Abstract La risposta a interpello n. 58/2026, segnando un passo avanti rispetto alla precedente ris. n. 7/2026, dopo aver confermato il diritto alla detrazione dell’IVA sui transaction costs sostenuti nelle operazioni di merger leveraged buy-out (MLBO), si sofferma sulle modalità di recupero dell’imposta per i periodi precedenti al 2024, anno di pubblicazione delle sentenze della Corte di Cassazione che ammettevano, per la prima volta nell’ordinamento, il diritto alla detrazione. A tale riguardo, l’Agenzia circoscrive gli strumenti utilizzabili all’istanza di rimborso “anomalo” ex art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore. La soluzione adottata lascia spazio a talune perplessità, in considerazione dell’ingiustificato aggravio procedurale e delle incertezze interpretative connesse al meccanismo di recupero delineato. Il caso La fattispecie oggetto della risposta vede protagonista una SPV costituita nell’ambito di un’operazione di MLBO di cui all’art. 2501-bis c.c. La SPV ha sostenuto, tra il 2020 e il 2023, costi di transazione rilevanti – tra cui consulenze legali, fiscali e finanziarie, nonché attività di due diligence funzionali all’acquisizione della target. In linea con l’orientamento allora vigente, la SPV non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su tali costi, pur registrando regolarmente le relative fatture. Tale comportamento si collocava in un contesto interpretativo errato quanto consolidato da parte dell’Agenzia, che qualificava la SPV come holding “statica”, escludendo l’inerenza, presupposto necessario ai fini della detrazione, tra i costi sostenuti e lo svolgimento di un’attività economica rilevante ai fini IVA. Per lungo tempo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha negato la detraibilità dell’IVA relativa ai costi di consulenza e alle prestazioni professionali connesse alle operazioni di MLBO, sulla base della presunta carenza di soggettività passiva della SPV. Questa impostazione ha indotto gli operatori ad adottare un approccio prudenziale, rinunciando sistematicamente alla detrazione anche in presenza di fatture regolarmente registrate. Il quadro interpretativo ha subito una radicale svolta con le pronunce della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024 (nn. 22608 e 22649), le quali, in linea con la giurisprudenza unionale, hanno riconosciuto la natura economica dell’attività svolta dalla SPV, nonché la sua funzione prodromica rispetto all’attività successivamente svolta dalla società risultante dalla fusione con target, affermando la detraibilità dell’IVA relativa ai costi di transazione. L’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito tale orientamento dopo un biennio con la risoluzione n. 7/2026, confermando che le spese sostenute devono considerarsi funzionali all’avvio dell’attività economica (rectius, alla prosecuzione dell’attività economica rilevante ai fini IVA svolta a seguito della fusione) e, quindi, idonee a fondare il diritto alla detrazione. Alla luce di tale evoluzione, la società istante ha interpellato l’Amministrazione, al fine di chiarire le modalità di recupero dell’imposta non detratta, prospettando come alternative l’utilizzo della dichiarazione integrativa a favore o l’istanza di rimborso. La risposta La risposta n. 58/2026 si sviluppa su due direttrici, solo apparentemente convergenti: il riconoscimento sostanziale della detraibilità dell’IVA sui costi di transazione e le modalità di recupero dell’imposta con riferimento alle annualità pregresse. Sul piano sostanziale e non potendo fare altrimenti, l’Agenzia delle Entrate conferma espressamente, in linea con la precedente ris. n. 7/2026, la detraibilità dell’IVA assolta sui costi di transazione in operazioni di MLBO. Sul piano procedurale, tuttavia, la risposta esclude il ricorso alla dichiarazione integrativa a favore e individuando nell’istanza di rimborso ex art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972 l’unico strumento per il recupero dell’IVA non detratta. La preclusione all’integrativa è motivata dalla qualificazione del comportamento del contribuente che non ha detratto l’IVA come “scelta consapevole”, non riconducibile alle ipotesi di “errore od omissione” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322/1998. L’Agenzia individua poi nel 9 agosto 2024, data di deposito delle sentenze della Corte di Cassazione, il momento a partire dal quale può essere esercitata la pretesa restitutoria, con conseguente decorrenza del termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso “anomalo”. L’accesso al rimborso è, inoltre, subordinato alla dimostrazione della sussistenza di presupposti sostanziali e documentali, quali la tempestiva registrazione delle fatture, la mancata detrazione dell’imposta e, se questa è stata imputata a conto economico con effetti in diminuzione sul reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, il previo recupero a tassazione di detti minori redditi. Conclusioni La risposta ad interpello n. 58/2026 è deludente e introduce rigidità procedurali e incertezze interpretative che limitano la piena operatività del principio riconosciuto dalle sentenze della Suprema Corte del 2024, le cui sacrosante indicazioni sono state riconosciute dall’Agenzia solo con la recente ris. n. 7/2026. In primo luogo, la qualificazione della mancata detrazione come “scelta consapevole” appare discutibile: il comportamento del contribuente non rappresenta un’opzione discrezionale, bensì un adeguamento prudenziale vincolato a un orientamento di prassi consolidato (tra le altre, circ. n. 6/E/2016). In questo contesto, la mancata detrazione dovrebbe più coerentemente rientrare nell’alveo dell’errore, seppur indotto da un’interpretazione amministrativa successivamente superata; diversamente, si rischia di far gravare sul contribuente le conseguenze di un errore imputabile all’Amministrazione, con implicazioni sui principi di buona fede e legittimo affidamento. Tale preclusione appare ancora più discutibile se si considera che l’obbligo di ricorrere esclusivamente all’istanza di rimborso “anomalo” espone il contribuente a tempi più lunghi e a oneri procedurali maggiori, compresi quelli legati a eventuali silenzi-rifiuti e alla gestione di eventuali contenziosi. Un ulteriore elemento di iniquità della presa di posizione dell’Agenzia riguarda il dies a quo del termine biennale previsto dall’art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972 per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’IVA non detratta. L’Agenzia delle Entrate lo individua nel 9 agosto 2024, data di deposito delle sentenze di legittimità, consentendo così il recupero delle fatture registrate fino a quella data con istanza di rimborso “anomalo” da presentare tassativamente entro il 9 agosto 2026. Per quelle registrate successivamente al 9 agosto 2024, invece, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali; in assenza di indicazioni, il recupero richiederebbe una gestione differenziata: A tali profili si aggiunge un ulteriore elemento critico, relativo alle imposte dirette. La risposta precisa che l’IVA non detratta, imputata a conto economico come costo, per poter essere detratta deve essere previamente recuperata a tassazione ai fini delle imposte dirette, per evitare ingiustificati arricchimenti del contribuente. In tali ipotesi, pertanto, il recupero dell’IVA potrebbe richiedere la rettifica dei modelli Redditi e IRAP già presentati, comportando un aumento dell’imponibile o una riduzione delle perdite fiscali riportate. Tuttavia, poiché anche ai fini IRES e IRAP il presupposto per la presentazione della dichiarazione integrativa è la presenza di “un errore o un’omissione”, non si può escludere che l’Agenzia neghi tale possibilità qualificando il comportamento del contribuente come “scelta consapevole”. Una soluzione alternativa sarebbe quella di assoggettare a imposizione IRES e IRAP l’IVA recuperata come sopravvenienza attiva. Purtroppo, anche tale approccio non sembra del tutto coerente con le indicazioni fornite dall’Agenzia, la quale richiede, già in fase istruttoria dell’istanza di rimborso, cioè prima che l’IVA sia effettivamente rimborsata, la prova che quella imputata a conto economico sia stata recuperata a tassazione; prova che, evidentemente, può essere resa soltanto successivamente con il versamento delle imposte sui redditi inclusive della sopravvenienza e con la presentazione dei modelli dichiarativi. Si rende quindi auspicabile un intervento volto a rendere il percorso di recupero più lineare e omogeneo, garantendo che la tutela sostanziale della detrazione si traduca in un’effettiva possibilità di recupero dell’imposta per i contribuenti che hanno agito in buona fede. G.S.