L’esterovestizione naviga in acque IVA

Abstract

La sentenza n. 23842/2025 della Corte di cassazione affronta in chiave innovativa il tema dell’esterovestizione, traslandolo dall’ambito delle imposte dirette a quello dell’imposta sul valore aggiunto. Il caso in questione consente alla Suprema Corte di ridefinire il concetto di “sede effettiva” alla luce del diritto unionale e del principio di effettività economica, superando le presunzioni di abuso fondate sulla mera localizzazione formale. La pronuncia evidenzia che, anche ai fini IVA, la residenza o la stabilità territoriale non possono essere presunte, ma devono risultare da un accertamento concreto dell’attività gestionale e produttiva. Ne emerge un modello di “esterovestizione IVA” fondato su una valutazione sostanziale e proporzionata, coerente con la libertà di stabilimento ex artt. 49 e 54 TFUE. La decisione segna così un’evoluzione sistematica, ponendo il tema dell’effettività economica al centro dell’interpretazione tributaria europea.

Fatti di causa

La pronuncia della Corte di cassazione n. 23842/2025 si colloca in un solco giurisprudenziale di particolare interesse, poiché affronta il tema dell’esterovestizione in un ambito inconsueto traslando le medesime considerazioni già appurate sul piano delle imposte dirette[1] a quello dell’IVA.

Il caso trae origine da un accertamento nei confronti di una società di diritto portoghese (“Alfa”) formalmente domiciliata a Madeira e attiva nel settore del rimorchio d’altura e dell’assistenza a piattaforme petrolifere, ma qualificata dall’Amministrazione finanziaria italiana quale mera costruzione artificiosa (“wholly artificial arrangement”), con sede effettiva di direzione e amministrazione in Brindisi.

Secondo l’Ufficio, quindi, si trattava di società esterovestita ex art. 73, c. 3, TUIR, dal momento che la gestione amministrativa e strategica sarebbe stata esercitata in Italia, da dove venivano prese anche tutte le decisioni operative.

In ragione di ciò, l’Amministrazione riqualificava la Alfa quale società per azioni – decisione confermata anche dalla CTP di Brindisi – attribuendole sede legale in Italia, numero di codice fiscale e di partita IVA, ed emetteva avvisi di accertamento per il recupero a tassazione oltre che di imposte dirette, anche di IVA ai sensi degli artt. 7 e 8-bis del d.P.R. 633/72 (vigenti ratione temporis), con la rilevante conseguenza che le prestazioni fornite avrebbero dovuto essere assoggettate ad IVA su cui insiste, pertanto, l’obbligo di regolarizzazione delle fatture ex art. 6, c. 8, d.lgs. 471/1997.

La CGT di secondo grado della Puglia, ribaltando la decisione del giudice di prime cure, aveva escluso la configurabilità dell’esterovestizione, motivando debitamente la presenza di un’attività effettiva in Portogallo, dotata di organizzazione autonoma, personale dipendente e mezzi propri.

La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che lamentava violazione dell’art. 73 TUIR e degli artt. 7 e 8-bis del d.P.R. 633/72, nonché vizio di motivazione e travisamento delle nozioni di sede effettiva e di abuso del diritto. Il cuore della controversia, però, risiede nella ricostruzione dei fatti al fine di qualificare giuridicamente l’esterovestizione in una variante peculiare, in cui la residenza fiscale viene in rilievo per l’individuazione del luogo di territorialità dell’IVA.

La decisione

La Suprema Corte respinge il ricorso dell’Agenzia, confermando l’impostazione del giudice d’appello e, richiamando i propri precedenti[2], ribadisce la nozione di esterovestizione quale “fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso”.

In aggiunta, richiama il diritto dell’Unione europea e, in particolare, la più volte commentata giurisprudenza della Corte di Giustizia[3] dalla quale si ricava che la libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE) non può essere compressa se non in presenza di costruzioni di puro artificio (c.d. scatole vuote), ossia prive di sostanza economica[4].

Così statuendo, la Cassazione mostra di accogliere un paradigma europeo stante il quale la nozione di sede effettiva deve essere accertata alla luce di un complesso di fattori sostanziali (i.e. sede statutaria, sede in cui vengono prese le decisioni strategiche ecc..) e non meramente formali, da cui il principio che vede la sostanza prevalere sulla forma.

Proprio in ciò risiede l’aspetto innovativo della pronuncia: la Corte delinea una versione “VAT-oriented” dell’esterovestizione, in cui la sede effettiva non funge da criterio di residenza ai fini delle imposte dirette, bensì da elemento funzionale alla territorialità e alla soggettività passiva IVA.

L’Amministrazione aveva infatti contestato non solo la residenza, ma la stessa legittimità delle operazioni IVA esenti ex art. 8-bis, sostenendo che le prestazioni rese – sulla base di contratti di ship management – dovessero considerarsi territorialmente rilevanti in Italia. Tuttavia, la Corte evidenzia che l’intero ragionamento dell’Ufficio si fondava sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, peraltro sulla base di contratti aventi una funzione meramente strumentale rispetto alla società di diritto portoghese. Ed infatti, la semplice partecipazione di soggetti italiani all’attività gestionale di un’impresa marittima estera non è sufficiente a creare una stabile organizzazione neanche ai fini IVA, né a fondare un obbligo di regolarizzazione di fatture emesse da soggetti non residenti. Ciò che è necessario, quindi, è la dimostrazione di un effettivo spostamento del centro direttivo e decisionale, e dunque un grado di eterodirezione tale da svuotare l’autonomia dell’entità estera.

Ne discende che negando l’esterovestizione, i giudici di legittimità negano contestualmente la potestà impositiva italiana in materia IVA, poiché, ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. d), d.P.R. 633/72, l’imposta grava solo sui soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero su coloro che dispongono di una stabile organizzazione[5].

Considerazioni

La decisione in commento si segnala per la capacità di fondere coerenza sistematica e sensibilità comunitaria. Essa riafferma un principio di fondo: l’effettività economica prevale sulla mera apparenza formale, e l’esterovestizione – anche in materia di IVA – non è una categoria presuntiva, ma un fatto da provare.

In questo modo, la Cassazione compie un passo oltre il formalismo delle categorie tributarie interne, ancorando l’interprete a una valutazione sostanziale e funzionale dell’attività economica. Non basta che la direzione operativa di una società sia influenzata da soggetti residenti; occorre dimostrare un’effettiva usurpazione dell’impulso imprenditoriale, ossia una condizione di subordinazione che trasformi la società estera in un mero satellite.

Solo in tal caso la società può dirsi esterovestita e, di conseguenza, attratta nel perimetro impositivo italiano anche ai fini IVA.

Tuttavia, l’approccio della Cassazione, per quanto equilibrato, affida al giudice di merito un ruolo decisivo nella valutazione dei fatti, accrescendo la discrezionalità interpretativa e la necessità di un’analisi probatoria concreta.

In prospettiva, il caso de quo mostra come il diritto tributario internazionale non possa più fondarsi su dicotomie rigide – residenza/non residenza, imponibilità/non imponibilità – ma debba evolversi verso una valutazione funzionale e proporzionata dell’effettività.

L’esterovestizione, da paradigma difensivo dello Stato impositore, diviene così una lente di lettura del principio di leale concorrenza fiscale nell’Unione europea, anche nel terreno più dinamico e trasversale delle imposte indirette.

A.M.


[1] Cfr. Cass. n. 23707/2025.

[2] Cfr. tra le tante, Cass. n. 1544/2023; Cass. n. 15424/21; Cass. n. 6476/21.

[3] Vd. CGUE, “Cadbury Schweppes”, C-196/04; CGUE, “Planzer Luxembourg”, C-73/06.

[4] Vd. CGUE, “Grup Servicii Petroliere”, C-291/18.

[5] Né tantomeno risultano i presupposti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA ex art. 17, c. 3, del d.P.R. 633/1972.

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