Cooperative compliance e DAC 6: un incrocio insidioso

Con le circolari n. 2/E/2021 e n. 12/E/2022, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al singolare rapporto tra la cooperative compliance e gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa DAC 6. In particolare, l’Agenzia ha confermato che l’adesione al regime di cooperative compliance non esonera il contribuente dall’obbligo di comunicazione DAC 6, ma influisce unicamente sul piano sanzionatorio. In tal senso, qualora la comunicazione risulti omessa o incompleta, la corretta identificazione e mappatura del rischio fiscale in matrice consentirà di preservare l’effetto premiale, consistente nella disapplicazione o nella riduzione delle sanzioni amministrative.

Con la Direttiva 2018/822/UE (DAC 6), recepita in Italia nel D.lgs. n. 100/2020, è stato previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive sotto il profilo fiscale. Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, gli intermediari, ovvero gli ideatori dei meccanismi o i loro consulenti qualificati, nell’accezione di cui all'art. 2, co 1 lett. c) del Dlgs 100/2020, rivestono una posizione di preminenza rispetto ai contribuenti. Quest’ultimi, intesi come i soggetti che attuano l’operazione o ai quali la stessa viene messa a disposizione, sono infatti tenuti alle comunicazioni unicamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • in presenza di cause di esonero per l'intermediario, legate al segreto professionale o al rischio di emersione di fatti penalmente rivelanti;
  • quando non siano coinvolti intermediari;
  • qualora l'intermediario non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state già oggetto di comunicazione all'amministrazione finanziaria.

Dal punto di vista oggettivo, i predetti obblighi si configurano in presenza di operazioni transfrontaliere riconducibili ad almeno uno degli elementi distintivi (hallmarks), suscettibili di determinare una riduzione delle imposte in uno Stato UE ovvero di creare uno specifico vantaggio fiscale (valutato secondo il main benefit test) ovvero ancora di eludere gli obblighi in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

A fronte della violazione dei suddetti obblighi, l’art. 12 del D.lgs. n. 100/2020[1] prevede sanzioni amministrative comprese tra 1.500 € e 15.000 €, incrementate del 50% nel caso di omessa comunicazione ovvero ridotte della metà per le comunicazioni incomplete o inesatte.

Il sistema normativo delineato non ammette eccezioni, neppure in caso di adesione al regime di adempimento collaborativo.

In effetti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in taluni documenti di prassi[2], un adeguato sistema di gestione e controllo del rischio fiscale non può essere considerato sostitutivo degli obblighi di disclosure stabiliti dalla DAC 6. Nondimeno, qualora venga contestata, in costanza di regime, un’omessa o incompleta comunicazione, il soggetto interessato potrà comunque beneficiare dell’effetto premiale della cooperative compliance consistente nella disapplicazione o riduzione delle sanzioni amministrative, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

  • il rischio fiscale DAC 6 sia stato preventivamente mappato nella matrice dei rischi trasmessa all’Agenzia delle Entrate, prima della data della violazione contestata;
  • la mappa dei rischi fornisca evidenza degli specifici presidi o procedure riconducibili alla fattispecie concreta;
  • le violazioni oggetto di contestazione impattano su un periodo d’imposta incluso nel regime di adempimento collaborativo.

Le violazioni relative a periodi d'imposta non inclusi nel regime di adempimento collaborativo non daranno diritto alla disapplicazione o riduzione delle sanzioni, anche laddove il rischio fiscale sia stato correttamente mappato nella matrice dei rischi trasmessa all’Agenzia prima della contestazione.

La complessità insita nella valutazione degli obblighi di disclosure DAC 6 può essere efficacemente gestita mediante l'adozione di un adeguato sistema di monitoraggio dei rischi fiscali. In questo contesto, un approccio integrato come quello proposto dal TCF si configura, pertanto, come uno strumento fondamentale, utile a garantire il pieno rispetto della normativa, minimizzando il rischio di sanzioni amministrative e assicurando una gestione fiscale più sicura e trasparente.

G.A. e D.R.


[1] L’art. 12 del D.lgs. n. 100/2020 richiama l’art. 10, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997.

[2] Circolari n. 2/E/2021 e n. 12/E/2022.

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