Tassazione del reddito da lavoro dipendente crossborder: non rileva la residenza del soggetto che eroga la retribuzione

Ai fini della ripartizione della potestà impositiva relativa a redditi di lavoro dipendente non rileva la residenza del soggetto che eroga la remunerazione, in quanto le norme pattizie (nel caso di specie quelle recate dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Bulgaria, conforme al Modello OCSE) si riferiscono esclusivamente alla residenza del lavoratore o, in alternativa, al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. La precisazione, invero pacifica stante il tenore della norma convenzionale, è stata recentemente enunciata dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risposta a interpello n. 386 del 13.07.2023.

Nel caso di specie, una società residente in Bulgaria (“Alfa”), intende iniziare a svolgere in Italia l'attività somministrazione di lavoro interinale nei confronti di aziende italiane, avvalendosi di lavoratori fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Tali lavoratori sarebbero assunti direttamente da Alfa e messi a disposizione delle aziende residenti. 

Ritenendo che i lavoratori italiani debbano essere assoggettati ad imposizione in Bulgaria per i redditi di lavoro dipendente derivanti dal contratto con Alfa, quest’ultima esclude che gli stessi siano tenuti a dichiarare – e, conseguentemente, a tassare – tali redditi in Italia.

L’Agenzia delle entrate disattente recisamente le argomentazioni di Alfa in virtù di quanto disposto dall’art. 13 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Bulgaria. Ai sensi del primo paragrafo della disposizione pattizia, infatti, ''i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è ivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest'altro Stato''. Ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 13 della Convenzione Italia – Bulgaria, inoltre, è previsto che “le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;
  2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
  3. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato''

Il criterio generale di ripartizione della potestà impositiva relativa ai redditi di lavoro dipendente, dunque, è individuato dalla Convenzione (coerente con il Modello OCSE) nella residenza del lavoratore (nel caso di specie, quindi, in Italia). Diversamente, tale criterio subisce una deroga nel caso in cui l’attività sia materialmente svolta dal lavoratore nell’altro Stato contraente; in tal caso la Convenzione prevede la potestà impositiva concorrente tra lo Stato della fonte (luogo di svolgimento dell’attività) e Stato della residenza, sempre che non ricorrano le condizioni previste dal citato secondo paragrafo.

Pertanto, in applicazione delle citate disposizioni convenzionali, nel caso in cui i lavoratori siano effettivamente fiscalmente residenti in Italia e svolgano la propria prestazione nel territorio dello Stato, i relativi redditi di lavoro dipendente saranno assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia. In accordo con l’art. 13 della Convenzione Italia – Bulgaria, infatti, al fine di radicare la potestà impositiva relativa a tali redditi non rileverebbe in alcun modo “la residenza del soggetto pagatore delle remunerazioni, poiché la Convenzione fa riferimento esclusivamente alla residenza (Italia) e al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (ancora Italia, nella fattispecie presa in esame)”.

Diversamente, prosegue l’Ufficio, laddove la prestazione fosse materialmente svolta in Bulgaria, ricorrerebbe l’ipotesi di potestà impositiva concorrente di cui all’art. 13, paragrafo 1, secondo periodo, della Convenzione. In tal caso l’Italia riconoscerà al lavoratore residente in Italia un credito per le imposte assolte in Bulgaria.

G.P.

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