La risposta n. 290/2025 dell’Agenzia delle Entrate, pur ponendosi in continuità sostanziale con i precedenti di prassi aventi ad oggetto la qualificazione reddituale e il trattamento convenzionale degli emolumenti pensionistici esteri, rischia di essere incompleta sulle fonti interpretative internazionali. Il caso L’Istante, fiscalmente residente in Italia, era l’unica erede di un cittadino italo-statunitense residente negli USA al momento del suo decesso (2021). Il de cuius era titolare, tra gli altri asset, di un conto pensionistico individuale (“Fondo Pensione”) alimentato esclusivamente con contributi volontari e interamente gestito da una società US. Nel 2024, veniva disposto un pagamento nei confronti dell’Istante quale liquidazione del Fondo Pensione e sul quale il gestore US aveva applicato una ritenuta del 10% qualificandolo redditualmente, vis-à-vis l’IRS, come “pensione”. L’Istante chiedeva se il pagamento ricevuto dovesse qualificarsi come provento finanziario (alias, reddito di capitale), ovvero come erogazione di una pensione (alias, reddito di lavoro dipendente). La risposta L’Agenzia si sofferma anzitutto sulla normativa domestica e, richiamando alcuni precedenti[1], attribuisce al pagamento natura di pensione e, pertanto, di reddito di lavoro dipendente. Nello specifico, sono redditi di lavoro dipendente, tra gli altri, le “pensioni di ogni genere”[2]; si tratta, ad avviso dell’Agenzia, di una nozione talmente ampia da potervi ricomprendere tutte le indennità pagate una tantum dietro il versamento di contributi. L’Agenzia precisa altresì che detti emolumenti non possono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente provenienti da fondi pensione disciplinati dal d.lgs. n. 252/2005[3]. Infine, secondo, l’Agenzia, i redditi corrispondenti alle somme liquidate dal Fondo Pensione all’Istante vanno assoggettate a tassazione separata. Infatti, i redditi percepiti dagli eredi vanno sottoposti alle stesse modalità di tassazione che sarebbero state applicate se essi fossero stati percepiti dal de cuius[4]. Esaurita l’analisi delle norme domestiche, l’Agenzia passa ad esaminare i profili riguardanti le disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli USA (“Trattato”). Secondo la ricostruzione dell’Agenzia, i trattamenti pensionistici possono rientrare, a seconda dei casi, nelle previsioni dell’art. 18, par. 1, oppure in quelle dell’art. 22, par. 1, del Trattato[5]. Infatti, benché in entrambi i casi lo Stato della residenza abbia una potestà impositiva esclusiva, l’art. 18 riguarda soltanto gli emolumenti pensionistici connessi ad un cessato impiego. Dal momento che, diversamente, gli emolumenti corrisposti all’Istante derivano da un fondo ad accantonamento volontario del de cuius, essi vanno collocati all’interno dell’art. 22, par. 1, del Trattato. Alcune considerazioni La posizione dell’Agenzia non è certamente nuova, né sotto il profilo del trattamento domestico[6] né sotto il profilo del trattamento convenzionali[7]. Ciò che non convince fino in fondo della risposta in commento è invece l’utilizzo delle fonti internazionali. L’Agenzia, infatti, per arrivare alla propria conclusione sulle disposizioni del Trattato applicabili al caso in esame, si limita a menzionare esclusivamente il loro contenuto letterale. Come noto, gli USA, ormai decenni orsono, si sono dotati di un proprio modello di trattato bilaterale per evitare le doppie imposizioni il quale, benché ricalchi per larghi tratti il Modello OCSE, è connotato da alcune peculiarità. Pertanto, i trattati sottoscritti dagli USA con Paesi che adottano il Mod. OCSE, dovendo tener conto delle specificità di entrambi i modelli, sono accompagnati da un documento denominato Technical Explanation. Si tratta di un commentario ad hoc del singolo trattato che riporta la sintesi delle posizioni interpretative sulle singole disposizioni raggiunte durante le negoziazioni tra gli USA e l’altro stato contraente. Con riguardo al caso di specie, quanto sopra è confermato dal preambolo al Technical Explanation al Trattato nel quale si legge: “The Technical Explanation is an official guide to the Convention and Protocol. It reflects the policies behind particular Convention and Protocol provisions, as well as understandings reached with respect to the application and interpretation of the Convention and Protocol”. Vista la totale assenza di riferimenti al Technical Explanation, non è dato sapere se l’Agenzia abbia reso la propria risposta tenendo conto del suo contenuto. In mancanza, la risposta risulterebbe quantomeno incompleta. A.L. e D.R. [1] Risp. n. 229/2024, risp. n. 5/2024, circ. n. 21/E/2020. [2] Art. 49, c. 2, lett. a) del TUIR. [3] Si tratta dei redditi di cui all’art. 50, c. 1, lett. h-bis), del TUIR, che contempla le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi istituiti ai sensi del d.lgs. n. 252/2005, comunque erogate. La spiegazione va ricercata nei precedenti di prassi. Infatti, sia nella risp. n. 5/2024 sia nella risp. n. 229/2024, l’Agenzia specifica che il richiamo al d.lgs. n. 252/2005 fa si che l’art. 50, c. 1, lett. h-bis) di cui sopra possa essere applicato esclusivamente ai proventi da fondi pensione istituiti ai sensi di detto decreto oppure ai fondi pensione istituiti nell’UE e armonizzati alla Dir. 2016/2341/UE. [4] Art.7, c. 3, del TUIR. [5] Rispettivamente rubricati “Pensioni, ecc.” e “Altri redditi”. [6] V. nota 1. [7] Il riferimento è alla risp. n. 125/2024 che aveva ad oggetto gestioni previdenziali svizzere riguardanti il c.d. primo pilastro (AVS) e il c.d. secondo pilastro (LPP)