione, infatti, “La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di  investimento  collettivo  del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE,  il  cui  gestore  sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  istituiti   negli   Stati   membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio economico   europeo   che   consentono   un   adeguato   scambio   di informazioni”.

Pertanto, l’emittente residente nel territorio dello Stato non applicherà la ritenuta sui dividendi percepiti sia da i) OICVM (OICR conformi alla direttiva 2009/65/CEUCITS”) che da ii) FIA (fondi di investimento alternativi gestiti da GEFIA soggetti alle forme di vigilanza di cui alla direttiva 2011/61/UEAIFM”) istituiti in Stati UE o SEE, con conseguente allineamento rispetto alla disciplina fiscale applicabile nei confronti di OICR istituiti nel territorio dello Stato.

Nel documento in commento, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sull’esenzione da ritenuta sui dividendi percepiti da un FIA gestito da una società di gestione soggetta a forme di vigilanza nel Paese estero di istituzione (Paesi Bassi), ai sensi della direttiva AIFM. Nello specifico, l’istante si domanda se la circostanza che il fondo sia considerato fiscalmente trasparente nello stato di istituzione (Paesi Bassi) – non potendo, pertanto, essere considerato quale “persona residente” ai fini dell’applicazione dei benefici convenzionali recati dal Trattato bilaterale – possa incidere sul regime in esame. In altri termini, posto che – come precisato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità – un soggetto può essere considerato come “persona residente” e, pertanto, fruire dei benefici fiscali recati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni solo nel caso in cui sia almeno astrattamente assoggettabile ad imposizione (liable to tax), ci si domanda se la fruizione del neo-introdotto regime di esenzione sia subordinata all’affermazione della liability to tax del fondo percettore nello Stato di istituzione.

L’Agenzia delle Entrate smentisce recisamente tale ultima ipotesi precisando come “[a]i fini della non applicazione della ritenuta è […] necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari [recati dalle predette direttive UCITS e AIFM], mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti”.

Pertanto, accertato il rispetto dei requisiti recati dalle predette direttive comunitarie con riferimento a OICVM e FIA, la società o l’ente residente non applicherà alcuna ritenuta sui dividendi distribuiti a fondi istituiti in Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni e ciò a prescindere dal fatto che gli stessi siano o meno considerati come soggetti fiscalmente trasparenti nello stato di istituzione.

Tale impostazione, ovviamente circoscritta ad ipotesi di percezione di dividendi distribuiti da soggetti residenti a fondi UE/SEE, aggira, limitatamente all’ambito applicativo della novella normativa, la problematica affrontata dalla precedente risposta ad interpello n. 258 del 19 aprile 2021 e relativa all’applicazione delle aliquote convenzionali previste dai trattati in vigore tra lo Stato della fonte e quello di residenza dell’investitore (cd. look through approach) nel caso di fondi considerati trasparenti nello Stato di istituzione.

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