Abstract Con la pubblicazione della norma di comportamento n. 232 del 9 ottobre 2025, l’AIDC ha preso una posizione netta sull’applicazione dell’art. 88, c. 4-bis, del TUIR alle rinunce ai crediti effettuate da soci persone fisiche non residenti di società italiane. Il documento precisa che la rinuncia ad un credito originariamente sorto in capo al socio, non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione, rendendo superflua l’attestazione del valore fiscale del credito rinunciato. Osservazioni generali La disciplina delle rinunce ai crediti, prima delle modifiche introdotte dall’art. 13 del d.lgs. n. 147/2015, era regolata dal c. 4 dell’art. 88 del TUIR che prevedeva, in capo alla società partecipata debitrice, un regime di irrilevanza ai fini IRES (“Non si considerano sopravvenienze attive […]”), al pari di quello ancor oggi previsto per i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale. Il sopraccitato decreto ha modificato la disciplina in esame, inserendo il c. 4-bis secondo cui “La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”. In proposito, la relazione al decreto evidenzia che la nuova disciplina qualifica ai fini fiscali quale “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito e si applica sia alle operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, sia a quelle precedute dall’acquisto del credito da parte del socio. A tal fine, il socio è tenuto a comunicare alla società partecipata, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto estero di analoga natura, il valore fiscale del credito rinunciato. In mancanza, il valore fiscale si considera pari a zero, con la conseguenza che la società debitrice assoggetta a tassazione IRES, come sopravvenienza attiva, l’intero valore del credito rinunciato. La ratio della modifica era di evitare che, in forza delle norme previgenti, la rinuncia al credito desse luogo ad un doppio beneficio fiscale suscettibile di arbitraggi. Ad esempio, nel caso di cessione del credito dal creditore originario al socio della società ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, seguita dalla rinuncia al credito, il creditore originario avrebbe potuto dedurre una perdita su crediti e la società non avrebbe rilevato alcuna sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante. Altro esempio, era quello dalla svalutazione del credito in capo al socio originario, deducibile fiscalmente, seguita dalla rinuncia, priva di effetto fiscale IRES in capo alla società debitrice. Se la ratio del comma 4-bis in commento è rispettata qualora il socio rinunciante sia un soggetto IRES, secondo l’AIDC, il caso di un socio rinunciante che sia una persona fisica fiscalmente residente all’estero, merita, invece, maggiore attenzione l’ipotesi di un credito rinunciato dal socio non residente che sia anche originario titolare del credito. È su quest’ultimo punto che l’AIDC, tramite la norma di comportamento n. 232/2025, ha inteso fare chiarezza. La norma di comportamento Per l’AIDC, le vicende che interessano il credito del socio persona fisica non residente, come ad esempio l’eventuale svalutazione che dovesse precedere la rinuncia, avrebbero un impatto fiscale esclusivamente nella giurisdizione estera del socio medesimo e, di conseguenza, verrebbe meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 88, c. 4-bis, del TUIR. L’art. 88, c. 4-bis, del TUIR presenterebbe quindi una “vocazione naturalmente domestica” e non dovrebbe essere applicato, in situazioni che riguardano la rinuncia di soci non residenti a crediti da essi originariamente posseduti. Per questa via, la società debitrice italiana non dovrebbe rilevare alcuna sopravvenienza attiva, a prescindere dalla ricezione dell’attestazione circa il costo fiscalmente riconosciuto del credito, che diverrebbe pertanto superflua. A sorreggere la propria, condivisibile, ricostruzione, l’AIDC sostiene, altrettanto condivisibilmente, che le vicende fiscali che si verificano nella giurisdizione estera di residenza del socio (ad esempio, la deduzione della svalutazione precedente alla rinuncia) e che attengono al credito non rilevano, in quanto espressamente escluse, per l’ordinamento italiano ai sensi delle disposizioni in materia di contrasto ai disallineamenti da ibridi di cui al d.lgs. n. 142/2018, specificamente deputate a contrastare, tra gli altri, i fenomeni di deduzione-non inclusione transnazionale. L’AIDC menziona infine il tenore letterale del c. 4-bis, che richiede l’attestazione del costo fiscale del credito rinunciato nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre un soggetto non residente dovrebbe necessariamente confrontarsi, ai fini della determinazione del costo fiscale, con regole domestiche non necessariamente sovrapponibili a quelle italiane. La posizione dell’associazione, condivisa da Assonime nella circolare n. 17/2017, si scontra tuttavia con l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 887/2021[1]. In particolare, l’Amministrazione ha sostenuto che solo un’esplicita previsione legislativa potrebbe consentire di derogare alla regola dettata dall’art. 88, c. 4-bis, del TUIR per i soci non residenti. Secondo parte della dottrina, l’interpretazione proposta dalla norma di comportamento potrebbe produrre diversi effetti pratici. In primo luogo, essa comporterebbe una semplificazione amministrativa per la società residente, la quale non sarebbe più tenuta a richiedere l’attestazione del valore fiscale del credito, ma solo a dimostrare che tale credito è sorto originariamente in capo al socio stesso. In secondo luogo, non emergerebbero sopravvenienze attive anche in presenza di svalutazioni di crediti, quando effettuate da soci non residenti. In conclusione, l’intervento dell’AIDC cerca di delimitare con chiarezza l’ambito di applicazione dell’art. 88, c. 4-bis, del TUIR, escludendo i casi di rinuncia ai crediti effettuate da soci non residenti per crediti originariamente sorti in capo agli stessi. Resta tuttavia da verificare se l’Amministrazione finanziaria si adeguerà a tale interpretazione o manterrà la posizione più restrittiva già espressa nei precedenti documenti di prassi. L.A.F. [1] Vd. anche Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 138/2022.