Soggettività IVA della SPV nelle operazioni MLBO: norma di comportamento AIDC n. 220

9 Giugno 2023
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L’Associazione Italiana dei dottori commercialisti (AIDC), con la norma di comportamento n. 220 del 2023, ha preso posizione in ordine all’annosa questione circa la qualificazione quale soggetto passivo IVA della SPV nell’ambito delle operazioni di MLBO e quindi sul suo conseguente diritto alla detrazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’operazione.

L’operazione di MBLO è quella operazione volta all’acquisizione di una società target da parte di un’altra società, generalmente costituita ad hoc la c.d. SPV, la quale normalmente per effettuare l’acquisizione ricorre a fonti esterne di finanziamento. Una volta acquistata la società target, questa si fonde con la società veicolo (mediante fusione inversa o diretta), con l’effetto di far gravare l’indebitamento sostenuto dalla SPV sul patrimonio della società target ormai fuso con quello dall’acquirente.

A fronte di tale operazione, si è ripetutamente posta la questione se la SPV possa o meno qualificarsi soggetto passivo IVA ai sensi dell’art. 4 del Dpr n. 633/72 e se successivamente alla fusione possa detrarre i costi sostenuti per l’acquisizione della società target.

L’Agenzia delle Entrate, nei suoi orientamenti di prassi, (circ. 16/2016, risp. 758/2021, risp. 529/2022) ha sempre disconosciuto la soggettiva IVA della SPV tout court, in ragione del fatto che quest’ultima avesse solo la funzione di acquisire il capitale sociale della società target. Al pari delle holding, infatti, solo in presenza di una attiva interessenza della società veicolo nella gestione dell’attività economica della target, che implichi l’esecuzione di operazioni soggette ad IVA, la SPV acquisirebbe tale qualifica soggettiva e potrebbe procedere alla detrazione.

Di contro, l’AIDC afferma che la SPV abbia ex sé la soggettività passiva IVA e quindi può dedurre i costi delle operazioni imponibili sostenute per l’operazione di MLBO. La SPV, infatti, non può – come ritiene l’Agenzia – essere qualificata quale mero strumento di “detenzione” delle partecipazioni alla stregua di una holding. Ciò in quanto, “rappresenta uno strumento per raccogliere i fondi necessari all’acquisizione della target e allo scopo di gestirne direttamente l’azienda, successivamente al perfezionamento della fusione”.

In altri termini, ai fini IVA l’acquisizione della target è da considerarsi un’attività prodromica già parte integrante delle attività economiche effettuate dalla SPV.

Le affermazioni contenute nel principio di diritto in commento sono diretta conseguenza dell’applicazione al campo MLBO, dei principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sullo “status” di soggetto passivo IVA[1]. Secondo i giudici europei, infatti, “chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato un soggetto passivo”.

Pertanto, la SPV che ricorre all’indebitamento per procedere all’acquisizione un’altra società, allo scopo di esercitare un’attività economica fondendosi con essa e fornendo prestazioni di gestione soggette a IVA deve essere considerata soggetto passivo.

Ne consegue, quindi, che nella misura in cui le attività effettuate dalla SPV per procedere all’acquisizione si considerano attività preparatorie per lo svolgimento di attività economiche imponibili, dovrà esserle riconosciuto il diritto alla detrazione IVA. Ciò in quanto, conformemente alla Direttiva, il diritto a detrarre l’imposta dovuta o pagata sulle spese di investimento sostenute in vista di operazioni future spetta immediatamente senza dove attendere l’inizio dell’esercizio effettivo dell’attività d’impresa.[2]

Naturalmente, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano le operazioni di acquisizione con indebitamento, l’Associazione dei dottori Commercialisti precisa che “la detraibilità dell’imposta assolta dalla SPV nell’ambito di una operazione siffatta deve essere verificata prendendo in considerazione le operazioni (rectius, la natura delle operazioni) attive che saranno poste in essere dalla società risultante dalla fusione tra il veicolo e la società target”.

G.G.


[1] CGUE, C – 49/2019

[2] Cass. civ. n. 10173/2021

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