Derivazione rafforzata anche per le società estere con bilancio IAS

Con la risposta ad interpello n. 220/2025, l’Agenzia delle Entrate ha riaffermato il rilievo qualificante del bilancio ai fini della corretta determinazione dell’imponibile IRES e IRAP, riconoscendo – in un’ottica di semplificazione – la possibilità di applicare il regime proprio dei soggetti IAS adopter anche a bilanci esteri redatti secondo criteri sostanzialmente conformi ai principi contabili internazionali.

Il caso

Nella fattispecie prospettata, l’Istante, holding industriale capogruppo, già fiscalmente residente in Italia, rappresenta di aver intrapreso un’operazione di conversione transfrontaliera, trasformandosi da società per azioni italiana a naamloze vennootschap di diritto olandese, con trasferimento della sede legale nei Paesi Bassi. Nonostante l’avvenuta cross border conversion e l’applicazione, ai fini della redazione del bilancio, delle disposizioni civilistico-contabili di diritto olandese, la società è rimasta fiscalmente residente in Italia e, pertanto, ha conservato la soggettività passiva Ires e Irap.

In tale contesto, la complessità interpretativa della fattispecie prospettata deriva dalla circostanza che, secondo la normativa olandese, la società redige il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ma si avvale della semplificazione contabile nota come Combination 3 che, pur nel contesto dell’applicazione formale dei domestic GAAP, consente di redigere anche il bilancio d’esercizio individuale utilizzando i medesimi criteri contabili impiegati per il consolidato IAS/IFRS.

Tale semplificazione, riconosciuta alle holding quotate, ha comportato alcune divergenze valutative e classificatorie, come nella contabilizzazione delle put option (rilevate come passività finanziarie anziché come strumenti derivati passivi) e nell’elisione delle poste intercompany, con conseguente potenziale scollamento tra bilancio civilistico e rappresentazione fiscale.

Ciononostante, l’Istante ha dichiarato di essere in grado di estrapolare, sulla base del proprio sistema di gestione contabile, tutte le informazioni necessarie per costruire un rendiconto economico-patrimoniale completo e coerente con le regole IAS/IFRS.

A fronte di ciò, la Società ha richiesto all’Amministrazione finanziaria di poter continuare a considerarsi soggetto IAS adopter, ai fini della determinazione del reddito secondo i criteri della derivazione rafforzata e della presa diretta.

La risposta dell’Agenzia

Nell’analizzare la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate muove dal presupposto che i principi contabili concretamente adottati dalla società – pur ispirati agli IAS/IFRS tramite la cosiddetta Combination 3 prevista dall’ordinamento olandese – non risultano formalmente armonizzati con quelli recepiti dal Regolamento (CE) n. 1606/2002, né tantomeno rientrano nel novero dei principi ammessi ai sensi dell’art. 4, co. 7-ter, del d.lgs. n. 38/2005.

In linea di principio, stante l’assenza di una specifica previsione normativa che disciplini ipotesi analoghe, il reddito dovrebbe essere determinato secondo il principio generale di derivazione semplice (art. 83, primo periodo, TUIR), con conseguente inapplicabilità delle norme fiscali riservate ai soggetti IAS/IFRS adopter.

Tuttavia, l’Agenzia coglie l’occasione per richiamare l’evoluzione sistematica intervenuta a partire dalla legge finanziaria per il 2008, che – attraverso il riconoscimento fiscale delle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dagli IAS/IFRS – ha introdotto il principio di derivazione rafforzata, finalizzato alla progressiva armonizzazione tra utile civilistico e base imponibile.

In questo contesto, viene valorizzata un’impostazione sostanzialista e semplificatoria, già affermatasi in ambito CFC con la circolare n. 18/E del 2021, secondo cui la presenza di un bilancio estero redatto sulla base dei principi IAS/IFRS consente – in presenza di determinate garanzie – l’applicazione delle disposizioni fiscali previste per i soggetti IAS adopter, anche in assenza di una piena conformità formale al diritto contabile europeo.

Coerentemente con tale approccio interpretativo, l’Agenzia ha accolto l’istanza avanzata dal contribuente, subordinando l’applicazione della derivazione rafforzata alla verifica dei seguenti requisiti:

  • i criteri contabili adottati devono essere sostanzialmente equivalenti a quelli IAS/IFRS;
  • deve essere redatto un rendiconto economico-patrimoniale “armonizzato”, con data certa e coerente con i dati derivanti dalla contabilità IAS compliant;
  • deve essere garantita la possibilità di fornire evidenza puntuale delle poste intercompany e delle differenze qualificatorie e/o valutative.

In assenza delle suddette condizioni, il reddito d’impresa dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole di derivazione semplice, con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni fiscali previste per i soggetti IAS adopter.

La posizione assunta dall’Agenzia, seppur subordinata a verifiche di merito, dimostra una chiara volontà di semplificazione e razionalizzazione del rapporto tra contabilità e fiscalità, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema tributario italiano in ambito cross-border. In prospettiva, sarà tuttavia auspicabile una codificazione normativa più chiara per i soggetti residenti che adottano bilanci “ibridi”, al fine di garantire certezza del diritto e uniformità applicativa.

G.S.

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