Passaggi generazionali di partecipazioni societarie: spunti di riflessione dall’Agenzia delle Entrate in tema di esenzione da imposta di successione e donazione

Nella risposta n. 271/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni spunti di riflessione in merito ai presupposti per l’applicazione dell’esenzione da imposta di successione e donazione ai trasferimenti di partecipazioni societarie nel contesto dei passaggi generazionali.

Il caso

La contribuente istante (“Donante”) è proprietaria del 96,30% di una holding (”Holding”), che a sua volta possiede il 100% di Alfa e il 18,60% di Beta. Quest’ultima a sua volta possiede il 74,74% di Gamma e il 62,22% di Delta, che possiede il 100% di Omega.

La Donante intende donare ai due figli, in comunione tra loro, la nuda proprietà di una partecipazione corrispondente al 95% di Holding, riservando per sé l’usufrutto ma trasferendo, attraverso apposita clausola nell’atto di donazione, la maggioranza (non quantificata puntualmente all’interno della risposta) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria di Holding che saranno esercitati tramite rappresentante comune individuato in uno dei due figli.

Nell’istanza viene altresì precisato che lo statuto di Holding attribuisce alla Donante alcuni diritti particolari (diritto di convocare l’assemblea, diritto di veto su alcuni temi, diritto agli utili), i quali tuttavia sarebbero ininfluenti rispetto allo svolgimento dell’attività di Holding e, soprattutto, non limiterebbero i poteri esercitabili da parte dei figli dopo il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria[1].

Da ultimo viene riportato che, nonostante una partecipazione pari al 18,60%, Holding sarebbe in grado di esercitare su Beta un’influenza dominante[2]

La Donante, quindi, chiede se sussistano i presupposti per l’applicazione dell’esenzione da imposta di donazione prevista dall’art. 3, c. 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990.

La risposta

L’Agenzia, dopo aver preliminarmente ricordato i presupposti applicativi della disposizione richiamata[3], conferma l’applicabilità nel caso di specie dell’esenzione dal momento che, insieme alla nuda proprietà, (i) verrà trasferita la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di Holding, e (ii) i due donatari si impegneranno in atto a mantenere il controllo di Holding per almeno cinque anni.

Nel rispondere affermativamente al quesito, l’Agenzia si sofferma esclusivamente su due elementi:

  • richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 10726/2017, secondo cui l’attribuzione della maggioranza di diritti di voto in assemblea ordinaria costituisce una presunzione assoluta di controllo di diritto, l’Agenzia ritiene che, ai fini dell’esenzione, non siano rilevanti né la previsione di diritti particolari né la circostanza che venga trasferita soltanto la nuda proprietà in luogo della piena proprietà;
  • richiamando un proprio precedente[4], l’Agenzia concorda sulla soluzione secondo cui, in presenza di trasferimento del controllo ai donatari in comunione tra loro, i presupposti per l’esenzione sono integrati qualora il controllo venga esercitato tramite rappresentante comune.

Alcune considerazioni

Il tema dell’applicabilità dell’esenzione da imposta di donazione sul trasferimento di partecipazioni in holding familiari, nel contesto di un passaggio generazionale, era stato già affrontato in passato dall’Agenzia delle Entrate che, in quell’occasione, aveva reso risposta negativa[5].

L’Agenzia aveva argomentato la propria risposta sulla scorta della nota sentenza n. 120/2020 nella quale la Corte Costituzionale aveva messo in luce la ratio dell’esenzione in parola, soffermandosi in particolare sulla necessità che il trasferimento riguardi, anche indirettamente, un’attività d’impresa (alias, l’azienda).

Interpretando sistematicamente la disposizione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, l’Agenzia aveva sostenuto che, nel caso di passaggio generazionale di partecipazioni, è necessario trasferire, anche indirettamente, il controllo sull’attività d’impresa.

Operativamente, in presenza di una o più holding familiari di partecipazioni, va adottato un approccio look-through per verificare se il trasferimento del controllo delle holding interessate ha l’effetto di trasferire, anche indirettamente, il controllo in società partecipate che svolgono un’attività d’impresa, cioè dotate di azienda.

Adottando tale interpretazione, rimarrebbero pertanto esclusi dall’agevolazione tutti i passaggi generazionali di società c.d. senza impresa, cioè attraverso i quali viene trasferito il controllo di:

  • holding di partecipazioni di minoranza in società che svolgono attività d’impresa, anche indirettamente possedute attraverso subholding;
  • holding di partecipazioni in società immobiliari, società semplici e cash box, anche indirettamente possedute attraverso subholding;
  • holding immobiliari e holding con funzione di cash box.

Nella risposta n. 271/2025, diversamente, l’Agenzia si limita ad indagare l’esistenza del trasferimento del controllo di Holding, senza spendere alcuna considerazione sulla circostanza che Holding stessa possiede una partecipazione di maggioranza in Alfa e una di minoranza in Beta.

Né può essere sufficiente quanto indicato nell’istanza circa l’esistenza di un controllo di fatto di Holding su Beta dal momento che l’art. 3, c. 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 richiede il trasferimento del controllo di diritto, vale a dire la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.

La risposta dell’Agenzia potrebbe quindi essere letta come un’apertura, tra le righe, all’applicabilità dell’esenzione da imposta di donazione ai passaggi generazionali di holding di partecipazioni che possiedono, contemporaneamente, anche indirettamente, partecipazioni di maggioranza e di minoranza in società che svolgono attività d’impresa.

A.L. e D.R.


[1] Controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ.

[2] Art. 2359, primo comma, n. 2), cod civ. La presenza di un’influenza dominante sarebbe dovuta alla previsione della maggioranza rafforzata del 90% per le decisioni assembleari prevista dallo statuto di Beta a fronte della partecipazione, espressiva del 18,60% dei voti, in essa posseduta da Holding.

[3] In sintesi, per le società di capitali, categoria alla quale Holding sembra appartenere:

  • trasferimento del controllo di diritto di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1), cod. civ. cioè della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
  • mantenimento del controllo di diritto, con impegno espresso in atto da parte dei donatari, per almeno cinque anni dal trasferimento.

[4] Risp. n. 72/2024; così anche circ. n. 3/E/2008, par. 8.3.2, e circ. n. 18/E/2013, par. 5.3.

[5] Risp. n. 552/2021.

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