Con la circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale della participation exemption (PEX) di recente esteso, per effetto della legge di bilancio 2024, alle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Premessa Fino al 31 dicembre 2023 l’applicazione del regime PEX è rimasto limitato ai soggetti residenti nel territorio dello Stato. Per superare il contrasto con le norme UE, in diverse occasioni censurato dalla giurisprudenza della Suprema Corte[1] il legislatore è intervenuto sui profili operativi dell’esenzione, prevedendo l’inserimento del nuovo comma 2-bis nel testo dell’art. 68 del TUIR. Per effetto di tale modifica, è stata estesa la possibilità di applicare il regime PEX anche alle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate in Italia da società o enti non residenti, a condizione che integrino gli specifici requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR, vale a dire: Ambito soggettivo Sotto il profilo soggettivo, vengono nello specifico ricompresi all’interno del novellato regime i soggetti che soddisfino le condizioni di cui al comma 2-bis, e segnatamente: Con riferimento al secondo requisito, l’Agenzia delle Entrate nella circolare in commento ha anzitutto chiarito la ratio sottesa all’esclusione dei soggetti dotati di stabile organizzazione in Italia, dal momento che la branch, nel percepire reddito d’impresa, potrebbe beneficiare ex se del regime PEX. Diversamente, secondo quanto previsto nella Circolare: “rientra, invece, nell’ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis il soggetto non residente, anche con stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi in cui la partecipazione qualificata rilevante in Italia, oggetto di cessione, sia contabilmente e funzionalmente riferibile all’entità non residente cui la stessa appartiene”. Ulteriori chiarimenti hanno poi interessato il quarto requisito, osservandosi nel documento di prassi come il riferimento all’imposta sul reddito delle società debba essere inteso nel senso che i soggetti citati dalla norma (a) non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci; (b) siano società, che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. Resta dunque precluso l’accesso ai soggetti non commerciali, alle persone fisiche e agli enti non residenti che non scontano le imposte societarie (generalmente, le società di persone, le associazioni e i trust). Ambito oggettivo Circa l’ambito oggettivo, le plusvalenze interessate sono quelle indicate all’ art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, vale a dire le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate[2], diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4, che soddisfino i requisiti indicati in premessa. Restano invece ferme le esclusioni dal regime PEX previste dalla disposizione da ultimo citata, in particolare con riferimento: D’altronde, stante le numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le quali normalmente prevedono che le plusvalenze su partecipazioni siano soggette a potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del cedente, l’ambito applicativo del nuovo regime è di fatto confinato a quei pochi Paesi che prevedono una tassazione concorrente, quali Brasile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Egitto, Francia, India, Israele, Pakistan, Turchia, Vietnam e Unione Sovietica. Dei predetti Paesi, gli unici a far parte dell’UE o dell’SEE sono Francia e Cipro. In conclusione, l’introduzione del nuovo co. 2-bis non ha comportato alcun beneficio fiscale per quei casi in cui le Convenzioni già prevedono una non imponibilità in Italia delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti; mentre si avrà un beneficio significativo qualora le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti siano realizzate da società ed enti francesi e ciprioti. L.A. [1] La Cassazione, nella sentenza n. 27267/2023, ha ritenuto non compatibile con le libertà fondamentali del TFEU il mancato riconoscimento della possibilità di fruire del regime PEX per i soggetti non residenti che realizzino plusvalenze su partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia. [2] Da intendersi quali partecipazioni con diritti di voto superiori al 2 o al 20 %, oppure come partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25 %, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.