L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 325 del 2023, si pronuncia sul tema della cessione dei crediti aventi ad oggetto il diritto alla percezione di proventi assoggettati a ritenuta. La questione, in particolare, riguarda la disamina del contratto con cui una società di diritto lussemburghese avrebbe acquistato da artisti non ancora individuati il diritto a percepire da S.I.A.E. proventi frutto dello sfruttamento economico delle opere musicali registrate presso la S.I.A.E medesima. A parere della Società lussemburghese, tale cessione si configurerebbe come un trasferimento del diritto d’autore dagli artisti alla società estera, con la conseguenza che da un lato la S.I.A.E. al momento del pagamento del provento alla società avrebbe dovuto applicare la ritenuta convenzionale del 10% in forza del combinato disposto tra l’art. 23 Tuir e l’art.12 della Convenzione contro le doppie imposizioni ITA-LUX. Dall’altro, la società lussemburghese non sarebbe titolare di alcun obbligo fiscale in Italia non essendo qualificabile quale sostituto d’imposta per il nostro ordinamento. L’Agenzia delle Entrate, confermando che per quanto riguarda le entità estere l’obbligo di sostituzione sussiste soltanto nel caso in cui le stesse dispongano sul territorio di una stabile organizzazione, qualifica il contratto come un contratto di cessione di diritti di credito tout court. Di conseguenza, l’indagine sul carico fiscale va rapportato rispetto a tale fattispecie. Invero, secondo l’Agenzia, nel caso di specie, la società lussemburghese si qualificherebbe quale mera “destinataria” del reddito derivante dallo sfruttamento delle opere musicali quale titolare di un “mero diritto all’incasso delle somme spettanti agli autori”. Con la conseguenza che la S.I.A.E. al momento del pagamento del reddito dovrà continuare ad applicare le ritenute sui proventi come se fossero ancora corrisposti direttamente agli artisti. Ciò in quanto, la qualifica soggettiva del materiale percettore del flusso finanziario (la società lux), “non muta la natura giuridica del rapporto in ragione del quale S.I.A.E. verserà i proventi”, non incidendo sulla qualificazione del reddito e sul relativo trattamento impositivo. A fronte del contratto di cessione del credito, quindi, il reddito percepito dalla società Lussemburghese continuerà a rappresentare reddito di lavoro autonomo e la S.I.A.E. (sostituto d’imposta) dovrà applicare le ritenute (del 20% o del 30%) a seconda della residenza fiscale dell’originario artista percettore. La questione esaminata dall’Agenzia è estremamente controversa essendosi posto il problema in una pluralità di fattispecie, in passato. Al riguardo si potrebbe fare riferimento alla cessione del diritto alla percezione del compenso del professionista. Anche in tale fattispecie, infatti, il provento percepito costituisce reddito di lavoro autonomo e il soggetto pagatore, sostituto d’imposta, è tenuto all’applicazione della ritenuta. Una risposta affermativa in tal senso proviene da una risalente pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite.[1]Con tale sentenza[2], la Corte ha affermato che: “la ritenuta d’acconto attua l’anticipata riscossione dell’imposta che la persona fisica che riceve il pagamento deve sul reddito percepito e presupposto della sua applicazione è che il reddito percepito derivi da prestazioni di lavoro autonomo…. La norma (art. 25) esclude espressamente che sia da attribuire rilevanza alla circostanza che il pagamento provenga, anziché dal soggetto a cui la prestazione è resa, da un terzo: sicchè quando l’obbligazione del terzo trae origine da un rapporto diverso, ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito”. In altri termini, la cessione del diritto al provento non incide sulla posizione del debitore ceduto che dovrebbe procedere all’adempimento della propria obbligazione verso il creditore cessionario come se stesse procedendo ad adempiere l’obbligazione nei confronti del cedente. Ricostruita la questione in questi termini, quindi, sembrerebbe che in qualunque ipotesi di cessione del diritto alla percezione di un reddito il debitore ceduto sarà tenuto ad applicare la ritenuta. E ciò indipendentemente da un’indagine circa la posizione del creditore cessionario quale soggetto interposto o “mero mandatario all’incasso” o “destinatario del flusso finanziario” come parrebbe emergere dalle parole dell’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 325/2023. G.G. [1] Cass. SS.UU. 9932 del 1996 [2] Il caso riguardava due professionisti che per rapporti di prestazione d’opera professionale intercorsi con l’INAM vantavano, sulla base di una sentenza, crediti verso la pubblica amministrazione e sottoponevano a pignoramento i crediti che l’ente pubblico aveva presso una terza società.