Scissione parziale: responsabilità solidale ed illimitata della beneficiaria per i debiti fiscali antecedenti all'operazione

Con l’ordinanza n. 13717/2024 la Corte di cassazione ha confermato che nell’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti si estende solidalmente e illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, inclusa la beneficiaria, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, diversamente da quanto previsto per le obbligazioni civili.

Il caso

L’episodio si origina dal ricorso proposto dalla beneficiaria di una scissione parziale contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania allo scopo di contestare l’attribuzione della responsabilità solidale in merito al debito erariale, formatosi anteriormente alla scissione, della società scissa.

Alla società ricorrente fu notificata una cartella erariale con la quale, per l’anno d’imposta 2009, fu richiesto il pagamento di somme ai fini Ires ed Iva accertate in capo alla scissa, ante scissione. Secondo l’Amministrazione, la pretesa trovava titolo nella responsabilità solidale della ricorrente beneficiaria per i debiti fiscali della società scissa.

In primo grado le ragioni della società beneficiaria furono rigettate dalla CTP di Napoli ed analogo verdetto fu offerto dalla competente CTR. In tali sedi, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, i giudici affermarono che la rateazione del debito fiscale da parte della società scissa non faceva venir meno la responsabilità solidale, non essendo sufficiente l’accoglimento dell’istanza ma l’effettivo soddisfacimento del credito erariale.

Nel ricorso per cassazione, la società beneficiaria contestava l’erroneo richiamo, da parte della CTR, dell’art. 2506 quater c.c. (che stabilisce una responsabilità solidale per i debiti della scissa che si estende alle beneficiarie, seppur nei limiti del patrimonio netto loro assegnato). A parere della ricorrente occorreva invece applicare l’art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dalla cui interpretazione letterale emerge che in caso di scissione parziale i controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento (anche riscossivo) relativo agli obblighi fiscali della scissa maturati ante scissione sono svolti nei confronti di quest’ultima società.

Più propriamente, trattandosi nel caso di specie di una scissione parziale, la difesa della ricorrente sostiene che il testo della norma speciale, applicabile alle ipotesi di debiti erariali in luogo della disciplina civilistica, distingue gli effetti sulla responsabilità della società beneficiaria, a seconda che si tratti di scissione totale oppure parziale. Nel secondo caso si identifica nella sola scissa il soggetto giuridico assoggettato al debito erariale maturato anteriormente all’operazione di scissione, mentre nella prima ipotesi si riconosce una fattispecie di responsabilità solidale in capo alla beneficiaria della scissione.

La decisione

La Corte ritiene infondato il ricorso.

Il Giudice di legittimità ritiene che l’interpretazione avanzata dalla difesa contrasti con l’interpretazione consolidata in merito alla disciplina oggetto di esame e secondo cui, quando è realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, terzo comma, c.c.

Pertanto, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione.

Ciò in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la responsabilità si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.

In linea con l’orientamento della Corte (cfr. Cass. 33436/2022), nella sentenza viene richiamato l'art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, in tema di violazioni tributarie, secondo il quale «nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto».

In ragione delle suesposte considerazioni, la Corte di legittimità considera la pretesa erariale, rivolta a titolo di responsabilità solidale nei confronti della ricorrente, legittima e corretta.

Con questa pronuncia la Corte di cassazione dà quindi continuità al suo orientamento, con riferimento all’applicazione dell’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, estendendo la responsabilità solidale, anche nel caso di scissione parziale, alla società beneficiaria per i debiti realizzati anteriormente all’operazione di scissione.

L. A.

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