CFC e minimum tax: nel decreto le regole per il coordinamento

29 Novembre 2023
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L’articolo 4 del D.Lgs. 142/2018 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la direttiva comunitaria antiabuso ATAD n. 2016/1164/UE, recando, simmetricamente, importanti modifiche in tema di CFC.

D’altra parte, il Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2023 ha approvato i decreti legislativi di attuazione della Legge delega fiscale L. 111/2023, che hanno posto le basi per l’approvazione di nuove disposizioni introducendo, per il contribuente, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva del 15%.

La finalità generale della disciplina è quella di coordinare il regime CFC con la cd. “Minimum tax” di prossima emanazione che, come noto, prevede l’applicazione di un’imposta minima di tassazione del 15% in capo alle società capogruppo dei gruppi multinazionali.

In sostanza, il fine è quello di uniformare i criteri di determinazione dell’ETR ai fini CFC con quelli richiesti ai fini della Minimum tax.  Sarà sufficiente, infatti, che la controllata sconti un’imposizione effettiva superiore al 15% – in linea con l’attuale livello di imposizione minimo previsto ai fini delle Regole GloBe – per essere considerata “white” e di conseguenza non ricadere nella disciplina CFC.

La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti sarà calcolata, rapportando:

  • le imposte dovute (correnti, anticipate e differite che risultano iscritte nel bilancio d’esercizio della controllata estera); e
  • l’utile ante imposte risultante dal bilancio d’esercizio redatto all’estero.

Il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati esteri dovrà, per espressa disposizione normativa, essere revisionato e certificato da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti.

Come evidenziato in dottrina, la soluzione adottata dal legislatore è da salutare con favore. Da un lato, infatti, garantisce che i redditi della controllata estera siano prima tassati nel relativo Stato di residenza mediante un’eventuale QDMTT, e solo in via subordinata (ove residui un eccesso di profitti tassati al di sotto della soglia minima del 15%) al livello della controllante italiana mediante il regime CFC. Dall’altro lato, attribuendo rilevanza all’imposta pagata all’estero a titolo di QDMTT si evita che l’utile della controllata sia ingiustamente soggetto a una doppia imposizione economica per effetto dell’applicazione delle norme CFC.

Mediante tale meccanismo, le regole CFC potrebbero di fatto assumere un carattere residuale, applicandosi nei soli casi in cui la controllata estera non abbia già subito un prelievo pari al livello di tassazione minima del 15%, ad esempio perché il Paese di residenza non abbia introdotto una QDMTT oppure nel caso in cui la medesima non garantisca un’imposizione effettiva almeno pari alla soglia GloBe.

In definitiva, l’intento del legislatore è quello di semplificare il calcolo della tassazione effettiva estera subita oltrefrontiera da parte dell’impresa controllata, evitando poi l’onere di individuare il livello di tassazione virtuale domestica, scaturente dall’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal Tuir.

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