Proventi derivanti da OICR immobiliari italiani esenti da ritenuta anche nel caso di percezione “mediata” da parte di OICR esteri “white list”

24 Giugno 2021

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risposta ad interpello n. 409 del 16 giugno 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esenzione da ritenuta sui proventi distribuiti da OICR immobiliari italiani di cui all’articolo 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, prevista in favore di OICR esteri istituiti in Stati white list. Tale esenzione, secondo l’Agenzia, trova applicazione anche qualora l’investitore partecipi al fondo immobiliare attraverso veicoli societari che detengono le quote del fondo.

L’istanza di interpello concerne una società di gestione del risparmio (“SGR”) che ha istituito in Italia un fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso (“FIA”). Il FIA è interamente partecipato, tramite due veicoli lussemburghesi (“LUX A” e “LUX B”) da un OICR istituito ai sensi della legge delle Isole Cayman (“Fondo Alfa”).

Il Fondo Alfa, inoltre, è soggetto alle disposizioni della Cayman Islands Private Funds Law, introdotta al precipuo scopo di allineare la normativa nazionale con le previsioni unionali introdotte dalla direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”). Tale disciplina prevede la registrazione obbligatoria del Fondo presso la Cayman Islands Monetary Authority, nonché la soggezione alla vigilanza di quest’ultima.

Il Fondo Alfa è gestito da un general partner (“GP”). Si tratta di una exempted limited company istituita ai sensi della legge delle Isole Cayman, illimitatamente responsabile e detentrice del potere di controllo e gestione dell’organismo; GP gestisce il patrimonio del Fondo Alfa nell’interesse degli investitori in totale autonomia rispetto ai medesimi e sulla base di una strategia di investimento predeterminata. Per l’espletamento dell’attività gestoria GP si avvale del supporto e della consulenza di una società di diritto inglese (“Advisor”). Essa è autorizzata alla gestione di fondi alternativi ai sensi della AIFMD e soggetta alla vigilanza prudenziale della autorità regolamentare britannica.

Sulla base di quanto sopra, l’istante chiede all’Amministrazione conferma in ordine all’applicabilità al caso concreto dell’esenzione da ritenuta ex art. 7, co. 3, del D.L. n. 351/2001 “sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché' istituiti in Stati o territoriwhite list.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia come la qualifica di organismo di investimento collettivo del risparmio debba essere individuata in virtù dell’attività svolta e a prescindere da una caratterizzazione “formale” e “strutturale” dello stesso. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. k) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) qualifica come OICR qualsiasi “organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”.

Sul punto l’Agenzia ritiene, sulla base delle circostanze esposte dall’Istante, che il Fondo Alfa, soggetto alle disposizioni della Cayman Islands Private Funds Law, ben possa essere qualificato come OICR ai fini dell’esenzione e ciò in quanto:

  • svolge un’attività che consiste nell’offerta ed emissione di quote al fine di raccogliere capitali da destinare a investimento;
  • gli investitori non hanno il controllo sull’acquisizione, gestione e cessione degli investimenti;
  • gli investimenti sono gestiti da o per conto del gestore.

Secondariamente, l’Agenzia rileva come sia il Fondo Alfa che il GP e l’Advisor, nonché i veicoli LUX A e LUX B, siano istituiti, incorporati e residenti in Paesi (Isole Cayman, Lussemburgo e Regno Unito) white list che, quindi, consentono un adeguato scambio di informazioni.

In linea di principio dunque non vi sono preclusioni all’applicazione dell’esenzione de quo ai proventi percepiti dal Fondo Alfa. Si pone tuttavia il problema di capire se tale esenzione possa venire meno in ragione della detenzione della partecipazione nel FIA italiano per il tramite di due veicoli Lussemburghesi. Al riguardo, come già evidenziato nella risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che il “regime di esenzione trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora i suddetti investitori partecipino in misura totalitaria in un veicolo societario che pone in essere l’investimento. Al riguardo, è stato precisato che il veicolo così partecipato non deve necessariamente essere residente nel medesimo Stato del partecipante”. Tale conclusione si fonda sull’art. 32, co. 3,del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale “le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351[…] trovano applicazione per i fondi partecipati esclusivamente da uno o più dei seguenti partecipanti […] h) veicoli costituiti  in  forma  societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati nelle precedenti lettere

In questo senso, pertanto, si dovrebbe ritenere che non sia necessaria una partecipazione totalitaria del fondo nel veicolo, dovendo al contrario ritenersi sufficiente una partecipazione superiore al 50%.

All’esito delle suesposte argomentazioni l’Amministrazione finanziaria accoglie l’ipotesi ricostruttiva avanzata dal contribuente affermando la fruibilità, nell’ambito della fattispecie concreta dedotta, dell’esenzione da ritenuta di cui all’art. 7, co.3, del D.L. 351/2001.

GP

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