Il nuovo OIC 34 modifica la contabilizzazione dei ricavi

11 Dicembre 2023
,

Il nuovo principio contabile, OIC 34, è stato pubblicato nella versione definita il 19 aprile 2023. Il principio colma una lacuna importante dell’ordinamento contabile nazionale, disciplinando aspetti prima esaminati nei principi contabili relativi ai crediti e al bilancio di esercizio.

Il principio OIC 34 afferma come principio generale che i ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita. Sotto certi aspetti un’esplicitazione di tale principio si trova anche nei passaggi dell’OIC 34 che distinguono tra vendite per conto proprio o per conto di terzi.

La caratteristica principale del nuovo principio contabile è l’assonanza con l’IFRS 15, ossia il principio contabile internazionale che disciplina i ricavi derivanti da contratti con la clientela.

Tali assonanze tra i due principi fanno sì che, con ogni probabilità, ai fini fiscali, si porrà il problema di risolvere questioni simili. Come evidenziato anche da Assonime, infatti, il procedimento di rilevazione dei ricavi delineato dall’OIC 34 si articola in una serie di fasi ciascuna delle quali è caratterizzata da aspetti valutativi di non poco conto che sono tali da potere incidere non solo sull’an e sul quantum dei ricavi stessi ma anche sul timing della loro imputazione a conto economico.

Si tratta di problematiche poste anche dall’IFRS 15. Si fa riferimento, ad esempio, al trattamento dei ricavi e dei resi e delle penali passive.

Stanti tali analogie è probabile che il legislatore fiscale interverrà sull’OIC 34 in maniera analoga a quanto fatto con l’IFRS 15. Si rammenta che, in via si estrema semplificazione, con riferimento all’IFRS 15, il legislatore fiscale italiano ha riconosciuto “in derivazione” la maggioranza delle rilevazioni dello standard internazionale. Un’eccezione è stata fatta per le penali e i resi in relazione alle quali è stata prevista la rilevazione del ricavo con appostamento sostanzialmente di un “fondo rischi e oneri”, la cui deducibilità è rinviata al verificarsi dell’evento.

Tale impostazione peraltro era stata a suo tempo oggetto di critiche in quanto gli aspetti valutativi relativi alle penali ed ai resi non sono del tutto differenti rispetto a quelli che attengono alle altre componenti variabili del corrispettivo (come, ad esempio, i premi[1]). Di conseguenza, secondo Assonime, “la gestione in doppio binario dei componenti che derivano da questi atti valutativi, oltre a risultare onerosa sul piano amministrativo, non appare del tutto giustificata”.

In questo contesto, l’emanazione di un nuovo decreto ad hoc potrebbe costituire l’occasione per un superamento degli attuali limiti al riconoscimento fiscale dei criteri di rilevazione delle penali e dei resi. Un siffatto intervento potrebbe risultare coerente anche con i principi della recente delega di riforma del sistema fiscale, che si propone di realizzare un rafforzamento del processo di “avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico”.


[1] Si pensi a titolo esemplificativo alle differenze che possono derivare dalla qualifica di una clausola come penale o come premio. Un contratto potrebbe prevedere la degenza di un ricavo di 90 con premio aggiuntivo di 10 al raggiungimento di un determinato risultato. Fiscalmente il contribuente contabilizzerà 90 nell’esercizio 1 e, eventualmente, al raggiungimento del risultato, 10, nell’esercizio successivo. Il contratto potrebbe tuttavia prevedere un corrispettivo di 100 con una penale di 10 in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. Nell’esercizio 1, in questo caso, la disciplina fiscale prevede la contabilizzazione di 100.

cross