Pillar 2 e operazioni straordinarie

Come noto, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 troverà applicazione in Italia la cd. “Minimum tax” di cui al cd. “Pillar 2” elaborato in ambito OCSE, previo recepimento da parte del legislatore domestico della Direttiva n. 2022/2523/Ue. In forza di ciò, i gruppi multinazionali con headquarter in Italia rientranti nell’ambito di applicazione del Pillar 2 saranno chiamati a calcolare l’ETR giurisdizionale, vale a dire la tassazione effettiva di ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le proprie imprese controllate. Nei casi in cui l’ETR giurisdizionale dovesse risultare inferiore al 15% occorrerà corrispondere un’imposta integrativa, la c.d. top-up tax, nei limiti necessari a raggiungere la predetta soglia del 15% (cd. “GloBE rules”).

Inter alia, il Pillar 2 contiene un’apposita disciplina relativa alle operazioni straordinarie. I principi applicabili alle operazioni in questione sono sostanzialmente tre:

  • Tendenziale rilevanza degli eventuali guadagni/perdite contabilizzati in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria;
  • Rilevanza in ogni caso ai fini GloBE delle norme nazionali che riconoscono la non rilevanza fiscale delle operazioni straordinarie a condizione che queste ultime siano qualificabili come “GloBE reorganization”; a tal fine si intendono le operazioni che:
    • Prevedono sotto un profilo sostanziale un corrispettivo in azioni;
    • I proventi da realizzo/perdite non sono tassati ai fini fiscali;
    • L’acquirente in senso sostanziale subentra nei valori fiscali del cedente.
  • Rilevanza in ogni caso delle norme fiscali nazionali che riconoscono la possibilità di effettuare uno “step up in values”; tali maggiori valori possono essere “rateizzati” ai fini GloBE in cinque anni.

L’impostazione adottata nell’ambito del Pillar 2 risente evidentemente della rilevanza ai fini del Globe income, come regola di principio, dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Questi, come noto, qualificano le cd. “business combinations” quali operazioni “realizzative” nelle quali è identificabile un cedente sostanziale e un acquirente sostanziale. E’ qualificabile come “business combination” l’operazione che avviene tra parti terze e che ha ad oggetto un’impresa operativa. Le operazioni straordinarie tra parti correlate non sono oggetto di approfondimento da parte dei principi IAS/IFRS. La pratica contabile tende a contabilizzare tali operazioni come operazioni “in continuità” e, dunque, neutrali ai fini contabili.

Applicando i principi formulati nell’ambito del Pillar 2 alle imprese italiane, alla luce della nostra disciplina fiscale interna, ne consegue che:

  1. Le operazioni straordinarie saranno considerate come realizzative se qualificabili come business combination; le operazioni under common control saranno considerate come neutrali;
  2. Tuttavia, rileveranno in ogni caso le norme fiscali italiane che prevedono la non rilevanza fiscale delle fusioni e delle scissioni, ma anche dei conferimenti di azienda e di partecipazioni; a tal fine dovrebbe essere compreso anche il regime di realizzo controllato il quale, quando non rilevante ai fini fiscali, presuppone il subentro del conferitario rispetto ai valori fiscali del conferente, a fronte sostanzialmente di un corrispettivo di azioni; le operazioni under common control, neutrali ai fini contabili, dovrebbero mantenere la loro neutralità anche ai fini fiscali.
  3. Dovrebbero rilevare anche ai fini GloBE i maggiori valori emersi a seguito di opzioni di rivalutazione e di riallineamento (es. articoli 172, comma 10bis, 173, comma 15bis, e 176, comma 2ter, del TUIR, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 185 del 2008).

Sarebbe interessante stabilire l’eventuale rilevanza ai fini GloBE del regime di riallineamento di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per i maggiori valori iscritti nel bilancio consolidato a seguito dell’iscrizione delle partecipazioni di controllo. In linea di principio la risposta dovrebbe essere positiva (nonostante i maggiori valori in questione siano riconosciuti alla controllante e non alla controllata acquisita). La disciplina vigente evita infatti che possano esservi delle duplicazioni tra il riallineamento operato dalla consolidante ed un eventuale riallineamento da parte della controllata.

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