Con la risposta a interpello n. 131, pubblicata il 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in merito alla tassazione dei dividendi di fonte estera, nel caso di specie percepiti da una partecipata non controllata, residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, precisando che il test del livello nominale di tassazione deve essere effettuato senza considerare l’IRAP e le ritenute alla fonte applicate dallo Stato estero al momento della distribuzione degli utili. Il caso Il caso di specie riguarda una società italiana, titolare di una partecipazione di minoranza in una società marocchina che, allo stato, gode di un’esenzione dall’imposta sul reddito delle società in Marocco, valida fino al 2025, mentre in futuro beneficerà di un’imposizione agevolata con un’aliquota dell’8,75% per vent’anni. La normativa fiscale marocchina prevede un regime transitorio sulle ritenute applicate ai dividendi, con aliquote decrescenti a seconda dell’esercizio di maturazione degli utili: 15% per quelli realizzati fino al 2022, 13,75% per quelli del 2023, fino ad arrivare al 10% per gli utili relativi al 2026. Nel 2024, la società istante ha ricevuto dividendi dalla partecipata marocchina relativi a utili non soggetti a tassazione in Marocco in ragione dell’esenzione vigente. Di contro, la società italiana ha subito, su detti dividendi, ritenute alla fonte pari al 15% e al 13,75%, aliquote relative agli anni di realizzazione degli utili, rispettivamente 2022 e 2023. A fronte di ciò, la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire il corretto trattamento fiscale in Italia di tali dividendi. In particolare, l’istante chiedeva se la partecipata marocchina dovesse essere considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata, secondo quanto previsto dall’art. 47-bis del TUIR, e come andasse determinato il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, ai sensi dell’art. 165 del medesimo testo unico. La società italiana chiedeva inoltre se, nel calcolo del livello nominale di tassazione applicato in Italia, dovesse essere considerata anche l’IRAP. La risposta In merito al primo quesito posto dalla società, relativo alla corretta determinazione del livello nominale di tassazione applicabile in Italia, l’Agenzia ha precisato che, ai sensi dell’art. 47-bis, co. 1, lett. b), TUIR, nel caso di partecipazioni non di controllo, come quella oggetto dell’interpello, un regime fiscale estero è considerato “privilegiato” quando il livello nominale di tassazione risultante nello Stato estero è inferiore al 50% di quello italiano. Con riferimento al livello nominale italiano, esso deve essere calcolato esclusivamente sulla base dell’aliquota IRES prevista dall’art. 77 del TUIR, pari al 24%, escludendo quindi, dal calcolo l’IRAP ed altre eventuali addizionali[1]. Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo al livello di tassazione nominale estero, l’Amministrazione ha ribadito che esso deve essere individuato considerando l’aliquota applicabile nel Paese in cui è stabilita la partecipata, senza includere le ritenute alla fonte sui dividendi in uscita. Nel caso specifico la società marocchina, beneficiaria di un’esenzione quinquennale dall’imposta sul reddito delle società in Marocco e, successivamente, di una tassazione agevolata ventennale all’8,75%, registra un livello impositivo inferiore alla soglia del 50% rispetto all’aliquota IRES italiana, determinando così la qualifica del Marocco come Paese a fiscalità privilegiata, ai fini dell’art. 47-bis, co. 1, lett. b), del TUIR. Conseguentemente, i dividendi percepiti dalla società istante nel 2024 devono essere assoggettati a tassazione integrale in Italia ai sensi dell’art. 89, co. 3, del TUIR, salvo che la contribuente dimostri – sin dal primo periodo di possesso della partecipazione – che non vi è stato trasferimento artificioso della base imponibile verso un regime fiscale privilegiato, ovvero comprovi lo svolgimento di un’effettiva attività economica da parte della partecipata. L’orientamento adottato dall’Agenzia si colloca nel solco tracciato dalla Direttiva UE n. 2016/1164, successivamente modificata dalla Direttiva UE n. 2017/952 (nota come Direttiva ATAD 2). Tale normativa fa parte del più ampio Anti Tax Avoidance Packge, varato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di introdurre un insieme di misure coordinate per il contrasto all’elusione fiscale. In particolare, l’impianto della Direttiva ATAD 2 recepisce le raccomandazioni formulate nell’ambito dell’Action 3 del progetto BEPS, promosso dall’OCSE nel 2015. Queste raccomandazioni mirano a contrastare efficacemente i fenomeni di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili tra diverse giurisdizioni fiscali, contribuendo così a preservare l’equità e l’integrità dei sistemi fiscali nazionali. Inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che, in relazione al credito d’imposta per imposte estere, non trova applicazione la falcidia di cui all’art. 165, co. 10, TUIR. Detta disposizione normativa stabilisce un limite alla fruibilità del credito per le imposte pagate all’estero, riducendolo in funzione del rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità di tale limitazione nel caso in esame, riconoscendo che il credito per le imposte estere pagate sui dividendi percepiti da una società residente in un Paese a fiscalità privilegiata può essere utilizzato integralmente, purché ovviamente ne sussistano i presupposti sostanziali e documentali. In tal modo, viene garantita la piena neutralizzazione del fenomeno della doppia imposizione, anche in presenza di partecipazioni in società localizzate in giurisdizioni caratterizzate da una tassazione particolarmente agevolata. Viene altresì ribadito che le ritenute alla fonte applicate dallo Stato estero al momento della distribuzione dei dividendi non rilevano ai fini del test del livello nominale di tassazione. Tali ritenute, essendo applicate sui flussi di reddito in uscita e non sul reddito complessivo prodotto dalla società estera, non possono essere considerate nella valutazione del regime fiscale cui è effettivamente soggetta la partecipata. G.A. e D.R. [1] Cfr. Circolare n. 18/E del 2021 e Provvedimento n. 376652 del 27 dicembre 2021.