Via libera ai benefici convenzionali per gli investitori di un fondo estero trasparente, non destinatario del trattamento convenzionale, se detti investitori si qualificano, a loro volta, come treaty entitled. Inoltre, indipendentemente dalla qualificazione del fondo come trasparente ai fini convenzionali, esso può beneficiare delle norme domestiche che escludono l’imposizione in Italia dei proventi derivanti dagli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, in presenza dei presupposti richiesti dalle singole disposizioni. Il caso Alfa (Istante) è una società UK che, su autorizzazione della FCA (Financial Conduct Authority), gestisce il fondo Gamma parimenti istituito nel Regno Unito, regolamentato e vigilato dalla FCA. Gamma è istituito, in conformità alla Direttiva UCITS (Dir. 2009/65/CE), nella forma contrattuale di Co-Ownership ACS (Co-Ownership Authorised Contractual Scheme) ed è strutturato come un umbrella-fund, vale a dire ripartito in più comparti (sub-funds), ciascuno considerato come un portafoglio separato di asset e pertanto dotato della propria politica di investimento (nel prosieguo, per semplicità si farà riferimento soltanto all’ACS). Per il diritto inglese, l’ACS, pur qualificabile come OICR, non è dotato di personalità giuridica, in ragione del fatto che gli investitori, sottoscrivendo le quote, aderiscono ad un contratto (Co-Ownership Deed) in forza del quale essi (e non l’ACS) diventano comproprietari degli strumenti finanziari oggetto di investimento dell’ACS. Dal combinato disposto del regolamento dell’ACS e delle norme fiscali UK emerge che i proventi ritratti dagli investimenti effettuati in Italia saranno trattati come segue: A tale riguardo, le quote emesse dall’ACS possono essere di due tipi: (i) le income units danno diritto alla percezione, almeno annuale e in misura proporzionale, degli utili realizzati dall’ACS, alternativamente, nella forma di pagamento diretto oppure di assegnazione di nuove quote, e (ii) le accumulation units i cui proventi non sono distribuiti bensì sono imputati a ciascun investitore pro-quota e capitalizzati sul valore delle medesime quote. Diversamente, nel caso in cui l’ACS realizzi una plusvalenza su un investimento effettuato in Italia, il possesso delle units non dà luogo ad alcuna automatica distribuzione o imputazione del relativo reddito in capo ai sottoscrittori: la tassazione è rinviata al momento del riscatto o della cessione della quota. L’Istante specifica che l’ACS non è assoggettato a imposte sui redditi in UK mentre gli investitori, che al momento della presentazione dell’istanza sono tutti fondi pensione UK, benché in generale assoggettati ad imposizione nel Regno Unito, possono beneficiare di una specifica esenzione sui proventi finanziari, se diversi da quelli derivanti da trading. In tale contesto, Alfa pone all’Agenzia delle Entrate tre quesiti: La risposta Ad avviso di chi scrive, il pregio del documento va anzitutto individuato nella qualità argomentativa della soluzione interpretativa prospettata dall’Istante ai tre quesiti posti, di fronte alla quale l’Agenzia non ha potuto che aderire completamente. Inoltre, la risposta, così come formulata in conformità alla posizione espressa dall’Istante, ha una duplice valenza: (i) da un lato, fornisce un quadro chiaro, e più completo rispetto agli altri precedenti di prassi, circa la tassazione dei fondi UK che, a seguito della Brexit, investono in Italia, elencando e analizzando le disposizioni, convenzionali e domestiche, che continuano ad essere applicabili per ridurre l’imposizione italiana sui redditi ritratti dagli investimenti domestici; (ii) dall’altro lato, fornisce alcuni utili strumenti che consentono di verificare se le conclusioni raggiunte nel caso di specie possano essere estese anche agli altri fondi, istituiti in Stati extra-UE, che investono in Italia. Con riferimento ai Quesiti 1 e 2, l’Agenzia, assunta la qualificazione UK dell’ACS come soggetto trasparente e dei suoi investitori come soggetti opachi, si sofferma sulla nozione convenzionale di “trasparenza fiscale”. Viene anzitutto ricordato che, in generale, un soggetto è trasparente, anche in relazione a singoli elementi o categorie di reddito, se il reddito da esso prodotto è imputato e tassato in capo ad un soggetto diverso, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione. Riferendosi poi specificamente all’applicazione delle convenzioni per evitare la doppia imposizione, l’Agenzia sottolinea l’incompatibilità tra la trasparenza fiscale e la nozione di “persona residente” che consente di qualificare un soggetto come treaty entitled[2]. A livello OCSE, quanto precede è stato espresso chiaramente sin dal 1999 nel c.d. Partnership Report, i cui principi sono stati poi trasfusi nei vari Commentari al Modello OCSE succedutisi nel tempo ed estesi ad entità diverse dalle partnership[3], fino al più recente Modello OCSE del 2017 che ha introdotto una disposizione ad hoc riguardante il trattamento delle entità trasparenti[4] e dei loro partecipanti. Nel merito, per “persona residente” in uno Stato contraente, si intende una “persona” che sia assoggettata a imposizione, anche solo potenziale (liable to tax), in detto Stato. Pertanto, una “persona” considerata fiscalmente trasparente, cioè non assoggettata, neanche potenzialmente, a imposizione nel proprio Stato di residenza, non può chiedere l’applicazione delle disposizioni convenzionali. Cionondimeno, le convenzioni possono essere applicate ai partecipanti alle entità trasparenti ai quali viene imputato il reddito da tassare, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti: sia generali, cioè si tratti di “persone residenti” secondo la nozione più in alto richiamata, sia specifici, legati a particolari elementi di reddito (ad esempio, nel caso di dividendi e interessi, il partecipante deve essere beneficiario effettivo del reddito). Date tali premesse, richiamando alcuni propri precedenti[5], l’Agenzia conferma che: Sul Quesito 3, l’Agenzia ricorda in primo luogo che, ai fini IRES, gli enti non residenti sono considerati opachi e sono tassati in Italia, sui redditi ivi prodotti, in virtù dei criteri di collegamento territoriale previsti dal TUIR, a prescindere dalla qualificazione prevista dal proprio ordinamento. Pertanto, nel caso di specie, possono trovare applicazione: Infine, l’Agenzia, confermando la soluzione prospettata dall’Istante, ritiene applicabili all’ACS i seguenti due regimi[10]: A.L. e D.R. [1] Come ricordato, l’investitore di un Co-Ownership ACS è considerato, sotto il profilo civilistico e regolamentare, proprietario diretto degli asset investiti dall’ACS. In assenza di un trattamento differenziato, emergerebbe in capo ai sottoscrittori, una plusvalenza (o una minusvalenza) fiscalmente rilevante ogniqualvolta vi fosse una vendita di asset da parte dell’ACS. Per evitare tale effetto, l’ordinamento UK prevede il disconoscimento, a fini fiscali, dell’asset sottostante le quote dell’ACS e delle sue vicende, gestite dall’ACS, di modo da consentire l’emersione di plusvalenze soltanto nel caso di riscatto o cessione delle quote dell’ACS (si veda anche https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/investment-funds/ifm08600). [2] Cfr. art. 1 Trattato. [3] Si tratta, ad esempio, di altri istituti (c.d. arrangements) o altre entità che non rivestono forma societaria. [4] Art. 1, par. 2, Modello OCSE 2017 e relativo Commentario, paragrafi 2-16. [5] Ris. n. 17/E/2006, ris. n. 167/E/2008, circ. n. 6/E/2016, risp. n. 156/2020, risp.n. 258/2021, risp. n. 17/2022, risp. n. 19/2022, risp. n. 24/2022. [6] Ad esempio, interessi su titoli obbligazionari, dividendi da partecipazioni, proventi da quote di fondi. [7] Tra questi, laddove richiesto dalle norme convenzionali (ad esempio, cfr. artt. 10 e 11 del Trattato riguardanti, rispettivamente, il trattamento dei dividendi e quello degli interessi), gli investitori UK dovranno provare anche lo status di beneficiari effettivi dei redditi. [8] Art. 23, c. 1, lett. f), TUIR. [9] Art. 5, c. 5, d.lgs. n. 461/1997. Devono altresì ricorrere i presupposti di cui all’art. 6 del d.lgs. 239/1996 ed in particolare che il soggetto percipiente estero, qualificato come investitore istituzionale, sia residente in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni di cui alla c.d. white-list inclusa nel d.m. 9 settembre 1996 [10] Rispettivamente, art. 6 del d.lgs. n. 239/1996 e art. 26-quinquies, c. 5, del d.P.R. n. 600/1973. Anch’essi prevedono l’ulteriore presupposto della residenza in Stati white-list dell’investitore istituzionale estero percipiente.