Con la risposta a interpello n. 191/2025 del 21 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 89, co. 3, del TUIR (c.d. dividend exemption), il test sul livello di imposizione previsto dall’art. 47-bis del TUIR – volto a individuare i Paesi a fiscalità privilegiata – deve essere superato sia nel momento di formazione degli utili in capo alla partecipata, sia al momento della loro distribuzione alla partecipante. Inoltre, in caso di mancato superamento del test, ai fini dell’esimente dalla tassazione integrale, vengono considerate anche le ritenute applicate sui dividendi esteri. Il caso L’Istante, una holding fiscalmente residente in Italia, detiene una partecipazione di maggioranza in una società estera operante nel settore turistico, la quale, nel 2025 intende cedere un complesso aziendale, realizzando una significativa plusvalenza alla quale conseguirà un utile che sarà successivamente distribuito ai soci sotto forma di dividendi. In merito alle condizioni per usufruire della c.d. dividend exemption ex art. 89, co. 3 del TUIR, l’Istante evidenzia che ai sensi del co.1 dell’art. 47-bis del medesimo testo, uno Stato si considera a fiscalità privilegiata – in caso di partecipazioni di controllo – quando il livello di tassazione effettiva (“ETR”) della partecipata è inferiore al 50% rispetto a quello a cui sarebbe stata soggetta se fosse stata residente in Italia (“VTR”). Qualora il test non venga superato, i dividendi distribuiti saranno integralmente imponibili in Italia, salvo la possibilità di dimostrare, a norma del medesimo co. 3 dell’art. 89, che sin dall’inizio del periodo di possesso delle partecipazioni non si ha avuto l’effetto di localizzare i redditi nello stato a fiscalità privilegiata (c.d. “seconda esimente”). L’Istante, pertanto, chiede all’Agenzia dei chiarimenti in merito alla possibilità di: La risposta L’Amministrazione, richiamando quanto già affermato nella circolare n. 35/E/2016 in merito all’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, precisa che tale natura dovrebbe essere verificata al momento della percezione degli utili da parte del socio italiano e, in caso di esito positivo, anche al momento della loro formazione. Secondo l’Agenzia, dunque, occorrerà fare riferimento al criterio individuato dall’art. 47-bis, co. 1, del TUIR sia al momento della distribuzione dei dividendi che al momento di dismissione del complesso aziendale plusvalente, imponendo al contribuente un “doppio semaforo verde”. L’orientamento espresso dall’Amministrazione presenta una differenza significativa rispetto alle disposizioni transitorie previste dall’art. 1, co. 1007, della l. n. 205/2017. Quest’ultima norma, infatti, prevedeva che, qualora l’utile fosse stato prodotto in un periodo in cui il Paese estero non era qualificato come a fiscalità privilegiata, esso mantenesse la natura di dividendo “ordinario” anche se, al momento di distribuzione degli utili lo stesso fosse divenuto un Paese con una fiscalità più vantaggiosa. Di contro, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’applicazione “a regime” dell’art. 89, co. 3, richiederebbe il superamento del test in entrambi i momenti temporali. Nel caso di specie, come riferito dall’Istante, l’ETR test riferito al periodo di maturazione degli utili (2025) non è stato superato positivamente poiché l’ETR della società partecipata è risultato inferiore al 50% del VTR domestico. Di conseguenza, gli utili prodotti dovrebbero essere assoggettati a tassazione integrale in Italia. Tuttavia, soccorre l’esimente di cui all’art. 47-bis, co. 2, lett. b), del TUIR laddove sia dimostrato che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a regime privilegiato. Con riferimento alla predetta esimente, l’Agenzia conferma la linea interpretativa già espressa nella risposta n. 254/2019 in base alla quale la dimostrazione della seconda esimente si risolverebbe nella verifica di un livello “congruo” di tassazione complessivamente gravante sui redditi prodotti dalla partecipata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. Con la differenza che, nel caso di applicazione dell’esimente, andrebbe computata, ai fini della “congruità”, l’ammontare della ritenuta in uscita, nel caso di specie pari al 10%, sui dividendi distribuiti dallo Stato estero. Sul punto, la valutazione temporale dell’esimente riferita alla verifica della tassazione effettiva complessiva non appare coerente con i chiarimenti forniti in passato. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 142/2018, richiamata dalla risposta n. 254/2019, aveva precisato che tale verifica dovrebbe riguardare solo gli anni in cui gli utili sono stati prodotti in Paesi a fiscalità privilegiata e non l’intero arco temporale di detenzione fino al momento della distribuzione. In conclusione, la rilevanza della risposta risiede nel fatto che, a differenza dei precedenti chiarimenti dell’Amministrazione, che si occupano soltanto dei profili intertemporali connessi all’applicazione di disposizioni normative differenti tra il momento di formazione degli utili e quello della loro distribuzione, essa si concentra su una fattispecie “a regime”, in cui trovano applicazione i medesimi criteri sia negli anni di maturazione dell’utile sia in quello in cui essi vengono distribuiti come dividendo. L.A.