Riforma fiscale: le modifiche al regime di realizzo controllato ex art. 177 TUIR

31 Maggio 2024

Lo schema di decreto legislativo sulla riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in CdM lo scorso 30 aprile, ha introdotto importanti novità nell’ambito dei conferimenti a realizzo controllato: dalla deduzione delle minusvalenze fino alla possibilità di usufruire del regime anche nei casi in cui il conferimento non attribuisca il controllo della conferita alla conferitaria, ma si limiti ad incrementarlo.

Per effetto del progetto di riforma, e salvo modifiche che interverranno nelle more dell’iter di approvazione definitiva del decreto legislativo, le operazioni descritte dall’art. 177 TUIR vedranno un ampliamento del proprio ambito di operatività.

Infatti, sia lo scambio di partecipazioni mediante permuta (di cui al comma 1) sia quello attuato mediante conferimento (ex comma 2), potranno attuarsi non solo nei casi in cui, per effetto dell’operazione, la conferitaria acquisisca il controllo di diritto della società conferita, ma anche in tutte le ipotesi in cui la conferitaria possieda già la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata, sì da incrementare tale controllo. Tale effetto si otterrà mediante l’eliminazione dell’inciso, presente in entrambi i commi, che limitava l’efficacia del realizzo controllato ai casi di incremento della partecipazione di controllo “in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”; formula la cui indeterminatezza ha di fatto impedito nel passato di mettere in atto le descritte operazioni.

Un significativo intervento viene operato anche in relazione ai conferimenti minusvalenti. In base alla riforma, il regime del realizzo controllato si applica “anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, la minusvalenza, determinata ai sensi del primo periodo, è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4”.

La modifica, in altri termini, recepisce l’indirizzo fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 56/E/2023, secondo la quale:

  • il “corrispettivo” del conferimento, qualora alla minusvalenza contabile non corrisponda una minusvalenza effettiva (quantificata sulla base del valore normale), è assunto in misura pari al valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, delle partecipazioni conferite, restando così applicabile il regime di “neutralità indotta”;
  • la minusvalenza contabile è deducibile solo nei limiti dell’eventuale minusvalenza effettiva (salvo il caso dell’applicabilità della PEX qualora ne ricorrano le condizioni).

Altra importante novità prevista dalla riforma riguarda i conferimenti di partecipazioni non di controllo in società holding ex art. 177, comma 2-bis. Secondo l’attuale norma, la conferitaria deve essere unipersonale (ossia il conferente deve detenere il 100% del capitale sociale) e le partecipazioni conferite devono rappresentare più del 20% (2% se quotate) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o più del 25% (5% se quotate) del capitale sociale. Inoltre, la norma richiede che tali soglie minime siano verificate per tutte le società commerciali indirettamente partecipate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa (meccanismo look-through).

Si tratta di regole molto stringenti che hanno comportato notevoli difficoltà pratiche, compromettendo la fattibilità delle operazioni. Tuttavia, nel contesto della riforma fiscale, lo schema di decreto dovrebbe rendere il regime agevolato più accessibile.

Una prima novità riguarda il fatto che la suddetta disciplina non si applicherà più alle società, pur svolgenti come attività principale l’assunzione di partecipazioni, le cui azioni siano negoziate in mercati regolamentati.

Per le società non quotate, invece, la qualificazione come holding dovrà essere compiuta in base ai criteri contabili, tramite rinvio all’art. 162-bis, c. 1, lett. b) o c) del Tuir (i.e. holding finanziarie o industriali). Modifiche sono apportate anche al suddetto meccanismo look-through: la verifica di superamento delle soglie di partecipazione dovrà essere effettuata per le partecipazioni direttamente detenute dalla holding ovvero per quelle indirettamente detenute per il tramite di una società controllata qualificabile a sua volta come holding. Non rileveranno, in altre parole, le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società commerciali.

Per quanto riguarda la PEX, la riforma non modifica l’applicazione di tale regime che si trova già nell’attuale normativa (holding period di 60 mesi).

Da ultimo, la bozza di decreto prevede la scomparsa del requisito di società conferitaria unipersonale per gli apporti di quote non di controllo in regime di realizzo controllato. Il conferimento di quote qualificate potrà rientrare nel regime di cui all’art. 177, comma 2-bis, se il conferente è persona fisica e gli altri soci della conferitaria sono suoi familiari ex art. 5, co. 5 TUIR. Quest’ultima disposizione comprende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

L.A.

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