Residenza fiscale delle persone fisiche: le relazioni affettive e familiari non prevalgono sugli affari e interessi economici

Nell’individuare la residenza fiscale delle persone fisiche secondo il criterio del domicilio e, quindi, degli affari e degli interessi vitali, le relazioni affettive e familiari non rivestono un ruolo preponderante rispetto agli altri elementi inferenziali. Tale principio, già peraltro espresso in precedenti arresti giurisprudenziali, è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinanza del 25/05/2022, n. 16954 (“Ordinanza”).

Come noto il domicilio, quale criterio di individuazione della residenza fiscale ai fini dell’art. 2, c. 2 del TUIR, deve essere inteso quale sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. Il domicilio, per intrinseca natura, è un criterio spiccatamente sostanziale che esige articolate valutazioni olistiche in merito ad aspetti patrimoniali, economici, familiari, sociali e affettivi tipizzanti l’esistenza della persona e che si contrappone, assumendo un ruolo preponderante, al dato formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti.

La natura composita e multiforme del concetto di domicilio ha inevitabilmente aperto le porte all’annoso dibattito in ordine alla prevalenza degli elementi economici/patrimoniali rispetto a quelli familiari/affettivi o viceversa. Non è infatti chiaro a quale dei due criteri si debba dare prevalenza nel caso tali elementi siano collocati in Stati diversi.

È proprio in questo contesto che si inserisce l’Ordinanza.

La fattispecie dalla quale scaturisce contenzioso trae origine da tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate per gli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 nei confronti di una persona fisica iscritta all’AIRE e asseritamente fiscalmente residente in Svizzera (“Tizio”) per recupero a tassazione di maggiori redditi IRPEF ed IRAP. Impugnati i predetti avvisi il contribuente è risultato soccombente in entrambi i gradi di merito.

Nello specifico la CTR Liguria, riuniti gli appelli proposti da Tizio, ha rigettato le impugnazioni ritenendo il contribuente fiscalmente residente in Italia nonostante l’iscrizione all’AIRE e il suo “formale” trasferimento in Svizzera. Il contribuente, infatti, è stato ritenuto fiscalmente residente nel territorio dello Stato in entrambi i gradi di merito sulla base di elementi indicativi quali “la residenza - anche formale - dei prossimi congiunti in Italia, il consumo molto elevato di energia elettrica […] la disponibilità di una imbarcazione da diporto in Chiavari, le movimentazioni bancarie rilevate, la percezione di forti compensi in Italia, la disponibilità di studio professionale in Milano,  l'effettuazione di numerose - ed ingenti nel valore - operazioni presso sportelli bancari italiani […]”.

Avverso la decisione della Commissione regionale il contribuente ha adito il Giudice di legittimità lamentando, per quanto di interesse in questa sede, “l’omesso esame del fatto che il coniuge e il figlio risiedevano in Svizzera”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto sia di autosufficienza che di decisività dell’asserita omissione e, richiamando quanto espresso in un precedente arresto[1], ha evidenziato che “[a]i fini dell'individuazione della residenza fiscale del contribuente deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali dello stesso, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi”. In questo iter valutativo, prosegue la Suprema Corte, non rivestono un“ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento”. In altri termini, valorizzando anche la non decisività della censura, la Corte sottolinea come nell’individuare il centro degli affari e interessi vitali il luogo in cui sono localizzati gli affetti e la famiglia non possa attrarre automaticamente la residenza del contribuente. In questo senso la proiezione affettiva della dimensione personale del contribuente non può e non deve assurgere ex se a criterio di “ancoraggio” della residenza fiscale dovendo, al contrario, essere assunto unitamente a tutti gli altri criteri tra i quali, ovviamente, anche quelli di carattere economico/patrimoniale.

Alcune riflessioni sono opportune in merito al confronto tra la posizione assunta dalla Corte di Cassazione e le pratiche internazionali sviluppate in ambito OCSE.

Invero, secondo il Commentario OCSE, nel valutare tutti gli elementi sulla base dei quali localizzare in un determinato stato il centro degli affari e interessi vitali “it is nevertheless obvious that considerations based on the personal acts of the individual must receive special attention[2]. In sintesi, in base alle indicazioni formulate in ambito OCSE, sembrerebbe di ravvisare una sorta di “preferenza” per il centro degli interessi affettivi, rispetto a quelli professionali ed economici.

La Corte di Cassazione, invece, afferma che non è possibile stabilire la priorità di un criterio rispetto all’altro rendendosi dunque necessaria una valutazione caso per caso.

In conclusione, quello del centro degli affari e interessi, si conferma un criterio di localizzazione della residenza suscettibile di generare grandi incertezze.

G.P.


[1] Cass. civ., Sez. V, Ord. 20/12/2018, n. 32992.

[2] Cfr. par. 15, Commentario all’art. 4 dell’OECD’s Model tax Convention.

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