Nuova Circolare sui trust: obblighi RW dei beneficiari di trust opachi

24 Ottobre 2022
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La Circolare 20 ottobre 2022, n. 34 (“Circolare”) in tema di trust, contiene alcune importanti precisazioni, inter alia, con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale (“Obblighi RW”) in capo ai beneficiari residenti in Italia di trust opachi non residenti. Come noto, si qualificano come trust opachi, o discrezionali, i trust il cui beneficiario non ha un diritto legale a pretendere l’attribuzione del reddito prodotto dal trust (posizione cd. “non vested”).

Secondo la Circolare, i Beneficiari sono tenuti agli Obblighi RW “sulla base delle informazioni disponibili”. A titolo meramente esemplificativo, la Circolare menziona “il caso in cui il trustee comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust”. In tale ipotesi, i beneficiari “hanno l’obbligo di indicare nel quadro RW l’ammontare del relativo credito vantato nei confronti del trust, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero”.

In sintesi, dunque, la Circolare conferma l’impostazione secondo cui anche il beneficiario di trust discrezionale/opaco è tenuto alla compilazione del quadro RW (cfr. bozza circolarizzata ad agosto del 2021 e ris. n. 693/E dell’8 ottobre 2021).Tuttavia, la Circolare limita l’Obbligo RW alle ipotesi in cui il beneficiario disponga delle informazioni necessarie ad adempiere tale obbligo. Non si fa rifemento ad obblighi di comunicazione di tali informazioni in capo al trustee.

Nel complesso si tratta di una soluzione del tutto condivisibile e conforme alle esigenze di personalità della pena, applicabile anche alle sanzioni amministrative tributarie. Vengono sotto tale profilo eliminate molte delle criticità presenti nella bozza di Circolare circolarizzate nell’agosto del 2021 (cfr. F. Nicolosi- G. Violetta, Obblighi RW dei beneficiari di trust opachi non residenti nell’evoluzione della prassi amministrativa: aspetti problematici e questioni aperte, in Rivista Telematica di Diritto Tributario, 18 marzo 2022).

E’ pacifico dunque che, alla luce della Circolare, sia tenuto agli Obblighi RW il beneficiario che, pur non vested, disponga informazioni complete ed analitiche in relazione al patrimonio e al reddito del trust, nonchè alla quota ad esso spettante, in ogni momento.E’ del pari pacifico che l’Obbligo RW dovrà essere adempiuto anche dal beneficiario che venga a conoscenza di una distribuzione nei propri confronti.Viceversa, non dovrebbe essere soggetto ad Obblighi RW il beneficiario completamente ignaro della propria posizione.

Nella pratica, tuttavia, nella maggioranza dei casi, si verificano delle ipotesi intermedie, in merito alle quali la Circolare tace.

Ad esempio, sarebbe da chiarire qual è l’eventuale l’Obbligo RW del beneficiario perfettamente a conoscenza dell’esistenza del trust, ma che non dispone di informazioni attuali in merito alla composizione del patrimonio. In questa ipotesi, sembrerebbe ragionevole escludere la sussistenza di un Obbligo RW, ma la Circolare non contiene indicazioni univoche.

Un altro caso dubbio è rappresentato dall’ipotesi in cui il beneficiario venga informato della distribuzione di reddito, ma ignori la consistenza del patrimonio. In questo caso, sembrerebbe ragionevole indicare la sola quota di reddito in relazione alla quale il beneficiario sia a conoscenza del proprio diritto di credito.

Sarebbe inoltre opportuno stabilire fino a che punto debba essere concreta l’informazione posseduta per determinare l’insorgenza di un Obbligo RW. Ci si chiede ad esempio quale sia il regime applicabile al beneficiario che abbia accesso alle informazioni, ma che non vi acceda in concreto (o, di cui non si possa dimostrare l’accesso in concreto) oppure che non riceva informazioni supportate di documentazione idonea.

Occorrerebbe peraltro chiedersi se, ed entro che limiti, sussista un obbligo di attivazione del beneficiario al fine di acquisire le informazioni di dettaglio necessarie ad adempiere l’Obbligo RW, qualora questi dettagli non siano in suo possesso.

In ogni caso, si ritiene che non debbano applicarsi sanzioni in capo ai beneficiari non individuati che, nei periodi di imposta precedenti alla Circolare, non abbiano adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, pur essendo a conoscenza delle relative informazioni.

F.N.

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