Con la risposta ad interpello n. 13/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema della qualificazione fiscale dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, soffermandosi in particolare sugli effetti tributari dei modelli di gestione indiretta dei diritti d’autore in ambito musicale. In tale contesto, viene chiarito che la mera attribuzione ad un soggetto terzo della funzione di amministrazione e riscossione dei proventi autorali, in assenza di una cessione dei diritti patrimoniali, non è idonea ad incidere sulla qualificazione reddituale dei relativi flussi, che restano imputabili all’autore quali redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo. Il fatto Nel caso prospetto l’istante, un artista musicale, rappresenta l’intenzione di conferire a una società specializzata un incarico avente ad oggetto l’amministrazione esclusiva delle quote autorali relative alle proprie opere, sia già edite sia future. Il rapporto contrattuale si configura come un mandato di gestione e di incasso dei proventi, con espressa conservazione della titolarità dei diritti patrimoniali in capo all’autore e previsione di un compenso per la società commisurato percentualmente ai proventi futuri. In funzione di supporto finanziario all’attività artistica, l’accordo prevede altresì l’erogazione di una provvista, qualificata contrattualmente come anticipazione temporanea di liquidità, integralmente rimborsabile mediante compensazione automatica con i proventi futuri, assistita da uno specifico mandato all’incasso sino al completo recupero delle somme anticipate. L’artista continuerebbe a fatturare i proventi ai soggetti della filiera musicale, pur essendo gli importi materialmente riscossi dalla società mandataria in forza dell’incarico ricevuto. In relazione a tale assetto negoziale, l’istante richiede chiarimenti in ordine al trattamento, ai fini Irpef, delle somme percepite a titolo di provvista e alla corretta qualificazione reddituale dei proventi autoriali, assumendone la riconducibilità ai redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, c. 2, lett. b), del TUIR. La risposta Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate muove da una ricostruzione sistematica della disciplina del diritto d’autore, valorizzando il principio secondo cui la creazione dell’opera costituisce il fondamento originario della titolarità dei diritti autorali, ivi incluso il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera stessa. In ambito tributario, tale premessa si riflette nell’applicazione dell’art. 53, c. 2, lett. b), del TUIR, che qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo i compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno da parte dell’autore, a condizione che tali proventi non siano conseguiti nell’esercizio di un’attività d’impresa. Nel solco di precedenti documenti di prassi, l’Agenzia ribadisce la netta distinzione (concettuale e fiscale) tra i proventi imputabili all’autore, riconducibili alla categoria del lavoro autonomo o dei redditi ad esso assimilati, e quelli percepiti da soggetti terzi, suscettibili di diversa qualificazione solo in presenza di un’effettiva acquisizione della titolarità del diritto d’autore o dei diritti patrimoniali connessi. Applicando tali coordinate al caso concreto, l’Amministrazione attribuisce rilievo dirimente alla circostanza che la società incaricata operi in qualità di mera mandataria all’incasso, senza acquisire alcuna titolarità sui diritti d’autore. Ne consegue che l’individuazione del soggetto che materialmente percepisce i flussi finanziari non assume autonomo rilievo ai fini della qualificazione fiscale del reddito, la quale resta ancorata alla fonte giuridica sostanziale del provento e alla titolarità del diritto sfruttato. La provvista è, pertanto, esclusa dalla base imponibile Irpef in quanto mera anticipazione di liquidità soggetta a obbligo restitutorio, mentre i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere restano qualificabili come redditi assimilati al lavoro autonomo, da assoggettare a tassazione secondo il principio di cassa. Le conclusioni La risposta si inserisce in un orientamento interpretativo ormai consolidato e consente, in una prospettiva sistematica, di cogliere le dinamiche evolutive del rapporto tra diritto tributario e sfruttamento economico dei beni immateriali. La progressiva diffusione di modelli di gestione esternalizzata dei diritti d’autore rende sempre più necessario distinguere con rigore tecnico tra titolarità dei diritti, funzioni di amministrazione e strumenti di finanziamento dell’attività creativa. In tale contesto, l’intervento dell’Amministrazione finanziaria contribuisce a rafforzare un quadro interpretativo stabile, idoneo a orientare le scelte contrattuali non solo degli artisti, ma anche degli operatori professionali, richiamando l’esigenza di una strutturazione negoziale consapevole e fiscalmente coerente. In un settore caratterizzato da crescente complessità e da una continua evoluzione degli schemi contrattuali, la chiarezza dei rapporti giuridici e la corretta qualificazione delle fattispecie negoziali si conferma come il principale presidio di tutela sul piano fiscale. G.S.