Affrancamento di avviamento e intangibili: la deducibilità extracontabile “segue” i beni

In caso di affrancamento di avviamento e intangibili rilevati nel bilancio consolidato a seguito dell’acquisto della partecipazione di controllo, la deduzione extracontabile dei maggiori valori, quale “posizione soggettiva specifica” ai sensi dell’art. 173, c. 4 del TUIR, rimane ancorata alla titolarità indiretta dei beni. Tale principio è stato recentemente affermato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta a interpello n. 589 del 2022.

Nello specifico la società Alfa, interamente controllata dalla capogruppo Beta (IAS adopter), ha acquisito una partecipazione di controllo (pari al 70%) nella società Gamma. Successivamente i soci di minoranza di Gamma hanno sottoscritto un aumento di capitale a loro riservato in Beta liberando il capitale sottoscritto tramite il conferimento del 100% del capitale di Kappa, detentrice del 30% di Gamma. All’esito delle descritte operazioni il capitale di Gamma risulta detenuto per il 70% da Alfa e per la restante parte dalla capogruppo Beta.

A seguito dell’acquisto del controllo, ai sensi dell’IFRS 3, nel bilancio consolidato di Beta sono emersi asset immateriali (avviamento, softwares e lista clienti, “Avviamento e Intangibili) in precedenza non iscritti nel bilancio separato di Gamma.

I relativi maggiori valori sono stati affrancati mediante applicazione dell’imposta sostitutiva (16%) di cui all’art. 15, c 10-ter del D.L. 185/2008.

All’esito dell’affrancamento, pertanto, Alfa ha dedotto extracontabilmente, in quote annuali, il valore dell’Avviamento e degli Intangibili. Come noto, tale disciplina prevede la revoca degli effetti fiscali della rivalutazione nei casi in cui siano posti in essere, anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva, atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo e o i beni affrancati (cd. recapture).

Successivamente Gamma è stata oggetto di incorporazione da parte di Alfa, la quale, rilevando un disavanzo di fusione ha allocato tale maggior valore all’Avviamento e agli Intangibili che erano stati autonomamente iscritti e affrancati nel bilancio consolidato di BETA all’esito dell’acquisizione del controllo di Gamma. La fusione ha naturalmente comportato l’annullamento della partecipazione in Gamma.

In un terzo momento Alfa ha deliberato la scissione del ramo un tempo facente capo a Gamma in favore di una beneficiaria (Lambda) il cui capitale sociale è interamente detenuto da Beta.

Contabilmente la scissione comporterebbe il trasferimento dell’Avviamento e degli Intangibili in favore di Lambda.

In relazione alle operazioni di scissione l’art. 173, c. 4 reca la disciplina della ripartizione delle posizioni soggettive della società scissa stabilendo che le stesse sono ripartite in linea generale tra le beneficiarie e la scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile attribuite a ciascun soggetto. Un diverso regime è previsto per le posizioni soggettive che siano specificamente connesse a determinati elementi del patrimonio scisso. In quest’ultimo caso le posizioni soggettive (“Posizioni Soggettive Specifiche”) “seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.

Ciò posto Alfa chiede “se il diritto alla deduzione dei maggiori valori impliciti della partecipazione di controllo di Gamma, attribuiti ad Avviamento e Intangibili Identificati nel bilancio consolidato di Beta, costituiscano Posizioni Soggettive Generiche (oggetto di ripartizione proporzionale tra Alfa e Lambda) ovvero Posizioni Soggettive Specifiche (da veicolare al ramo aziendale o all'elemento dell'attivo a cui si riferiscono)”.

Secondo l’Agenzia delle entrate la posizione in esame “si genera per effetto della contestuale iscrizione degli asset (di primo grado) oggetto dell'Affrancamento nel bilancio consolidato e della partecipazione […] del soggetto che detiene tali asset nel bilancio individuale della Società che usufruisce dell’affrancamento”. Di conseguenza tale posizione soggettiva sarebbe vincolata, a fini del recapture, al mantenimento sia della partecipazione che dei beni di primo grado. Tuttavia, all’esito dell’incorporazione di Gamma da parte di Alfa, la partecipazione è stata annullata e, pertanto, la posizione soggettiva de qua, deve essere considerata specificamente connessa esclusivamente agli elementi patrimoniali (gli asset di primo grado) che sono confluiti nel patrimonio di Alfa per effetto della fusione.

In secondo luogo, l’Agenzia rileva come la successiva operazione di scissione tramite la quale i beni di primo grado sono confluiti nel patrimonio della beneficiaria Lambda, in quanto neutrale e non realizzativa, non abbia comportato il recapture del beneficio. Nondimeno la scissione avrebbe comportato “un divaricamento tra il soggetto che ha esercitato l'opzione per l'affrancamento de qua e il soggetto che ha acquisito la titolarità dei beni affrancati”. In questo senso, eventuali ipotesi di recapture dipenderebbero esclusivamente da atti dispositivi (realizzativi) aventi ad oggetto i beni di primo grado e, quindi, dalle vicende economiche della beneficiaria. Di conseguenza la posizione soggettiva è da ritenersi specificamente connessa con i predetti beni e, quindi, fruibile (tramite deduzione extracontabile) dalla beneficiaria Lambda.

La conclusione cui è giunta l’Agenzia appare invero condivisibile. Ricollegando le ipotesi di recapture agli atti dispositivi aventi ad oggetto la partecipazione e/o gli asset “affrancati” si ritiene coerente attribuire la posizione soggettiva al soggetto suscettibile di “governare” la circolazione della partecipazione e/o dei beni. In questo caso, essendo venuta meno la partecipazione per effetto della fusione, appare coerente attribuire la posizione soggettiva alla beneficiaria in forza dell’intimo collegamento tra la stessa e i beni di primo grado.

G.P.

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