Stock options: fair market value assoggettato a tassazione all’estero quale costo fiscalmente riconosciuto in caso di cessione

28 Aprile 2023

Nel caso in cui le azioni siano attribuite al dipendente in un periodo di imposta in cui lo stesso era residente all’estero e ivi assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente per un ammontare pari al loro fair market value, tale valore costituisce costo di acquisto delle stesse ai fini del calcolo di un’eventuale plusvalenza. Il principio è stato recentemente affermato dall’Agenzia delle entrate mercè la risposta a interpello n. 289 del 2023.

La fattispecie sottoposta all’Agenzia delle entrate riguardava un manager (“Manager” o “Istante”) che si era visto attribuire all’estero alcune Restricted Stock Units (“RSU”) che, al termine del periodo di vesting e al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, attribuivano diritto di ricevere gratuitamente un determinato numero di azioni della società capogruppo (“Azioni”). Il Manager, al momento di maturazione del periodo di vesting e, quindi, all’atto di attribuzione delle Azioni, risiedeva fiscalmente negli Stati Uniti. Pertanto, in accordo con la disciplina fiscale vigente in U.S.A., il valore di mercato delle Azioni veniva assoggettato a tassazione in capo all’Istante quale reddito di lavoro dipendente.

L’Istante trasferiva successivamente la propria residenza in Italia senza scontare alcuna exit tax negli U.S.A..  Come residente italiano intende procedere alla cessione delle Azioni attribuite in esito al piano di incentivazione. A tal fine l’Istante si chiede se, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione, si possa tener contro, quale costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni, del relativo valore normale assoggettato a tassazione negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente.

Preliminarmente l’Agenzia precisa che, in ossequio al principio di cassa che informa la disciplina dei redditi di lavoro dipendente, il reddito derivante dall’assegnazione di azioni si considera prodotto nel momento in cui le stesse sono attribuite al dipendente. In questo senso sarebbe del tutto irrilevante che l’attribuzione remuneri prestazioni lavorative svolte durante il periodo di vesting e che, in tali periodi il dipendente fosse residente in Italia o all’estero. Il momento dell’attribuzione, dunque, risulta quale unico criterio rilevante, sia temporalmente che territorialmente.

Secondariamente l’Ufficio, richiamando la circolare 25 febbraio 2000, n. 30/E, puntualizza che, in relazione ai piani di stock option, la plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni attribuite al dipendente “è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente”.

Tali principi, ritiene l’Amministrazione, trovano applicazione a prescindere dalla residenza del dipendente al momento dell’attribuzione delle azioni e, quindi, anche nel caso in cui lo stesso fosse residente all’estero al momento dell’assegnazione.

Nel caso di specie, pertanto, essendo stato il valore di mercato delle Azioni assoggettato a tassazione negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente, “detto valore costituir[à] costo di acquisto delle stesse, ai sensi del citato articolo 68, comma 6, del Tuir, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettera cbis), del Tuir”.

G.P.

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