Nella sentenza relativa alla causa C-142/2024, la Corte di Giustizia UE si sofferma sulla libertà di circolazione dei capitali, bilanciandola con la coerenza dei sistemi fiscali nazionali, ribadendo che ogni misura nazionale che limita questa libertà può essere considerata lecita solo se proporzionata e giustificata da reali motivi imperativi di interesse generale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sua funzione di garante dell’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione, torna a delineare i confini della libera circolazione dei capitali come prevista dagli articoli 63 e 65 TFUE, contribuendo a rafforzare la coerenza del sistema europeo. Tale libertà, inserita nella più ampia architettura tracciata dall’art. 3 TUE – che persegue uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e la realizzazione di un mercato interno pienamente integrato – si alimenta del principio di non discriminazione, cardine dell’azione europea e fondamento dell’evoluzione dell’ordinamento verso un’integrazione sempre più compiuta[1]. Questa prospettiva si iscrive nella logica dell’acquis communitaire – inteso come il complesso dei diritti e degli obblighi comuni che costituisce il corpo del diritto dell’Unione – implementato nei sistemi giudiziari degli Stati membri e che comprende, tra l’altro, la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia. È in tale quadro che la Corte ribadisce costantemente l’esigenza di assicurare che soggetti che si trovino in situazioni comparabili non siano sottoposti a trattamenti discriminatori idonei a ostacolare la libera circolazione dei capitali[2]. Un principio, questo, che la stessa Corte ha recentemente applicato con particolare ampiezza, arrivando a superare i confini unionali fino a ricomprendere i rapporti con Paesi terzi: intende qui riferirsi alla sentenza pronunciata nella causa C-509/24 che ha ammesso l’estensione dei benefici fiscali – nel caso di specie, l’aliquota ridotta, pari all’1,2%, della ritenuta sui dividendi ex art. 27, c. 3-ter, d.P.R. 600/1973 – anche ad entità statunitensi. I giudici europei hanno infatti ricordato che costituisce restrizione vietata qualsiasi misura idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri, sia da parte di non residenti verso uno Stato membro, sia da parte dei residenti di quest’ultimo verso l’estero[3]. Tuttavia, è ben possibile che vi siano misure incompatibili con l’art. 63 TFUE giustificate solo attraverso le eccezioni previste dall’art. 65 TFUE che, per essere legittime, non possono degenerare in discriminazioni arbitrarie né in restrizioni dissimulate al libero movimento dei capitali di cui all’art. 63 TFUE[4]. Infatti, come chiarito più volte, la stessa Corte si è sempre orientata nel senso che una misura nazionale che limita la libera circolazione dei capitali può essere ammessa solo a condizione di essere giustificata da situazioni non comparabili o da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto del principio di proporzionalità, il che esige che tale misura sia idonea a garantire il conseguimento del legittimo obiettivo da essa perseguito senza eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento[5]. È proprio su quest’ultimo aspetto che si innesta il curioso caso oggetto della controversia innanzi la Corte di Giustizia UE nella causa C-142/2024 e dal quale emerge con chiarezza come la Corte abbia applicato tali principi con riferimento al settore delle imposte sulle donazioni e successioni. La vicenda riguarda una fondazione familiare costituita nel 2014 in Liechtenstein da una cittadina residente in Germania, la quale aveva trasferito a tale fondazione un patrimonio su cui non conservava più alcun potere dispositivo né diritti di retrocessione. In base al diritto tedesco sull’imposta sulle successioni e donazioni (ErbStG), tale trasferimento integrava una donazione tra vivi rilevante per l’applicazione di tale imposta in ragione del fatto che la donante era residente in Germania al momento della costituzione della fondazione. Quest’ultima, quindi, aveva presentato – quale beneficiaria – la dichiarazione relativa all’imposta sulle donazioni sostenendo di poter accedere al regime agevolato riservato alle fondazioni “costituite sul territorio nazionale” (che prevede un’aliquota d’imposta ridotta e maggiori deduzioni dalla base imponibile) sull’assunto che la clausola territoriale non dovesse essere presa in considerazione in quanto si poneva in contrasto con la libera circolazione dei capitali, come declinata dall’articolo 40 dell’Accordo SEE che riveste la stessa portata giuridica dell’art. 63 TFUE. L’amministrazione tedesca, dal canto suo, ha negato l’agevolazione proprio in ragione della localizzazione estera della fondazione, determinando così una chiara disparità di trattamento tra enti nazionali ed enti esteri aventi, tuttavia, medesima struttura e finalità. Ed è su tale disparità che la Corte incentra la sua analisi osservando come l’applicazione automatica di aliquote più elevate e di deduzioni ridotte per le fondazioni estere produca un effetto deterrente sui trasferimenti transfrontalieri, rendendo economicamente meno conveniente costituire fondazioni familiari fuori dal territorio tedesco. Un simile aggravio, secondo la giurisprudenza consolidata, è di per sé sufficiente a qualificare la misura come restrizione ingiustificata ai movimenti di capitali. Pur riconoscendo che l’art. 65 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui investono i loro capitali[6], la Corte conclude nel senso che l’unico elemento distintivo – la localizzazione della fondazione – è privo di rilevanza rispetto alla logica dell’imposizione e pertanto non può giustificare un diverso trattamento fiscale. È, quindi, sul secondo profilo che la Corte si esprime in maniera convincente a favore, questa volta, della legislazione Statale. Infatti, la normativa tedesca mira a garantire la coerenza del sistema impositivo nazionale: le fondazioni residenti beneficiano sì di un trattamento agevolato sulle donazioni che però viene poi compensato dall’applicazione di un’imposta sostitutiva periodica sulle successioni applicata al loro patrimonio, volta a riallineare nel tempo la posizione delle fondazioni rispetto alle successioni naturali; prelievo che la Germania non può imporre alle fondazioni estere, non avendo titolarità impositiva anche su queste ultime. La Corte, quindi, riconosce che tale obiettivo può costituire un motivo imperativo idoneo a giustificare una simile restrizione, ma avverte che ciò è possibile solo quando esista un nesso diretto, personale e materiale tra il beneficio iniziale e il successivo prelievo compensativo e solo laddove la restrizione non ecceda quanto necessario per salvaguardare la coerenza complessiva dell’ordinamento tributario[7]. Nel caso di specie la Corte conclude nel senso che l’argomentazione tedesca presenta una coerenza interna, giacché l’impossibilità di assoggettare le fondazioni estere al prelievo periodico impedisce di estendere loro il beneficio senza compromettere la logica complessiva del sistema. Questa pronuncia offre così un esempio chiaro del ruolo calibrato delle istituzioni europee volto a tutelare le libertà fondamentali e a promuovere un mercato unico realmente integrato, pur rispettando la sovranità fiscale degli Stati membri e la coerenza dei rispettivi ordinamenti. Il caso dimostra come la Corte di Giustizia, pur affermando con fermezza il principio della libera circolazione dei capitali, sia al contempo attenta a riconoscere e valorizzare le esigenze sistemiche che possono legittimare, in casi circoscritti, una restrizione proporzionata e coerente. A.M. [1] L’importanza di tale principio, di concerto con la libertà di circolazione dei capitali, la si rinviene anche nell’ordinamento interno, a mente della ratio dell’art. 27, c. 3-ter, d.P.R. 600/1973, che disciplina la ritenuta sui dividendi pagati a società ed enti assoggettati ad imposta equivalente all’IRES in uno Stato membro e ivi residenti, la cui introduzione risale alla l. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) all’esito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia (Procedura di infrazione C-2544/06) per la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, oltre che del principio di non discriminazione. Infatti, per i dividendi percepiti da soggetti residenti l’art. 89 TUIR prevede che tali dividendi non concorrano alla formazione dell’imponibile per il 95% del loro ammontare e l’assenza di un’analoga previsione per i soggetti non residenti determinava per questi ultimi un trattamento deteriore incompatibile con le libertà sancite dai trattati europei. [2] Cfr. CGUE, C-601/23. [3] Cfr. tra le altre CGUE, C-190/12 e C-575/17. [4] Cfr. CGUE, C-464/14. [6] Cfr. CGUE, C-602/23. [7] Tale nesso deve riguardare il medesimo contribuente, la stessa imposta e lo stesso presupposto impositivo poiché solo in presenza di questa simmetria si evita che la coerenza fiscale degeneri in una giustificazione pretestuosa.