Con la sentenza n. 111/2025, la Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia ha riaffermato il principio secondo cui l’operazione di merger leveraged buy out (MLBO), comportante il change of control della società target, non configura una fattispecie abusiva, qualora sorretta da valide ragioni economiche di natura extrafiscale. Nel caso prospettato, la complessiva operazione è stata ritenuta rispondente a legittime esigenze di riorganizzazione societaria e di efficientamento dell’assetto economico- gestionale dell’impresa, escludendo pertanto la sussistenza di un intento elusivo. Il caso La controversia trae origine da una tipica operazione di MBLO del 2018, comportante il change of control della società Alfa. In particolare, i due soci persone fisiche della società Alfa (target) avevano sottoscritto ciascuno una quota pari al 22,05 % del capitale sociale della società Beta (SPV), mentre la restante parte del capitale della medesima (55,9%) era stato sottoscritto da altra società Gamma, partecipata da investitori istituzionali. I due soci avevano contestualmente trasferito a Beta la totalità delle partecipazioni detenute in Alfa, previamente rivalutate. Beta aveva quindi deliberato la fusione inversa con Alfa, in esito alla quale target risultava partecipata dagli stessi soggetti e nelle medesime percentuali già detenute nella SPV. A fronte della suesposta ristrutturazione societaria, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento non nei confronti dei due soci persone fisiche ma nei confronti di Alfa, sostenendo che l’operazione fosse priva di effettiva sostanza economica e realizzata al solo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale, consistente in un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello che sarebbe derivato dalla distribuzione ordinaria degli utili societari. In particolare, secondo l’Ufficio, i soci di Alfa avrebbero eluso la tassazione degli utili mediante la rivalutazione e la successiva alienazione delle partecipazioni. Alfa ha quindi impugnato l’atto impositivo deducendo, quale fondamento dell’operazione contestata, la sussistenza di una valida motivazione economica extrafiscale, individuabile nell’esigenza di trasferire il controllo societario a favore di un soggetto partecipato da investitori istituzionali e dotato di maggiori solidità patrimoniale e disponibilità finanziaria. La ricorrente ha, altresì, evidenziato che l’asserito vantaggio fiscale non si sarebbe concretizzato in capo alla società, bensì esclusivamente in favore dei soci persone fisiche, soggetti distinti e autonomi rispetto alla stessa. Senza considerare poi il fatto che, nel caso di distribuzione di utili formatisi anteriormente al 2018, era escluso qualsiasi obbligo di ritenuta a titolo di imposta da parte di Alfa. La decisione La Corte ha giustamente accolto il ricorso della società, ritenendo l’operazione attenzionata pienamente rispondente a logiche d’impresa lecite e razionali. In particolare, nella motivazione della pronuncia, i giudici di prime cure hanno evidenziato come il change of control – realizzato da investitori istituzionali mediante un’operazione di MLBO – fosse chiaramente finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale della società, configurandosi pertanto come una strategia coerente con una logica di miglioramento gestionale e di valorizzazione dell’impresa. A fondamento della propria decisione, la Corte tributaria ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, stante il quale le operazioni straordinarie che determinano modificazioni nell’assetto del capitale sociale non presentano carattere elusivo né integrano abuso del diritto, laddove risultino (i) sorrette da ragioni extrafiscali concrete, rilevanti e non meramente marginali, anche di natura organizzativa, gestionale o strutturale (ii) finalizzate al miglioramento complessivo dell’assetto societario, piuttosto che al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale[1]. Un ulteriore profilo valorizzato dal Collegio attiene alla soggettività passiva del tributo. In particolare, anche nell’ipotesi in cui si fosse voluto ipotizzare l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale, quest’ultimo sarebbe ascrivibile esclusivamente ai singoli soci, soggetti terzi rispetto all’accertamento fiscale, con conseguente illegittimità dell’atto impositivo emesso nei confronti della società Alfa, estranea a qualsivoglia beneficio fiscale. La pronuncia in esame si inserisce nel solco di una più recente evoluzione interpretativa in materia di abuso del diritto, come delineata dall’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2025. Sulla scorta delle precisazioni contenuto documento ministeriale e valle di alcuni (più recenti) arresti giurisprudenziali, possono essere oggetto di contestazione fiscale unicamente le operazioni meramente circolari, intendendosi per tali quelle che, pur articolandosi in più atti negoziali, siano insuscettibili di produrre effetti significativi nella sfera giuridico-patrimoniale del contribuente rispetto alla situazione antecedente. E tale non è sicuramente il caso di una MLBO con relativo change of control a favore di investitori istituzionali (come peraltro non solo gli operatori e i professionisti del settore, ma anche i verificatori dovrebbero riconoscere). In tale contesto, la sentenza in commento fornisce un ulteriore contributo alla razionalizzazione dell’attività accertativa, promuovendo una lettura sistematica delle norme antiabuso che tenga conto dei principi fondamentali del diritto tributario, quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento del contribuente. È pertanto auspicabile – e ormai imprescindibile – che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria conformino l’attività istruttoria e accertativa ai criteri oggettivi enunciati nei documenti di prassi ministeriali e consolidati in giurisprudenza, evitando l’avvio di scombussolati procedimenti impositivi, quale quello in commento, in assenza di riscontri concreti, obiettivi e documentati, idonei a dimostrare l’effettiva esistenza di un disegno elusivo. G.A. e D.R. [1] Cass. n. 35398/2021; n. 868/2019; n. 439/2015