Con l’ordinanza n. 32467/2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di beneficiario effettivo, con riferimento alla mancata applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti, nel contesto di un gruppo multinazionale, da una società italiana ad una controllante estera. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la qualifica di “beneficial owner” in capo alla controllante danese, ravvisando invece tale qualifica nella capogruppo USA, in ragione dell’assenza di disponibilità materiale e giuridica degli utili, confluiti in un sistema di tesoreria accentrata, e della mancanza di un’effettiva attività economica. La pronuncia, tuttavia, suscita rilevanti perplessità nella misura in cui valorizza il cash pooling quale indice sintomatico della carenza dello status di beneficiario effettivo. Il caso La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società residente in Italia, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’omessa applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti nel 2011 alla controllante danese, partecipata a sua volta da una capogruppo statunitense. Più nel dettaglio, l’elemento in fatto centrale per l’elaborazione delle considerazioni critiche che seguiranno è rappresentato dalla circostanza che i dividendi percepiti dalla società danese venivano trasferiti, nell’ambito di accordi di cash pooling, in una cassa comune formalmente gestita da una treasury company olandese appartenente al gruppo, la quale, nella sua funzione di pooler, aveva il compito di accentrare la gestione della liquidità del gruppo multinazionale, coordinando i flussi finanziari di tutte le società partecipanti agli accordi. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione integrerebbe un’ipotesi di utilizzo abusivo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Danimarca, riconducibile al fenomeno del treaty shopping, in quanto la società danese avrebbe svolto un ruolo meramente interposto, fungendo da schermo rispetto alla reale beneficiaria dei dividendi, individuata nella società statunitense. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, deducendo di aver correttamente operato in conformità all’art. 10, par. 2, lett. a), della predetta Convenzione, in quanto la società danese possedeva da più di 12 mesi, al momento della distribuzione, una partecipazione di controllo nella società contribuente italiana, di gran lunga superiore alla soglia minima del 25% del capitale richiesta per l’esenzione (rectius, per l’applicazione ritenuta dello 0%, come da formulazione nella disposizione convenzionale). Il giudice di primo grado rideterminava invece l’aliquota applicabile nella misura del 5%, da applicarsi a titolo di acconto sui dividendi in esame, ritenendo, nel caso di specie, applicabile l’art. 10, par. 2, lett. a), della Convenzione tra Italia e Stati Uniti. La sentenza è stata successivamente oggetto di parziale riforma da parte della competente Commissione tributaria regionale, la quale stabiliva che la ritenuta del 5% dovesse essere applicata a titolo d’imposta e non di acconto. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della nozione di “beneficiario effettivo” di cui all’art. 10 della Convenzione Italia-Danimarca. La decisione Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha richiamato preliminarmente il quadro normativo applicabile ratione temporis, evidenziando che l’art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973, disposizione interna di attuazione della direttiva “madre-figlia”, prevedeva, al c. 5, l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi distribuiti da società figlie a società madri residenti nell’Unione Europea, anche qualora queste ultime fossero controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti extra-UE, purché fosse dimostrato che la partecipazione non fosse posseduta allo scopo esclusivo o principale di beneficiare indebitamente del regime agevolativo. Secondo la Corte, tale disposizione, oggi riformulata mediante il rinvio all’art. 10-bis della l. n. 212/2000, integra una clausola generale antiabuso che costituisce il fondamento normativo per il disconoscimento dell’esenzione in presenza di strutture meramente interposte o prive di sostanza economica. Nel caso di specie, spettava alla società italiana dimostrare che la controllante danese fosse la reale beneficiaria effettiva dei dividendi percepiti, ai fini dell’applicazione dell’esenzione. Tale prova, tuttavia, non è stata ritenuta raggiunta. Al contrario, dagli accertamenti di merito, condotti mediante l’applicazione del c.d. test tripartito, sono emersi elementi idonei a individuare nella capogruppo statunitense la titolare sostanziale dei flussi reddituali. In particolare, è stato rilevato che la società danese non disponeva materialmente e giuridicamente dei dividendi ricevuti dalla controllata italiana, i quali confluivano, come già anticipato, in una gestione accentrata della funzione di tesoreria del gruppo multinazionale, nell’ambito di accordi infra-gruppo di cash pooling, formalmente affidata a una treasury company olandese, anch’essa parte del medesimo gruppo, con attribuzione però della disponibilità sostanziale (almeno secondo la Cassazione) della cassa comune alla sola casa madre statunitense tramite una filiale situata in Svizzera (c.d. dominion test); non svolgeva un’effettiva attività economica, risultando priva di un concreto ruolo nella gestione delle partecipazioni detenute, né possedeva la forma tipica di una sub-holding “pura”, (c.d. substantive business activity test); infine, la direzione effettiva della divisione europea del gruppo era riconducibile alla società statunitense, sicché la controllante danese è stata qualificata quale mero schermo interposto, strumentale a finalità elusive (c.d. business purpose test). Alla luce di tali circostanze, la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione fiscale dell’operazione come distribuzione di dividendi tra la società residente e la capogruppo statunitense, identificata quale beneficial owner dei flussi reddituali, e, per l’effetto, l’applicazione della ritenuta del 5% di cui all’art. 10 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti, secondo l’approccio look-through. Considerazioni critiche Una lettura criticamente orientata della pronuncia della Suprema Corte induce a interrogarsi sulla tenuta sistematica dell’argomentazione valorizzata dai giudici di legittimità ai fini del disconoscimento dello status di beneficiario effettivo in capo alla sub-holding danese, soprattutto con riguardo al rilievo attribuito alla confluenza dei dividendi in una tesoreria accentrata (cash pooling). La presenza di una treasury company incaricata della gestione accentrata della liquidità costituisce una soluzione organizzativa largamente adottata nei gruppi multinazionali, funzionale a garantire una gestione più efficiente e coordinata dei flussi finanziari. Tenendo quindi ben a mente la funzione ultima della treasury company e dei connessi accordi di cash pooling, la loro mera presenza non sembra poter comportare, di per sé, la perdita della disponibilità giuridica delle somme da parte delle società percipienti i flussi di dividendi che partecipano a detti accordi, né tantomeno sembra implicare automaticamente un obbligo di retrocessione integrale e immediata (c.d. back-to-back) dei flussi alla capogruppo. Al contrario, sembra potersi affermare, senza timore di smentita, che proprio la presenza di una treasury company (e di un accordo di cash pooling) è sintomatica dell’assenza di automatismi rispetto all’ulteriore distribuzione verso la capogruppo, in quanto essa risulterebbe ultronea se non addirittura contraria all’obiettivo di canalizzare, whatever it takes, i flussi di dividendi verso la capogruppo. Alla luce di tali considerazioni, i passaggi svolti dalla Cassazione nell’ordinanza circa la verifica del c.d. dominion test diventano preminenti rispetto alla decisione in sé e si configurano come un precedente da tenere in particolare considerazione, anche nei suoi eventuali sviluppi, in quanto potrebbe incidere sulla valutazione giuridica di modelli di tesoreria accentrata ampiamente diffusi nella prassi dei gruppi multinazionali. Se la mera adesione a un sistema di tesoreria accentrata viene assunta quale indice decisivo ai fini del dominion test, si rischia di introdurre una presunzione sostanzialmente assoluta di mancanza della disponibilità giuridica delle somme ricevute (alias, di verifica negativa del dominion test) ogniqualvolta il gruppo adotti il modello organizzativo di cui si tratta, già oggi largamente diffuso e conforme alle best practice internazionali. Ciò determinerebbe un’interpretazione eccessivamente formalistica e potenzialmente distorsiva della nozione di beneficiario effettivo con inevitabili effetti reddituali anomali sui cashflow del gruppo. In secondo luogo, la valorizzazione della direzione accentrata del gruppo quale indice di interposizione potrebbe condurre a ritenere patologica una caratteristica strutturale tipica dei gruppi multinazionali, nei quali le decisioni strategiche sono fisiologicamente concentrate presso la capogruppo, senza che ciò comporti automaticamente la perdita di autonomia giuridica delle società controllate. In definitiva, la decisione appare suscettibile di critiche nella misura in cui tende a trasformare elementi tipici dell’organizzazione finanziaria e gestionale dei gruppi multinazionali, quali il cash pooling e la direzione accentrata, in indici sintomatici di interposizione. Un approccio più equilibrato avrebbe richiesto una verifica puntuale dell’esistenza di obblighi giuridici di ritrasferimento dei dividendi o di vincoli tali da escludere in concreto la disponibilità delle somme, evitando di assimilare la normale gestione finanziaria di gruppo a un fenomeno di abuso strutturale. G.A.