Trust e tassazione in uscita: criteri di determinazione dell’imposta dovuta

28 Ottobre 2022
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La Circolare del 20 ottobre 2022, n. 34/E, in tema di trust, oltre ad abbracciare il noto principio di tassazione cd. “in uscita”, di derivazione giurisprudenziale, fornisce altresì alcuni criteri per determinare l’imposta sulle successioni e donazioni (“ISD”) dovuta. 

In primo luogo, viene confermato come, anche nel regime di tassazione in uscita, le aliquote e le franchigie devono essere determinate del rapporto tra disponente e beneficiario. Ciò in quanto, secondo la Circolare, il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria. Pertanto, tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa. In estrema sintesi, dunque, troveranno applicazione: a) per il coniuge o i parenti in linea retta l’aliquota del 4% e una franchigia pari a 1.000.000 di euro; b) per tutti gli altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota del 6% e, solo per fratelli e sorelle, una franchigia pari a 100.000 euro; c) per tutti gli altri soggetti l’aliquota dell’8%.

Un’altra importante precisazione concerne i criteri di quantificazione dell’ISD. Al riguardo, il valore dei beni dovrà essere con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento al beneficiario, secondo i criteri di determinazione della base imponibile previsti dal TUS. Ciò significa che, in linea generale, assumeranno rilievo sia gli incrementi che i decrementi di valore subiti dal bene nella finestra temporale intercorrente tra l’apporto in trust e l’attribuzione al beneficiario. Si tratta di una conclusione condivisibile in quanto coerente con il principio per cui l’arricchimento ai fini dell’ISD deve essere misurato in base al concreto arricchimento ricevuto dal beneficiario.

Di particolare interesse è infine un chiarimento della Circolare in merito alla possibilità di versare autonomamente l’ISD nel corso della vita del trust. Trattandosi di un passaggio piuttosto complesso, lo si riporta per intero “il richiamo all’articolo 56-bis del citato d.lgs. n. 346 del 1990 è inoltre coerente con la distinzione tra distribuzioni reddituali (non soggette all’imposta sulle donazioni) e attribuzioni di natura patrimoniale non formalizzate in atti soggetti a registrazione (formate dalla dotazione originaria del capitale incrementata dai successivi apporti). Essendo la disposizione di cui all’articolo 45, comma 4-quater, del Tuir valevole secondo una interpretazione logico-sistematica a tutte le tipologie di trust residenti e non residenti, qualora il contribuente beneficiario dell’attribuzione sia in grado di distinguere la quota riferibile al capitale rispetto al reddito anche per i periodi d’imposta pregressi, sulla base delle informazioni disponibili fornitegli dal trustee, si potrà procedere alla registrazione volontaria della quota del fondo in trust riferibile al capitale con l’applicazione delle aliquote e delle franchigie previste in ragione del rapporto di parentela fra disponente e beneficiario. In tal caso la registrazione volontaria anticipata esclude l’applicazione dell’imposta di donazione al momento della effettiva devoluzione del capitale al beneficiario”.

In sintesi, il passaggio in esame, pur presentando alcuni punti oscuri, sembra introdurre una possibilità di autoliquidazione dell’ISD durante la vita del trust, da parte del beneficiario che disponga delle sufficienti informazioni.

Tale precisazione è fornita in un paragrafo dedicato alle ipotesi in cui le attribuzioni al beneficiario siano qualificabili come donazioni indirette. Ad ogni modo, il principio sembra essere formulato in termini generali.

Sarebbe opportuno un chiarimento in merito alla possibilità di applicare per tale “autoliquidazione” con riferimento a tutte le tipologie di trust. Tale possibilità permetterebbe al beneficiario di liquidare anticipatamente l’ISD, cristallizzando al propria posizione e cautelandosi contro futuri incrementi delle aliquote applicabili.

F.G.P. - F.N.

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