Abstract Con sentenza del 1° agosto 2025 (cause riunite C-92/24 – C-94/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato l’incompatibilità della normativa nazionale – e segnatamente dell’art. 6, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 446/1997 – con l’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia), nella parte in cui include nella base imponibile IRAP degli intermediari finanziari il 50% dei dividendi distribuiti da società controllate UE, determinando così un’imposizione complessiva superiore al limite del 5% previsto dalla normativa unionale. Il caso La controversia trae origine dal diniego espresso dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso IRAP presentata da un istituto di credito italiano, con riferimento ai dividendi percepiti da società controllate residenti in altri Stati membri. Tali proventi già parzialmente imponibili ai fini Ires nella soglia del 5% ex art. 89, co. 2 del Tuir, erano stati ulteriormente assoggettati a Irap nella misura del 50% del loro ammontare, conformemente a quanto previsto per gli intermediari finanziari dal D.Lgs. n. 446/1997.” Ritenendo tale trattamento fiscale contrario all’art. 4 alla Direttiva Madre-Figlia — che preclude agli Stati membri, nell’ambito del regime di esenzione, di assoggettare a tassazione i dividendi oltre la soglia del 5% del loro importo — la banca ha richiesto il rimborso della quota eccedente di Irap versata. L’Agenzia delle Entrate ha respinto l’istanza, sostenendo che la Direttiva troverebbe applicazione unicamente in relazione alle imposte sul reddito, escludendo quindi l’Irap dal proprio ambito oggettivo. La contribuente ha impugnato il diniego dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria, la quale ha sospeso il giudizio e sottoposto la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in via pregiudiziale. La decisione La Corte di Giustizia UE ha disatteso l’approccio formalistico dell’Amministrazione finanziaria sviluppando le proprie argomentazioni su tre principali direttrici. In primo luogo, i Giudici di Lussemburgo hanno ribadito che il principio, espresso all’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE, secondo cui gli Stati membri che adottano il sistema dell’esenzione — come l’Italia — devono astenersi dall’assoggettare a imposizione i dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri Stati membri, ha portata generale. Di conseguenza, tale principio non può essere limitato a specifiche categorie di imposta, estendendosi a qualsiasi tributo che, anche solo parzialmente, includa tali dividendi nella propria base imponibile. La circostanza che l’Irap non sia espressamente menzionata nell’allegato I, parte B, della Direttiva non implica la sua automatica esclusione dall’ambito di applicazione, poiché l’interpretazione del diritto unionale deve basarsi non solo sul testo letterale, ma anche sul contesto normativo e sulle finalità perseguite. Infine, sotto una prospettiva teleologica, la Corte ha richiamato la finalità centrale della Direttiva 2011/96/UE, volta a evitare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti, impedendo che questi, già tassati in capo alla società controllata, siano soggetti a ulteriori imposizioni, qualunque sia la loro natura o denominazione. In coerenza con tale finalità, il meccanismo dell’esenzione previsto dalla Direttiva deve trovare applicazione rispetto a qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, comporti una tassazione — anche solo parziale — di tali dividendi. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha concluso che l’art. 4 della Direttiva deve essere interpretato nel senso di vietare a uno Stato membro che adotti il sistema dell’esenzione di assoggettare a tassazione, in qualunque forma, più del 5% dei dividendi ricevuti da una società madre residente da società figlie stabilite in altri Stati membri. Tale divieto trova applicazione anche qualora l’imposta in questione non possa qualificarsi come imposta sul reddito, ma includa comunque nella propria base imponibile, in tutto o in parte, i dividendi distribuiti. La sentenza, oltre ad incidere significativamente sul contenzioso tributario pendente, impone una riflessione critica sul criterio di determinazione della base imponibile IRAP applicato agli intermediari finanziari. L’esclusione dei dividendi intracomunitari, a fronte della tassazione – sia pure parziale – di quelli di origine nazionale, mette in luce una distorsione del sistema che richiede un intervento tempestivo, normativo o interpretativo, finalizzato a ristabilire coerenza e conformità ai principi di neutralità fiscale e parità di trattamento. G.S.