Reddito e patrimonio nei Trust opachi non residenti

2 Novembre 2022
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Come noto, la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E (“Circolare”) ha abbracciato il principio, di derivazione giurisprudenziale, della cd. "tassazione in uscita”. In base a tale orientamento l’imposta sulle successioni e donazioni (“ISD”) è dovuta, in linea generale, al momento della devoluzione al beneficiario, con l’effettivo arricchimento di questi.

Naturalmente, la tassazione in uscita riguarderà le sole componenti di patrimonio, con esclusione di quelle reddituali. Sarà dunque necessario distinguere, al momento di ogni attribuzione al beneficiario, con riferimento ai trust opachi non residenti, le:

  • Componenti di patrimonio soggette all’ISD (comprese eventuali franchige o aliquote agevolate);
  • Componenti reddituali, le quali, a seconda della tipologia di trust potranno essere:
    • Completamente detassate se si tratta di trust soggetti a congrua tassazione;
    • Completamente imponibili se trust opachi esteri non soggetti a congrua tassazione.

Diventa di importanza cruciale la distinzione tra reddito e patrimonio. Al riguardo la Circolare precisa che  “il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari. In ogni caso “l’eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di distribuzione del trust, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del trust.” . Inoltre, la Circolare precisa che “nel caso di distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, conferito in trust dal disponente, costituisce reddito la parte eccedente il costo o valore di acquisto del bene come risultante dalla documentazione contabile”. Tali valori e variazioni dovranno essere determinati sulla base di apposita documentazione bancaria e finanziaria. In ogni caso, opera una presunzione per cui l’intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia “qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed extracontabile (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del trustee, la distinzione fra il “patrimonio” e il “reddito”, come sopra definiti”. Ai fini della applicazione di tale cd. “presunzione reddituale”, secondo la Circolare,“occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana”.

In sintesi, in linea di principio.

  • Il componente di patrimonio deve essere valutato al costo di acquisto in capo al disponente (donante); tale valore sarà incrementato in presenza di ulteriori apporti e diminuito di eventuali attribuzioni al beneficiario;
  • Ogni eccedenza, rispetto al patrimonio, dovrà essere qualificata come reddito; tale reddito a seconda della tassazione subita dal trust dovrà essere qualificato come imponibile o non imponibile.

In relazione al predetto assetto, si pongono alcune problematiche applicative in merito alle quali la Circolari non fornisce precisazioni. Nel seguito si ipotizza una possibile ricostruzione, nell’auspicio che vengano emanati ulteriori chiarimenti.

Ad esempio, occorre stabilire quale trattamento applicare alle variazioni di valore (non da realizzo) degli immobili che costituiscono patrimonio. Occorre stabilire se tali componenti incrementino il valore del patrimonio assoggettato a ISD in uscita oppure se siano riconducibili ai redditi eventualmente tassati al momento della distribuzione. Occorre peraltro chiedersi se tale risposta sia influenzata dal regime applicato all’estero.

Al riguardo, la questione potrebbe essere risolta sulla base di una precisazione importante, già sopra citata, per cui, ai fini dell’applicazione della presunzione reddituale (e dunque ai fini della distinzione tra reddito e patrimonio), “occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana”. A tale indicazione si potrebbe fare riferimento anche per distinguere tra reddito e patrimonio.

Applicando tale principio, dal momento che ai fini reddituali italiani, le variazioni di valore degli immobili non assumono valore, gli incrementi in questione dovranno considerati patrimonio ed assoggettati ad ISD. Ciò coerentemente con il principio, anch’esso contenuto nella Circolare, secondo cui l’ISD si applica rispetto al valore coerentemente attribuito al beneficiario. Viceversa rientreranno nei potenziali redditi i plusvalori da realizzo rilevanti ai fini della normativa fiscale italiana. La qualificazione reddituale non dovrebbe peraltro venir meno nemmeno laddove, in concreto la componente in questione non sia tassabile ai fini italiani, purchè la disciplina italiana ne riconosca la natura reddituale (es. immobili posseduti da più  di cinque anni).

Ferma restando che la distinzione quantitativa tra reddito e patrimonio dovrebbe essere effettuata sulla base della normativa fiscale italiana, si pone il problema di stabilire se il trustee possa scegliere liberamente a quale componente attingere. Sembrerebbe sufficiente fare riferimento alla contabilità del trust. Il trustee sembrerebbe dunque legittimato ad “attingere” indifferentemente al reddito o al patrimonio. Con riferimento ai trust diversi da quelli commerciali, infatti, non sembrano operare presunzioni di proritaria distribuzione. Né d’altra parte, in presenza di congrua documentazione contabile e bancaria, sembra possibile che possa operare la presunzione reddituale.

Infine, è opportuno precisare che il tema dell’applicazione della disciplina italiana (al fine di distinguere tra reddito e patrimonio) dovrebbe essere tenuto distinto dalla questione relativa all’aliquota nominale in concreto applicabile al trust (al fine di distinguere se i proventi sono tassati o meno, a seconda che questa sia maggiore o minore di quella italiana). La prima distinzione serve a capire la quota di attribuzione che rientra nel dominio dell’ISD e quella eventualmente soggetta alle imposte sui redditi. La seconda distinzione (fondata aliquota nominale), al fine di stabilire se la distribuzione è imponibile o meno.

Resta aperto il problema del regime fiscale applicabile a trust che, pur soggetti ad aliquota nominale inferiore alla metà rispetto a quella italiana, distribuiscano componenti in concreto effettivamente assoggettati a tassazione. La questione concerne, più in generale, la rilevanza del livello di tassazione effettivo in capo al trust. Secondo quanto precisato anche dalla Circolare, la questione non sembra risolvibile in base all’attuale assetto normativo. Sarebbe opportuno un intervento del legislatore che introducesse la possibilità di valorizzare il cd. “effective tax rate” mediante interpello.

F.G.P. - F.N.

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