L’attribuzione della partita IVA non incide sulla residenza fiscale estera

19 Luglio 2023

Il fatto che un soggetto non residente apra una partita IVA in Italia per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo non comporta, di per sé, il radicamento della residenza fiscale nel territorio dello Stato. Il principio è stato recentemente espresso dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta a interpello n. 387 del 13.07.2023.

Come noto, i criteri di attrazione della residenza in Italia per le persone fisiche sono individuati dall’art. 2 del TUIR ai sensi del quale si considera residente l’individuo che:

  • sia iscritto all’anagrafe della popolazione residente ovvero;
  • abbia il domicilio in Italia ovvero;
  • abbia la residenza in Italia.

I tre criteri sono alternativi e, per radicare la residenza fiscale della persona fisica in Italia, devono sussistere per la maggior parte del periodo di imposta e, quindi, per almeno 183 giorni l’anno (184 giorni negli anni bisestili).

Orbene, la fattispecie posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria vede coinvolto un cittadino italiano iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Ester0 (“AIRE”) e residente in Cina (“Istante”), ove svolge un’attività di lavoro dipendente presso una società cinese. L’Istante rappresenta di aver ricevuto un’offerta di collaborazione professionale, in qualità di consulente, da una società con sede in UE e intende aprire una partita IVA in Italia al fine di espletare nel territorio dello Stato l’attività di consulenza per non più di 60 giorni all’anno. In merito alla fattispecie prospettata, per quanto qui d’interesse, l’Istante chiede se sia possibile aprire una partita IVA in Italia mantenendo tuttavia la residenza e il centro principale dei suoi affari ed interessi in Cina.

L’Agenzia delle entrate preliminarmente precisa come l’affermazione o meno della residenza fiscale italiana è materia estranea al perimetro d’indagine proprio dell’istituto dell’interpello. Come precisato nell’ambito della circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, infatti, comportando un accertamento di fatto, l’attribuzione o meno della residenza in Italia delle persone fisiche (ma anche di quelle giuridiche) esula dalle questioni valutabili dall’Agenzia in sede di interpello afferendo, al contrario, all’ambito di indagine proprio dell’accertamento.

Fatta questa doverosa precisazione, l’Agenzia prende posizione in merito alla questione affermando che “L'attribuzione del numero di partita IVA a un soggetto non residente non incide sulla sua residenza ai fini fiscali, per il cui radicamento in Italia, infatti, è necessario che venga integrato, per la maggior parte del periodo d'imposta, almeno uno dei presupposti di cui all’articolo 2 del TUIR”.

Ovviamente, come precisato dall’Ufficio nell’ambito della risposta a interpello n. 429 del 16.08.2022, nel caso in cui il contribuente, richiedendo l’attribuzione della partita IVA italiana, intenda costituire il proprio domicilio (inteso come la sede principale dei propri affari ed interessi) nel territorio dello Stato lo stesso sarà considerato fiscalmente residente in Italia in virtù dell’alternatività che connota i criteri di individuazione della residenza fiscale.

G.P.

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