Pillar 2 e incentivi fiscali: un rapporto a volte problematico

13 Ottobre 2023

E’ in fase di adozione il decreto che prevede l’implementazione della Direttiva n. 2022/2523, volta a garantire il livello minimo di imposizione effettiva per i grandi gruppi multinazionali (Pillar 2).

Come noto, il Pillar 2 è un sistema di imposizione elaborato in ambito OCSE che richiede alle multinazionali di pagare un'aliquota fiscale minima del 15% in ogni Paese in cui operano, se tale Paese ha accettato l’introduzione della stessa. Nelle giurisdizioni in cui l'impresa non raggiunge un'aliquota del 15%, dovrà pagare una tassa aggiuntiva per soddisfare questo minimo (cd. “Global minimum tax”).

Le regole prevedono l’applicazione di una cosiddetta Top-Up Tax per giurisdizione, vale a dire un’imposta integrativa - calcolata come differenza tra il livello minimo di tassazione concordato (15%) e l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate - ETR), se inferiore – sugli utili delle entità consolidate e stabili organizzazioni (Costituent Entities) localizzate in una delle giurisdizioni in cui il gruppo opera. La tassazione si attua attraverso un sistema di regole interconnesse, la principale delle quali è denominata l’Income Inclusion Rule (IIR) e prevede sostanzialmente l’applicazione della minimum tax da parte della controllante di ultimo livello[1].

L’ETR è calcolato non sull’intero reddito dell’entità interessata, bensì sul cd. “Excess profit” e cioè sul reddito al netto di una determinata percentuale calcolato applicando un determinato coefficiente alle attività immateriali e ai costi del personale (cd. “Substance based income exclusion” o “SBIE”). Ciò nell’ottica di salvaguardare il diritto delle giurisdizioni a bassa fiscalità di concedere agevolazioni fiscali o di applicare aliquote fiscali ridotte con riferimento ad insediamenti effettivi nel proprio territorio.

Occorre valutare gli effetti che in tale assetto normativo possono produrre gli eventuali incentivi fiscali riconosciuti generalmente da tutte le giurisdizioni, anche ad alta fiscalità.

Gli incentivi fiscali riconosciuti in un certo Stato riducono, in linea di principio, il carico fiscale della giurisdizione, potendo abbassare l’ETR eventualmente anche al di sotto della soglia rilevante del 15%, anche in giurisdizioni teoricamente ad alta tassazione.

Ciò potrebbe determinare una distorsione, in quanto in teoria l’imposta compensativa annullerebbe gli effetti del beneficio.

In realtà, le GloBe rules non precludono tout court l’adozione di incentivi fiscali da parte degli Stati, che restano liberi di introdurre agevolazioni e incentivi.

Tuttavia, affinchè l’effetto dell’incentivo non sia azzerato dalla minimum tax è necessario che le misure agevolative siano coerenti con i principi ispiratori delle GloBe rules. Occorre a tal proposito distinguere tra incentivi qualificabili come “moneta fiscale” (“Qualifed tax credit”) e gli incentivi che operano solo sulla base imponibile.

Gli incentivi qualificabili come “moneta fiscale” sono quelli assimilabili ad un contributo o ad una sovvenzione in denaro. Ciò in quanto nell’ottica del Pillar 2, se la giurisdizione che concede l’incentivo è concretamente disposta a sostenere un esborso finanziario per garantire la rimborsabilità del credito, allora è ragionevole ritenere che il beneficio risponda a reali esigenze economiche. In tale ipotesi, si esclude che il beneficio sia finalizzato a perseguire una mera strategia di competizione fiscale dannosa. Si considerano a tal fine come “Qualified” le sovvenzioni in denaro e i crediti fiscali rimborsabili. Dovrebbero rientrare in tale categoria tutti i crediti di imposta e le agevolazioni suscettibili di compensazione “orizzontale”.

Sono per converso non “Qualified” tutti gli altri incentivi e crediti (quelli, cioè, che incidono solo sulla base imponibile, suscettibili di compensazione solo “verticale”).

La differenza tra le due tipologie di incentivi ai fini dell’ETR test è sostanziale, ai fini del Pillar 2 e del calcolo dell’ETR.

I primi incrementano sia il carico fiscale (cd. “Covered taxes”) che il denominatore (base imponibile), con un effetto sostanzialmente neutro sull’ETR (in effetti vi è una riduzione dell’ETR, ma minimale).

I secondi diminuiscono il carico fiscale complessivo del beneficiario, incidendo in negativo sul numeratore riducendo l’ETR. Tali incentivi possono determinare l’applicazione della minimum tax laddove comportino la discesa dell’ETR al di sotto del 15%.

Per completezza, le agevolazioni che consentono a un’impresa di dedurre il costo fiscale di un asset in tempi più brevi di quanto altrimenti previsto dall’ammortamento civilistico (ammortamento “accelerato” o “immediato”) non riducono il tax rate. Come evidenziato in dottrina, le regole GloBE, infatti, già prevedono aggiustamenti per le imposte differite, in modo da tenere in considerazione le differenze tra bilancio civilistico e il calcolo fiscale nella rilevazione dei ricavi e dei costi.

Seguendo questa impostazione, dovrebbero essere classificati come “Qualified”, secondo quanto evidenziato da autorevole dottrina:

  • Il Bonus ricerca, sviluppo, innovazione e design;
  • Il Bonus investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali, disciplinato dall’art. 1, commi 1051-1063 della L. 178/2020.

Dovrebbero essere qualificati invece come “not qualified”:

  • L’Aiuto alla Crescita Economica (c.d. “ACE Ordinaria”) che, consistendo in una deduzione dal reddito imponibile del beneficiario, non costituisce un credito d’imposta rimborsabile e perciò avrebbe un impatto negativo sul numeratore dell’ETR;
  • La “Super deduzione per i costi di ricerca e sviluppo” introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021 (c.d. “Nuovo Patent Box”), consistente in una maggiore deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali e che perciò si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuare ai fini IRES e IRAP

Alla luce di queste premesse, è chiaro che anche il legislatore italiano sarà chiamato a valutare attentamente l’attuale configurazione dei regimi agevolativi contemplati dall’ordinamento verificandone la coerenza con il sistema GloBE.

Per completezza, si rammenta che l’ETR viene calcolato a partire dal cd. “Excess profit” al netto dello SBIE, il quale si incrementa proporzionalmente all’entità delle attività materiali e dei costi del personale. Di conseguenza, l’effetto negativo sull’ETR di un credito, pur non “not qualified”, che incentivasse un incremento delle attività materiali sarebbe mitigato dal corrispondente incremento dello SBIE. Il Legislatore italiano dovrà tenere conto anche di tale circostanza.


[1] Gli stati dove le entità costitutive a bassa imposizione sono localizzate possono altresì scegliere di applicare in via prioritaria, sugli utili ivi prodotti, un'imposta integrativa domestica qualificata (Qualified domestic Top-Up Tax o QDMTT) per riscuotere alla fonte la Top-Up Tax.

2024 - Morri Rossetti

cross