Il rimborso di buoni fruttiferi postali a favore di un non residente non gode di esenzione da imposta sostitutiva se il titolo è cointestato con un soggetto residente

12 Ottobre 2021

Con la risposta ad interpello n. 647, resa lo scorso 1° ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito al trattamento impositivo riservato ai proventi derivanti da buoni fruttiferi postali percepiti da un soggetto non residente, in regime di cointestazione dei titoli con ulteriori soggetti residenti in Italia.

L’istante è un soggetto residente in Irlanda, che è titolare di cinque buoni fruttiferi collocati da Poste Italiane, di quattro cointestati con il padre ed uno cointestato con il defunto nonno, questi ultimi residenti in Italia. I buoni recano la clausola "CPFR", ossia con "pari facoltà di rimborso", circostanza che pone tutti i cointestatari nella medesima posizione in ordine alla percezione degli interessi derivanti dai predetti buoni. L’istante chiede di conoscere il trattamento impositivo relativo a quanto da egli percepito, in qualità di non residente.

Chiamato a risolvere la questione, l’Ufficio dà atto, innanzitutto, del fatto che gli interessi e gli altri proventi derivanti da buoni fruttiferi postali sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 12,5%, in forza di quanto disposto dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Tuttavia, l’art. 6, comma 1, del medesimo decreto prevede l’esenzione da siffatta imposta per gli interessi derivanti da buoni fruttiferi postali nel caso in cui il percettore sia residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list)[1], qual è, per l’appunto, l’Irlanda. Sotto il profilo operativo, il successivo art. 7 prescrive che per poter beneficiare di detta esenzione, il percettore deve, in primo luogo, depositare i titoli presso un intermediario residente in Italia o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente abilitato. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511[2], il percettore deve trasmettere a Poste Italiane S.p.A. un’autocertificazione attestando la sua qualità di beneficiario effettivo dei proventi e attestando che tale qualifica non sia mutata per tutto il periodo in cui egli sia stato intestatario del titolo[3].

Al fine di rispondere allo specifico quesito, l’Ufficio richiama l’art. 3 comma 4 del decreto ministeriale citato, il quale dispone che “al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale”. Alla luce di tale prescrizione normativa, afferma l’Agenzia, “per poter beneficiare della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali è necessario che tutti i cointestatari dei buoni siano soggetti non residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari degli stessi e che questi ultimi siano stati depositati[4]. In considerazione della diversa residenza dei cointestatari dei buoni fruttiferi in questione, l’Agenzia rigetta quindi la prospettazione dell’istante, affermando l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 12,5% dei proventi derivanti dal rimborso dei titoli in esame, a prescindere dal soggetto che ne sarà l’effettivo percettore.

La presente risposta ad interpello si inquadra nel solco di un ampio novero di documenti di prassi con i quali l’Agenzia ha dettagliatamente specificato le condizioni per fruire del regime di esenzione previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 239/1996. Per completezza, si segnala che l’Ufficio ha trattato una fattispecie simile nell’ambito della recente risposta ad interpello n. 109/2021: anche in quel caso l’accesso al regime di esenzione è stato negato, ma sul presupposto specifico che il percettore, residente all’estero (Regno Unito) al momento del rimborso dei titoli, fosse in realtà residente in Italia al momento della relativa emissione.

A.P.


[1] L’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana è contenuto nel Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 4 settembre 1996 (oggetto di ripetute integrazioni).

[2] Il decreto interministeriale citato ha introdotto il “Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio”.

[3] L’Agenzia specifica che tale autocertificazione può ben essere acquisita da Poste Italiane S.p.A. al momento del pagamento, a patto però che dalla stessa emerga indefettibilmente la permanenza dei requisiti per beneficiare dell’esenzione per tutto il periodo di possesso del titolo.

[4] Il citato assunto è in linea con l’impostazione consolidata dell’Agenzia delle Entrate sul tema, già resa esplicita con Circolare n. 306/E/1996 laddove si afferma che “Attesa la peculiarità del nuovo regime impositivo (…) è appena il caso di precisare che qualora i titoli siano cointestati a soggetti nei cui confronti si applica un differente regime fiscale – ad esempio (…) a "nettisti" (per tali intendendosi tutti i soggetti nei cui confronti si applica l'imposta sostitutiva e che per tale motivo percepiscono i proventi dei titoli in questione al netto del tributo) ed a soggetti non residenti nei cui confronti sussistono le condizioni per fruire dell'esenzione prevista dal D. Lgs. n. 239 del 1996 – non si applica il regime di esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva e, pertanto, gli intermediari autorizzati (…) sono tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva sull'intero ammontare dei proventi derivanti dai titoli cointestati”.

cross