CFC: opzione per la tassazione sostitutiva

La riforma fiscale, in merito alla CFC rule, ha introdotto la possibilità di optare per un regime sostitutivo rispetto all’ordinaria disciplina (che comporta l’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera in capo alla controllante residente in caso di mancato superamento di una soglia di tassazione effettiva scontata nel Paese di localizzazione). L’opzione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, calcolato senza tenere in considerazione le imposte estere, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta opzione può applicarsi a patto che le controllate soddisfino due condizioni:

(i) oltre un terzo dei proventi si classifichi come “passive income”;

(ii) il relativo bilancio sia revisionato e certificato da operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato di localizzazione (e tali attestazioni siano utilizzate dal revisore del soggetto controllante residente ai fini
del giudizio sul bilancio annuale o consolidato).

L’opzione ha durata per tre esercizi (rinnovabile tacitamente) ed è irrevocabile.

Inoltre, le Entrate hanno chiarito che il dividendo prelevato dagli utili assoggettati all’imposta sostituiva non è sottoposto a imposizione reddituale sulla controllante.

Il contributo è stato realizzato per la Newsletter Norme & Tributi del mese di maggio 2024 di AHK Italien dal Dipartimento Fiscalità internazionale di Morri Rossetti.

La Newsletter Norme & Tributi di AHK Italien relativa al mese di maggio 2024 è disponibile qui

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