Il trattamento impositivo dei compensi erogati a modelli e testimonials non residenti, da parte di società estere, per servizi svolti in Italia

21 Ottobre 2021

La risposta ad interpello 11 ottobre 2021, n. 700, concerne il regime impositivo applicabile ai compensi corrisposti da una società non residente a soggetti non residenti, per servizi di photo shooting prestati in Italia e sfruttamento dei relativi diritti di immagine.

L’istante è una società di diritto francese, priva di stabile organizzazione in Italia, facente parte di un gruppo internazionale attivo nel settore del lusso e della moda. L’Istante è partecipata integralmente da una società italiana.

L’istante è sul punto di lanciare una campagna pubblicitaria, nella quale intende impiegare modelli e testimonials prevalentemente residenti in Francia. Il termine “modelli” indica coloro che svolgono abitualmente l’attività di indossatori di capi d’abbigliamento in occasione di campagne promozionali. Il termine “testimonials” indica soggetti di fama che affiancano saltuariamente la propria immagine a quella di un marchio o di un prodotto. Si tratta in altre parole di soggetti che mettono a disposizione la loro immagine ai fini promozionali, pur svolgendo abitualmente un’attività diversa.

Al fine di realizzare la campagna pubblicitaria verranno svolte in Italia sessioni di photo shooting necessarie alla realizzazione di materiale fotografico e video. I modelli e i testimonials concederanno i diritti di utilizzazione dell’immagine correlati a tale attività.

L’Ufficio in primo luogo conferma che i compensi corrisposti ai modelli per l’esecuzione di sessioni di photo shooting e per la cessione dei relativi diritti di immagine rientrano pacificamente nei redditi da lavoro autonomo ex art. 53, c. 1, del TUIR. Ciò in forza della sussistenza dei requisiti di abitualità e professionalità che contraddistinguono le prestazioni in esame. Trattandosi di prestazioni svolte in Italia, i relativi compensi sono fiscalmente rilevanti ai fini italiani. Ciò in base alle regole generali di cui all’art. 23 del TUIR.  

La qualificazione come reddito di lavoro autonomo opera secondo l’Ufficio anche con riferimento alle prestazioni rese dai testimonials. Ciò in quanto le attività di photo shooting e l’utilizzazione dei diritti d’immagine costituiscono attività collegate al contesto artistico nel quale si esprime l’attività principale esercitata professionalmente ed abitualmente da tali celebrities. Peraltro, secondo l’Ufficio, sono da qualificare come reddito di lavoro autonomo[1] anche i compensi correlati all’utilizzazione dell’immagine, in quanto correlati all’attività abitualmente svolta da tali soggetti.

La qualificazione come redditi di lavoro autonomo dei redditi derivanti dalle cessioni dei diritti di immagine riverbera i suoi effetti anche sul piano dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Astrattamente le componenti in questione possono infatti essere qualificate, oltreché come redditi di lavoro autonomo derivante da prestazioni artistiche, anche come royalties. Nel primo caso, le ridette componenti sono pienamente imponibili in Italia. Nel secondo caso, sono normalmente soggette ad un’aliquota ridotta in base alla convenzione applicabile. L’Ufficio abbraccia la prima tesi. Tale conclusione risulta peraltro coerente con i principi espressi nella recente risposta ad interpello 3 marzo 2021, n. 139. In quella sede, l’Ufficio aveva, per l’appunto, qualificato come reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti da un’attrice spagnola per la cessione dei diritti di immagine connessi alle prestazioni di recitazione rese con riferimento ad un film girato in Italia. Conseguentemente l’Ufficio aveva ritenuto applicabile l’art. 17 della Convenzione tra Italia e Spagna, con conseguente piena imponibilità in Italia.

Nella risposta in esame, l’Agenzia fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito agli eventuali obblighi di sostituzione di imposta dell’Istante. Infatti, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i compensi di lavoro autonomo sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ove corrisposti dai soggetti di cui all’art. 23 del medesimo decreto. Tale norma menziona anche le società ed enti non residenti, quale l’istante. Ad ogni modo, l’Ufficio chiarisce come tale obbligo di sostituzione di imposta possa gravare su un soggetto non residente solo nei limiti in cui disponga di una stabile organizzazione in Italia. Peraltro, tali conclusioni sono coerenti con quelle contenute nella precedente risposta ad interpello 27 aprile 2021, n. 297. In quella sede, l’Ufficio aveva escluso la sussistenza di obblighi di sostituzione di imposta in capo all’ufficio di rappresentanza in Italia di una società di diritto francese. Per completezza, come evidenziato nel principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 8, l’assenza di un obbligo non significa che il soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia non abbia comunque la facoltà di applicazione della ritenuta.

A.P.


[1] L’art. 54, c. 1quater, del TUIR prescrive che concorrono a formare il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (già qualificato come reddito da lavoro autonomo ex art. 53, c. 1) “i corrispettivi percepiti a seguito di cessione (…) di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica e professionale”, quali sono i diritti di immagine dell’artista.

cross