Regime CFC: imputazione dei redditi al socio residente al momento del conseguimento

Con la sentenza n. 18025 del 3 luglio 2025, la Corte di cassazione ha affermato che i redditi prodotti da una controlled foreign company (CFC) devono essere imputati al socio residente nel periodo in cui sono conseguiti dalla società estera; pertanto, ai fini della corretta applicazione della CFC rule, è necessario accertare se, al momento della produzione del reddito estero, il socio residente possiede la partecipazione nella società estera.

Il caso

La controversia riguardava una società italiana (ALFA) che, nel 2011, aveva acquisito il controllo di una società estera (BETA) situata a Singapore, all’epoca dei fatti, considerato un Paese a fiscalità privilegiata. In particolare, ALFA aveva ricevuto un avviso di accertamento nel quale l’Agenzia delle Entrate contestava che gli utili distribuiti sotto forma di dividendi da BETA ad ALFA nel 2014, formati da BETA prima del 2011, cioè prima dell’acquisizione del controllo da parte di ALFA, avrebbero dovuto essere imputati per trasparenza a quest’ultima ai sensi dell’art. 167 del TUIR (CFC rule).

Per quanto di interesse, ALFA impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano eccependo, tra le altre, l’inapplicabilità della disciplina CFC, in quanto gli utili poi distribuiti come dividendi nel 2014 erano stati prodotti da BETA prima che ne fosse acquisito il controllo. In altri termini, secondo ALFA, gli utili di BETA si erano formati in un periodo d’imposta in cui non era verificato il presupposto del controllo richiesto dall’art. 167 del TUIR vigente ratione temporis.

All’esito del giudizio di primo grado, la CTP respingeva il ricorso proposto da ALFA che, riproposta la medesima tesi dinanzi al giudice di secondo grado, si vedeva respingere anche l’appello. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ALFA proponeva ricorso per Cassazione.

La decisione

La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso di ALFA chiarendo che, ai fini dell’applicazione dell’art. 167 del TUIR, il meccanismo d’imputazione per trasparenza si fonda sulla verifica del presupposto del controllo nel momento i cui i redditi sono conseguiti dalla società residente all’estero. Di conseguenza, non hanno alcuna rilevanza, ai fini della CFC rule, gli utili (rectius, il reddito) realizzati nei periodi d’imposta precedenti l’acquisizione del controllo, anche se distribuiti successivamente sotto forma di dividendi.

Sono particolarmente interessanti, inoltre, i passaggi in cui i giudici di legittimità, nel solco di precedenti pronunce[1], si soffermano sulla ratio della disciplina CFC. Secondo la Cassazione, essa ha un chiaro scopo antielusivo, volto a contrastare la delocalizzazione delle imprese nazionali in Paesi a fiscalità privilegiata.

Infatti, in assenza della CFC rule, le imprese nazionali godrebbero del vantaggio, considerato indebito, di localizzare la produzione di redditi in Paesi low-tax, attraverso proprie controllate ivi operanti, potendo scegliere, per mezzo dell’esercizio del controllo, di non distribuire dividendi; l’effetto è quello di rinviare sine die la tassazione in Italia dei redditi prodotto all’estero i quali, al contrario, con la distribuzione dei relativi dividendi esteri, sarebbero tassati in capo alla controllante italiana.

Al fine di scongiurare tale indebito vantaggio, alla stregua di ciò che accade per le società di persone di cui all’art. 5 del TUIR, il legislatore ha optato per il meccanismo dell’imputazione per trasparenza dei redditi della CFC alla controllante italiana. Esso consente di tassare automaticamente i predetti redditi, pro-quota, indipendentemente dalle scelte del socio di controllo italiano circa la distribuzione dei dividendi.

La decisione dei Giudici risulta altresì coerente con altri precedenti, sia in tema di società di persone[2] sia in tema di società di capitali[3], secondo cui, coerentemente con le norme civilistiche, ai fini tributari, l’imputazione degli utili avviene secondo la fotografia della compagine sociale al momento, rispettivamente, dell’approvazione del rendiconto, per le società di persone, e alla chiusura dell’esercizio/periodo d’imposta, per le società di capitali.

Il meccanismo della trasparenza rende il regime CFC particolarmente efficace per contrastare le pratiche di elusione fiscale, poiché garantisce che i redditi prodotti dalla controllata estera siano tassati al momento in cui sono realizzati, senza la possibilità di rimandare l’imposizione.

Pertanto, la pronuncia in commento risulta di particolare importanza in quanto ribadisce la necessità di rendere effettiva l’imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero, assicurando il rispetto dei principi di equità fiscale e trasparenza e consentendo alle autorità italiane di esercitare un controllo adeguato sui redditi prodotti dalle società controllate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

G.A.


[1] Cass. n. 8715/2020.

[2] Cass n. 27830/2018.

[3] Cass. n. 21487/2022. Il caso riguardava una presunta distribuzione di utili extracontabili, quindi, in assenza di delibera. Diverso il caso “ordinario” di distribuzione di utili in presenza di regolare delibera dei soci in cui il diritto alla percezione percepirli (e l’obbligo di tassare) spetta a chi riveste la qualifica di socio al momento della delibera.

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