Investimento minimo nel Carried interest come requisito dinamico  

Con la risposta ad interpello n. 295 dello scorso 25 maggio, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul tema del “carried interest”, chiarendo che la verifica dell’investimento minimo in società ha natura dinamica dovendosi valutare tale requisito alla stregua delle vicende societarie che comportano la diluizione dell’investimento del management.

I c.d. “carried interest”, detti altresì diritti patrimoniali rafforzati, attribuiscono ai manager che hanno investito in un fondo di investimento o in società una particolare forma di remunerazione che, a ricorrere di determinati risultati di rendimento, si sostanzia nel diritto a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento stesso.

Il duplice ruolo di dipendente e investitore rivestito dal manager, ha fatto sorgere però incertezze ai fini fiscali sulla corretta qualificazione di questi proventi quali redditi di lavoro dipendente o redditi di natura finanziaria. Ciò in quanto i redditi di lavoro dipendente e assimilati scontano la tassazione progressiva Irpef, mentre i redditi di natura finanziaria sono assoggettati alla tassazione sostitutiva con aliquota del 26%.

Il legislatore con l’art. 60 del DL n. 50/2017 ha introdotto una presunzione iuris et de iure per cui al ricorrere di determinate condizioni i proventi percepiti dei manager derivanti dall’investimento si considerano redditi di natura finanziaria.

In particolare, l’investimento minimo effettuato dai manager deve essere almeno pari all’1% dell’investimento complessivo effettuato dal fondo o del patrimonio netto della società; i proventi derivanti da strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che gli altri investitori abbiano ricevuto un ammontare almeno pari al capitale sociale e il rendimento minimo (c.d. “hurdle rate”); gli strumenti finanziari de quo vengano detenuti dai manager per un periodo non inferiore a cinque anni (c.d. ”holding period”).

In assenza dei suddetti requisiti il provento non si qualifica immediatamente come reddito di lavoro dipendente dovendo procedersi ad una valutazione case by case volta ad accertare la natura finanziaria del reddito in ragione dell’esistenza di un reale rischio di investimento per i manager nonché dell’allineamento tra gli interessi di cui sono portatori questi ultimi e la generalità degli investitori.

L’Agenzia delle Entrate (“AdE”), con la risposta in esame, si sofferma sul requisito dell’investimento minimo effettuato dal management in veicoli societari[1]. Il rispetto dell’investimento minimo richiede un esborso effettivo pari all’1% del patrimonio netto sociale. La verifica di tale requisito deve essere effettuata al momento di implementazione del piano di incentivazione nonché al ricorrere di eventi societari che possono diluire la percentuale di investimento effettuato dal management (aumenti di capitale, conversione del prestito obbligazionario, acquisto di partecipazioni da parte di soggetti diversi dai manager).

Nella fattispecie in esame, la Società istante (“società”) veniva costituita in seguito ad un accordo tra un Consorzio Agricolo e una SGR con l’obiettivo di rilanciare il business del Consorzio. Ai fini della composizione del capitale sociale, la società da un lato otteneva un apporto di equity, dall’altro emetteva un prestito obbligazionario convertibile e interamente sottoscritto dalla SGR. Gli amministratori e i key manager partecipavano al capitale sociale dell’istante con un investimento pari all1,25% del patrimonio netto della società. Successivamente, il fondo ha proceduto alla conversione del prestito obbligazionario e la percentuale di investimento minimo sarebbe scesa allo 0,7%. L’istante domandava, quindi, se ai fini della presunzione di cui all’art. 60, la verifica dell’investimento minimo dovesse essere perfezionata al momento dell’investimento iniziale oppure dovesse tener conto delle vicende successive.

L’AdE, dopo aver accertato che al momento di implementazione del piano di investimento sussistevano tutte le condizioni di cui all’art. 60, ha precisato che per quanto riguarda l’investimento in veicoli societari la valutazione dell1% non è statica (come per i fondi), ma dinamica essendo connessa alle vicende che interessano la società. Ne consegue che laddove la conversione del prestito obbligazionario della SGR dovesse determinare una diluizione dell’investimento minimo del management, i manager dovranno necessariamente adeguare i propri investimenti per raggiungere nuovamente il requisito dell’1%. In caso contrario, la presunzione dell’art. 60 non potrà operare.

Ciò premesso, posto che nel caso di specie i manager co-investitori non avrebbero proceduto a nuove sottoscrizioni di capitale, l’Agenzia ai fini della qualificazione fiscale del provento indaga sull’esistenza del rischio di investimento ricercando elementi che nel caso concreto possano far propendere per la natura finanziaria dell’extra-rendimento dei manager.

In particolare, l’AdE si sofferma sull’ammontare dell’investimento operato dal management pari ad un importo compreso tra la retribuzione annua netta e la retribuzione annua lorda di ciascun manager. Si tratta quindi, secondo l’AdE, di un investimento di “ammontare rilevante” sia in termini assoluti in considerazione del numero esiguo dei manager co- investitori, sia in termini relativi essendo significativa di per sè la retribuzione di ciascun manager.

L’AdE qualifica quindi i proventi percepiti dai manager come redditi di natura finanziaria, a prescindere dal rispetto del requisito dell’investimento minimo, in ragione del significativo apporto di capitale effettuato dai manager che non può che determinare un reale rischio di investimento per il management. Tale circostanza trovava conferma peraltro nel diritto del manager al mantenimento degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali rafforzati anche in caso di “exit”, nonché nell’assenza di clausole che prevedono per i manager il diritto alla restituzione del capitale investito.

G.G.


[1] La valutazione del requisito dell’investimento minimo è distinta tra fondi di investimento e società. Nel primo caso, la valutazione del rispetto dell’1% è statica avendosi riguardo al solo momento di chiusura del periodo di sottoscrizione del fondo. L’impegno complessivo dei management rappresenta l’1% del c.d. “committment”, fermo restando che l’investimento sottoscritto deve essere effettivamente liberato a seguito del “richiamo degli impegni”. Ciò in quanto, l’operare della presunzione di cui all’art. 60 del DL 50/2017 è subordinato alla condizione che l’esborso sostenuto dal manager sia effettivo.

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