L’inesistenza della notifica e il ricorso al procedimento di querela di falso – Commento a CTR Campania, sentenza 18 maggio 2021, n. 4291

24 Giugno 2021

Abstract

La Commissione Tributaria Regionale (“CTR”) di Napoli, con la sentenza 18 maggio 2021, n. 4291, analizza il tema dell’inesistenza della notifica di un avviso di accertamento, a seguito della successiva impugnazione di un atto della riscossione – nella specie un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo – nel corso della quale è stato esperito dal contribuente un procedimento di querela di falso.

***

Secondo i Giudici di appello, la notifica dell’avviso di accertamento che, a seguito di querela di falso, risulti inesistente, è improduttiva di effetti giuridici e giammai può ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato. La CTR della Campania ha quindi accolto le istanze del contribuente, riformando la decisione dei Giudici di prime cure.

Il caso

Il caso di specie trae origine da un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo emesso dall’Agente della Riscossione della Provincia di Napoli – Equitalia Sud, successivo ad un avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente ai fini IRPEF e IRAP per l’anno di imposta 2009. Il preavviso di fermo, come è noto, è un atto prodromico al fermo amministrativo degli autoveicoli – previsto dall’art. 86, comma 1, D.P.R. n. 602/73 – con il quale l’Agente della Riscossione dispone il blocco dei veicoli intestati al contribuente tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il contribuente proponeva quindi ricorso sia avverso il preavviso di fermo, sia avverso l’avviso di accertamento eccependo in prima istanza l’omessa notifica dell’avviso di accertamento. Con separati motivi di ricorso deduceva l’illegittimità dell’atto impositivo anche per carenza di potere del funzionario firmatario, la decadenza dell’amministrazione Finanziaria nonché l’infondatezza nel merito dell’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio sostenendo, tra l’altro, la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, che sarebbe avvenuta con consegna a mani proprie del destinatario. Il contribuente depositava quindi querela di falso presso il competente Tribunale anche se la CTP di Napoli, prima della conclusione del procedimento per accertare l’autenticità della firma, respingeva il ricorso.

La decisione della CTP di Napoli veniva dunque impugnata dal contribuente il quale, oltre a riproporre le questioni già sollevate nel primo grado di giudizio, rilevava come il Tribunale civile adito all’esito del procedimento di querela di falso avesse dichiarato non autografa la firma apposta in calce alla relazione di notificazione dell’avviso di accertamento. Con la conseguenza che la stessa relata era improduttiva di effetti giuridici mentre il preavviso di fermo doveva considerarsi nullo per inesistenza dell’atto presupposto.

La pronuncia

A mezzo della sentenza n. 4291 del 18 maggio 2021 in commento, dunque, la sezione n. 23 della CTR della Campania accoglie le ragioni del contribuente precisando altresì che, trattandosi di inesistenza della notifica dell’atto impositivo, giammai potrebbe ravvisarsi una ipotetica sanatoria del vizio rilevato. Al limite – spiega il giudice del gravame – pur a voler ammetter l’applicabilità dell’art. 156 c.p.c. in tema di “raggiungimento dello scopo”, la notifica dell’accertamento poteva considerarsi perfezionata soltanto al momento della notifica del preavviso di fermo, ovvero in un momento in cui era già spirato il termine di decadenza.

La CTR infine, sottolinea il fatto che sarebbe stata opportuna la sospensione del Giudizio, da parte Giudice di prime cure, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso promosso dal contribuente.

La pronuncia in argomento, dunque, mette in rilievo la necessità di un procedimento di querela di falso nei casi in cui si voglia contestare l’autenticità della sottoscrizione apposta sulla relazione di notifica.

Quest’ultima, infatti, in quanto atto di un pubblico ufficiale emesso nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 e ss. del c.p.c., è uno strumento processuale civilistico che ha il fine di privare "un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a ‘far fede', a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione" (cfr., ex pluribus, Cass. n. 8362/2000; Cass. n. 18323/2007).

Sulla scorta di quanto precede, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32350).

È il caso di soggiungere che medesime argomentazioni sono estendibili anche per quanto concerne il Processo Verbale di Constatazione, facendo anch’esso, dunque, prova fino a querela di falso, non essendo sufficiente la mera allegazione delle circostanze di fatto, o di generici elementi di prova, di segno contrario alle risultanze del predetto documento avente efficacia probatoria privilegiata. Ciò come confermato in più occasioni dalla Suprema Corte: “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso (Cass. n. 15191 del 2014; Cass. n. 2949 del 2006)».

F.D.D.D.

cross