La riforma fiscale invecchia le perdite e ne complica la gestione

In materia di perdite fiscali infragruppo, l’art. 177-ter del TUIR ha introdotto significativi elementi di semplificazione, consentendo la libera compensazione esclusivamente delle perdite maturate durante la permanenza nel gruppo societario, nonché di quelle pregresse, purché sottoposte con esito positivo al vitality test e all’equity test (perdite omologate). Tuttavia, la pubblicazione del Decreto attuativo del 27 giugno 2025, recante disposizioni applicative di taluni profili della norma, ha travolto il processo di semplificazione introducendo, tra l’altro, il requisito dell’anzianità di appartenenza al gruppo, che impone al contribuente una laboriosa e complicata gestione delle perdite fiscali.

Il Decreto Ministeriale del MEF del 27 giugno 2025 ha dato attuazione all’art. 177-ter del TUIR, introducendo una disciplina organica in materia di riporto delle perdite fiscali all’interno dei gruppi societari. L’obiettivo della norma è facilitare la compensazione delle perdite tra società appartenenti al medesimo gruppo, superando le limitazioni previste per le operazioni straordinarie quali acquisizioni, fusioni, scissioni e conferimenti.

Secondo quanto previsto dall’art. 177-ter, le restrizioni al riporto delle perdite – come quelle previste dall’art. 84, co. 3 del TUIR in caso di variazioni rilevanti della compagine sociale o dell’attività esercitata – non si applicano quando tali operazioni avvengono tra soggetti già appartenenti allo stesso gruppo[1].

In particolare, viene in rilievo la distinzione tra perdite infragruppo, quelle, cioè, maturate nei periodi d’imposta in cui le società coinvolte erano già parte del gruppo sin dall’inizio dell’esercizio in cui le perdite sono state generate[2], e perdite omologate, cioè riferibili a esercizi precedenti ma che sono state sottoposte, con esito positivo, alle verifiche richieste dalle norme ordinarie (artt. 84, co. 3, 3-bis e 3-ter, 172, co. 7 e 7-bis, 173, co. 10 e 176, co. 5-bis del TUIR) al momento dell’ingresso nel gruppo della società titolare o in un momento successivo. Per queste ultime, il decreto attuativo disciplina l’”anzianità delle perdite” definendo il momento a partire dal quale le perdite possono essere liberamente riportabili e, cioè, dal periodo d’imposta in cui vengono sottoposte alle verifiche del TUIR e non quello in cui sono state effettivamente generate.

Nonostante lo spirito della norma sia volto alla razionalizzazione delle regole applicabili alle operazioni infragruppo, favorendo una circolazione più agevole delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi, eccedenze ACE) all’interno dei gruppi e la volontà di scongiurare – nelle operazioni anzidette – fenomeni di commercio di “bare fiscali”, la rinascita del concetto di “anzianità delle perdite” di concerto con la nuova “anzianità di partecipazione al gruppo” disvela alcune criticità, con il risultato di vanificarne l’intento semplificatorio.

In merito all’ultimo aspetto, l’art. 5 del Decreto prevede sostanzialmente tre casistiche principali:

  • In caso di fusione[3] o di scissione o di conferimento tra società che, al momento dell’operazione, appartengono tutte allo stesso gruppo, alla società risultante dalla fusione, alla società beneficiaria o alla conferitaria è attribuita, quale anzianità di partecipazione al gruppo, la minore tra quelle delle società partecipanti all’operazione medesima;
  • qualora, invece, al momento di efficacia della fusione o della scissione, non appartengano tutte allo stesso gruppo, la società risultante dalla fusione o la società beneficiaria si considera appartenente al gruppo dalla data di efficacia dell’operazione;
  • qualora, invece, la scissione o il conferimento avvenga in favore di una società beneficiaria o conferitaria di nuova costituzione a quest’ultima è attribuita l’anzianità di partecipazione al gruppo della società scissa o della conferente.

L’importanza dell’attribuzione dell’anzianità di partecipazione al gruppo è facilmente riassumibile per il sol fatto che, in assenza di specifiche disposizioni volte a individuare la suddetta anzianità, le diverse sequenze con cui possono essere strutturate le operazioni straordinarie determinano esiti differenti in ordine all’individuazione delle perdite il cui riporto è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dal TUIR.

Più in generale, in assenza di un criterio normativo volto a definire l’anzianità di partecipazione si genera l’effetto di non sottoporre alcuna perdita ai menzionati test di omologazione ogniqualvolta la società con maggiore “anzianità di gruppo” incorpori per prime società appartenenti al medesimo gruppo aventi una minore anzianità.

L’introduzione delle disposizioni finalizzate a individuare l’“anzianità di gruppo” consente invece di neutralizzare tali effetti distorsivi derivanti dalla sequenza delle operazioni straordinarie, sia con riguardo all’individuazione delle perdite soggette alle condizioni e ai limiti disciplinati dal TUIR, sia con riferimento all’anzianità di gruppo della società risultante dalle operazioni rendendo, di fatto, indifferente l’aspetto cronologico con cui si pongono in essere le suddette operazioni.

In questo senso, tuttavia, il limite dell’anzianità del gruppo, rispetto allo scenario in assenza di tale previsione, comporta che in ogni caso, laddove vi siano società con anzianità diversa, i limiti e le condizioni del TUIR tornino ad applicarsi per tutti gli anni d’imposta in cui una società ha registrato perdite, ma in cui altre società con minore anzianità non facevano parte del gruppo. Ed ancora, i suddetti test, dovranno essere effettuati ogniqualvolta nel gruppo subentrino società (o vi siano operazioni straordinarie tali per cui vi siano società) che non vi appartenevano e per le quali le perdite pregresse di quelle società già parte del gruppo, non sono (più) identificabili come perdite infragruppo.

Ciò che, quindi, si delinea nell’attuale contesto normativo è un ulteriore impegno per le società che dovranno tenere sotto osservazione il periodo di appartenenza al gruppo e la tipologia di perdite distinte in infragruppo, omologate e diverse[4].

A complicare il meccanismo, l’art. 6, co. 3, del Decreto, prevede che, ai fini del limite del patrimonio netto, nel caso di operazioni straordinarie che coinvolgono più società con anzianità di partecipazione al gruppo differente, si considera effettuata prima l’operazione tra soggetti con anzianità di partecipazione meno recente e poi le operazioni tra soggetti con anzianità progressivamente più recente.

Infine, l’anzianità connaturata alle perdite mantiene la sua essenza già presente nella disciplina del TUIR, stante la quale si considerano prioritariamente utilizzate le perdite fiscali conseguite nel periodo d’imposta meno recente.

Alla luce di tali considerazioni, si può concludere che la ratio dell’art. 177-ter e del Decreto che vi ha dato attuazione, è pienamente condivisibile; tuttavia, le modalità con cui i gruppi societari dovranno confrontarsi si rivelano farraginose e poco intuitive. Il rischio è che il nuovo regime del riporto delle perdite finisca per essere l’ennesimo esempio di complicazione normativa sotto l’apparenza della semplificazione, aggravando gli oneri per le imprese.

Il tutto per contrastare, dicono, il famigerato “commercio delle bare fiscali”, fenomeno risalente a qualche decennio orsono, di cui nella prassi operativa non si hanno notizie recenti e che peraltro potrebbe essere contrastato con le generali norme antiabuso. 

A.M. e D.R.


[1] La nozione di gruppo è quella civilistica contenuta nell’art. 2359 del Codice civile.

[2] È però esclusa dalla definizione di perdite infragruppo la quota maturata in esercizi anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2024.

[3] Si evidenzia che le disposizioni in esame trovano applicazione tanto nelle fusioni per incorporazione quanto nelle fusioni proprie.

[4] Ai sensi dell’art. 6, co. 1 del Decreto l’importo che eccede il valore del patrimonio netto sarà formato prioritariamente da perdite diverse (che non saranno più riportabili).

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