Scissione mediante scorporo: la (temporanea) assenza di una disciplina fiscale

22 Febbraio 2024

La nuova scissione mediante scorporo consente di realizzare il trasferimento di parte del patrimonio della scissa a una società neocostituita, con la contestuale assegnazione delle quote di quest’ultima alla società scissa stessa. Appare evidente come questo nuovo istituto si configuri come alternativo al conferimento per trasferire attività e passività in favore di società di nuova costituzione, aprendo così a riflessioni sulla tematica dell’abuso del diritto. 

La scissione mediante scorporo, disciplinata dal nuovo art. 2506.1 c.c., permette ad una società scissa di assegnare parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e le relative azioni o quote a sé stessa, e non ai propri soci come nel caso di scissione tradizionale. Così che, come esito di tale operazione, non vi saranno variazioni del patrimonio netto della scissa: la parte di patrimonio assegnata viene infatti sostituita dalla partecipazione nella NewCo.

Appare evidente come si raggiunga in questo modo un risultato del tutto assimilabile a quello del conferimento a beneficio di società neocostituite, essendo prevista la possibilità in sede di scissione mediante scorporo di trasferire, oltre a compendi aziendali, anche singoli beni.

Per la nuova scissione mediante scorporo non è ancora previsto uno specifico trattamento tributario, per il quale si dovranno attendere i decreti di attuazione della legge delega n. 111 del 2023.

Se la scissione mediante scorporo del singolo bene costituisce un’operazione fiscalmente neutra, non è così in caso di conferimento del singolo bene, il quale genera plusvalenze imponibili ex art. 9, co. 2, del TUIR (al contrario, il conferimento di azienda o di ramo d’azienda è neutrale, ove ricorrano i presupposti dell’art. 176 TUIR). Si potrebbe porre così un problema di abuso del diritto, in quanto attraverso la scissione mediante scorporo di un singolo bene si otterrebbe lo stesso risultato di un conferimento avente il medesimo oggetto, accedendo però ad un regime più favorevole.

Come osservato anche da Assomine[1], suddetti benefici fiscali sono coerenti con la ratio sottostante la disciplina istitutiva delle operazioni di scissione mediante scorporo, concepite espressamente come alternativa al conferimento in una società di nuova costituzione. Inoltre, deve ragionevolmente ritenersi che la possibilità di scegliere un regime piuttosto che l’altro debba potersi considerare congrua con quanto previsto dall’art. 10-bis, co. 4, l. 212/2000 che ammette la “libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.

Infine, si sottolinea come il legislatore, nel momento in cui andrà a delineare la disciplina fiscale delle nuove scissioni mediante scorporo, dovrà tenere conto delle profonde differenze tra questo istituto e la scissione “tradizionale”:

  • La scissione mediante scorporo, di cui al nuovo art. 2506.1 c.c., come ricordato, opera in modo tale che non intervengano decurtazioni del patrimonio netto della scissa, in quanto le attività e passività scorporate a favore della beneficiaria vengono “sostituite” dalla partecipazione nella beneficiaria stessa;
  • La scissione “tradizionale” ex art. 2506 c.c., a favore di una società interamente partecipata dalla scissa o a favore di un socio unico della scissa, comporta invece che vi sia una decurtazione del patrimonio netto della scissa pari al valore contabile delle attività e delle passività scorporate.

In assenza di una disciplina fiscale in tema di imposte dirette (pur nell’aspettativa che, analogamente ad altre operazioni straordinarie, venga prevista una tendenziale neutralità fiscale), la normativa ad oggi vigente in tema di imposte indirette consente ragionevolmente di stabilire il trattamento impositivo del nuovo istituto. Infatti:

  • Ai fini IVA, l’operazione non dovrebbe considerarsi imponibile, in forza di quanto previsto dall’art. 2, c. 3, lett. f) del d.P.R. 633/1972, il quale si riferisce alle “scissioni” e ad “analoghe operazioni poste in essere da altri enti”;
  • Ai fini del registro, l’operazione dovrebbe essere assoggettata ad imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. b) della Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986;
  • Ai fini delle imposte ipocatastali, la scissione con scorporo, se riguarda beni immobili, dovrebbe essere assoggettata ad imposta in misura fissa, secondo quanto previsto dall’art. 10, c. 2, del d.P.R. 347/1990 e dell’art. 4 della Tariffa ad esso allegata.

C.V.


[1] Cfr. Circolare n. 14, 11 maggio 2023.

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