Acquisto di azioni proprie: riqualificazione in recesso impossibile se lo stesso è non permesso dal codice civile

La Corte di Giustizia di primo grado di Udine, con sentenza del 6 marzo 2023, n. 32, ha stabilito che un’operazione di acquisto di azioni proprie, preceduta dalla loro rivalutazione, non può essere riqualificata in un’operazione di recesso dalla società.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva riqualificato l’operazione di acquisto di azioni proprie in una operazione di “recesso dalla società” da parte di due soci di minoranza.

L’Agenzia aveva di conseguenza:

  • contestato l’omessa applicazione della ritenuta a titolo d’ imposta sulle somme liquidate ai soci recedenti;
  • riqualificato la plusvalenza incorporata nel corrispettivo pagato ai soci cedenti, dalla categoria dei “redditi diversi” derivanti dalla cessione di partecipazioni, ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R., a quella dei “redditi di capitale”, ex art. 47 comma 7 del T.U.I.R., disconoscendo in tal modo gli effetti della previa rivalutazione effettuata dal contribuente.

La tesi dell’Agenzia delle Entrate non è stata accolta dalla sentenza in commento. Secondo la Corte di Giustizia di primo grado, infatti, l’acquisto di azioni proprie non può essere qualificato come un recesso tipico, ex art. 47, comma 7, del TUIR. Tale norma, infatti, fa riferimento solo all’annullamento. Qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi (cfr. art. 2473, comma 4, Codice civile), il relativo reddito deve essere inquadrato tra i redditi diversi.

Si tratta di una conclusione condivisibile che trova sempre più spesso conferma in giurisprudenza.

Di particolare interesse, nella sentenza in esame, è il passaggio ove la riqualificazione viene negata, inter alia, in ragione del fatto che i soci non disponevano della facoltà di esercitare il diritto di recesso. L’unica strada percorribile, pertanto, era quella di negoziare un accordo commerciale con gli altri soci di maggioranza o con la società, prevedendo la cessione delle partecipazioni a fronte di un corrispettivo.

In altre parole, correttamente, la sentenza in esame, subordina l’eventuale riqualificazione dell’acquisto di azioni proprie quale recesso tipico alla concreta possibilità di porre in essere lo stesso. Laddove invece il recesso, in ragione della disciplina civilistica applicabile, risulti non esercitabile, l’operazione non può che essere qualificata come cessione ordinaria di azioni, con conseguente applicazione del relativo regime fiscale.

FN

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