Sono esenti ai fini IVA le prestazioni svolte da un terzo nei confronti della SGR, quando queste siano specifiche ed essenziali per la gestione del fondo – Commento a Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20

22 Giugno 2021

Con la sentenza in commento, i giudici europei hanno fornito importanti chiarimenti circa l’ambito di applicazione soggettivo della norma contenuta nell’art. 135, par. 1, lett. g) della direttiva n. 2006/112/CE (“Direttiva IVA”). Come noto, tale norma prevede l’esenzione delle operazioni relative alla gestione di fondi comuni d’investimento. Nello specifico, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha precisato i criteri che devono ricorrere per qualificare come esenti da IVA le prestazioni svolte da soggetti terzi su commissione ed a beneficio dei gestori (“SGR”) di fondi comuni d’investimento (“OICR”).

Le fattispecie esaminate dalla Corte vertevano su due società di diritto austriaco, le quali avevano ricevuto specifici incarichi da parte di altrettante SGR.

Nel primo caso, al soggetto esterno era stata commissionata l’elaborazione dei valori rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi percepiti dai partecipanti del fondo. Tali dati venivano, quindi, trasmessi alla società di gestione e da questa, a sua volta e senza modificarli, all’Amministrazione finanziaria.

Nel secondo caso, la SGR aveva stipulato un contratto di licenza con una società terza per l’utilizzo di un software, utile ad effettuare i calcoli per la gestione del rischio e la valutazione delle prestazioni, così come richieste dalla legge austriaca. Il terzo si era inoltre obbligato a fornire supporto informatico e a svolgere corsi di formazione del personale del gestore ai fini dell’utilizzo del software medesimo.

In entrambi i casi, le società e le rispettive controparti contrattuali ritenevano che le prestazioni in questione dovessero rientrare nel campo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 135 della Direttiva IVA. Si trattava infatti di attività, aventi carattere distinto, destinate a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni d’investimento[1].

L’Autorità fiscale negava invece tale beneficio, sulla base di due argomentazioni. In primo luogo, le funzioni considerate – nel primo caso, le attività di amministrazione e contabilità e, nel secondo caso, la gestione dei rischi e la valutazione delle prestazioni del fondo - erano state esternalizzate solo in parte. Residuavano, quindi, in capo al gestore, segmenti di attività che esso stesso doveva assolvere personalmente ai fini dell’ottemperanza dei relativi obblighi verso i partecipanti del fondo e verso l’Amministrazione finanziaria medesima. Ciò conduceva a privare tali prestazioni della relativa autonomia, sì da non poterle qualificare come prestazioni “distinte”. In secondo luogo, sempre secondo l’Autorità fiscale austriaca, le attività oggetto di esternalizzazione non sarebbero state riferibili alle funzioni “specifiche ed essenziali” dell’attività di gestione di fondi di investimento.

Investita delle questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia fonda le proprie argomentazioni a partire dalla ratio dell’esenzione prevista per le operazioni relative alla gestione di fondi comuni d’investimento. In particolare tale esenzione è “intesa a promuovere l’accesso dei piccoli investitori al mercato dei valori mobiliari”. Ciò al fine di alleggerire l’onere fiscale che teoricamente potrebbe gravare su di essi per il solo fatto di rivolgersi ad un gestore del proprio investimento, invece che operare un investimento diretto.

Sulla base di tale indicazione, la Corte afferma che il carattere “distinto” del servizio non può essere interpretato nel senso di negare il beneficio dell’esenzione ogni qualvolta una prestazione (pur specifica ed essenziale per la gestione del fondo) non sia integralmente esternalizzata. Se così fosse, infatti, “ciò favorirebbe le società di gestione che forniscono tale prestazione in proprio nonché gli investitori che investono direttamente i propri denari in titoli senza ricorrere alle prestazioni di gestione di fondi”. Ne discende che, in entrambe le fattispecie analizzate, l’entità del grado di esternalizzazione non incide sulla sussistenza del carattere distinto o autonomo del servizio.

Per quanto riguarda la riconducibilità delle prestazioni de quo alle funzioni “specifiche ed essenziali” dell’OICR, la Corte ritiene che a tal fine è necessario esaminare l’allegato II della direttiva n. 2009/65/CE (“Direttiva OICVM”). Questo documento individua le funzioni che deve assolvere il gestore di un fondo d’investimento collettivo: tra queste rientrano le funzioni amministrative, “quali i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, nonché la valutazione del portafoglio e la determinazione del valore delle quote (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali)[2]. Nelle situazioni in cui sia un terzo ad assolvere tali funzioni, per beneficiare dell’esenzione dall’IVA occorre accertare se il servizio reso presenta un nesso intrinseco con l’attività propria di una società di gestione. Solo in tal caso potrà dirsi “essenziale”.

Entrambe le fattispecie analizzate presentano tale requisito: quanto al primo caso, il terzo era investito degli adempimenti fiscali consistenti nell’assicurare l’assoggettamento ad imposta, conformemente alla legge nazionale, dei ricavi percepiti dai partecipanti del fondo. Non v’è dubbio che tale prestazione abbia un nesso intrinseco con i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo. Quanto al secondo caso, il software fornito dalla società esterna è da ritenersi essenziale affinchè il gestore “possa assolvere le funzioni di gestione dei rischi e di valutazione delle prestazioni richieste dalla legge austriaca” (ipotesi da ricomprendere nell’attività di “controllo dell’osservanza della normativa applicabile” parimenti annoverata nell’allegato II della Direttiva OICVM).

Quanto, infine, al requisito della “specificità” del servizio, questo deve essere inteso come la necessità che la prestazione resa dal terzo sia fornita al solo fine della gestione del fondo comune d’investimento e non anche per altre necessità della SGR.

Dai suesposti rilievi risulta, quindi, che le prestazioni di servizi, quali gli adempimenti fiscali consistenti nel garantire che i ricavi ottenuti dai fondi dai partecipanti siano assoggettati ad imposta conformemente alla legge nazionale, e la concessione di un diritto d’uso di un software utilizzato per l’effettuazione di calcoli essenziali per la gestione dei rischi nonché la valutazione delle prestazioni, laddove presentino un nesso intrinseco con la gestione di fondi comuni d’investimento e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione di tali fondi, rientrano nell’esenzione prevista all’articolo 135,paragrafo 1, lettera g), della Direttiva IVA.

AP


[1] La necessaria sussistenza dei caratteri di autonomia e di specificità ed essenzialità del servizio, ai fini di poter fruire dell’esenzione di cui all’art. 135, par. 1, lett. g) della direttiva n. 2006/112/CE, è stata affermata dalla CGUE nella sentenza del 2 luglio 2020, Blackrock Investment Management (resa nella causa C-231/19). In quella sede la Corte negò il diritto all’esenzione dall’IVA, poiché i servizi resi dal terzo – consistenti nel controllo delle prestazioni e dei rischi, mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica – non erano specifici per la gestione dei fondi comuni d’investimento, ma erano stati concepiti ai fini della gestione di investimenti di varia natura.

[2] La Corte precisa, tuttavia, che l’elenco delle funzioni del gestore, di cui all’allegato II della Direttiva OICVM, non deve intendersi come esaustivo, potendosi individuare ulteriori servizi, rientranti nelle attività di “gestione” di un fondo comune d’investimento, che godano ugualmente dell’esenzione di cui all’art. 135 della Direttiva IVA. Cfr. sul punto sentenza del 7 marzo 2013, GfBk (resa nella causa C-275/11), allorchè sono state ritenute esenti le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo alla SGR, anche se il terzo non aveva agito in esecuzione di un mandato.

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