Con l’ordinanza n. 6616/2026, la Cassazione si sofferma sui limiti applicativi dell’agevolazione di cui all’art. 3, c. 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 nelle operazioni di passaggio generazionale attuate mediante donazione con riserva di usufrutto. Il trasferimento della sola nuda proprietà delle partecipazioni, accompagnato dalla permanenza in capo all’usufruttuario del voto sulla distribuzione degli utili, viene ritenuto inidoneo a integrare il controllo richiesto dalla norma. Il tema investe direttamente la corretta strutturazione negoziale delle attribuzioni partecipative. Il caso L’Ordinanza n. 6616/2026 della Corte di Cassazione affronta un tema di particolare interesse nella pianificazione del passaggio generazionale dell’impresa relativo all’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, c. 4-ter, del d.lgs. n. 346/1990 (“TUSD”), con specifico riguardo al trasferimento di partecipazioni sociali gravate da usufrutto. La vicenda trae origine da un atto di donazione con il quale il disponente aveva trasferito ai figli la nuda proprietà delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata, riservando a sé – e successivamente, in caso di premorienza, alla coniuge – l’usufrutto vitalizio sulle medesime partecipazioni. L’elemento peculiare dell’operazione, e al tempo stesso il vero fulcro della controversia, risiedeva nella previsione negoziale secondo cui il diritto agli utili e il diritto di voto sulle deliberazioni aventi ad oggetto la loro distribuzione restavano in capo all’usufruttuario. Su tale assetto i donatari avevano invocato il beneficio di cui all’art. 3, c. 4-ter, del TUSD, assumendo di aver acquisito il controllo della società e impegnandosi a mantenerlo per il quinquennio richiesto dalla legge. L’Amministrazione finanziaria, per converso, aveva disconosciuto l’agevolazione, ritenendo non integrato il presupposto oggettivo del trasferimento di una partecipazione idonea a consentire l’acquisizione del controllo di diritto ex art. 2359, c. 1, n.1) cod. civ. La soluzione della Corte La Suprema Corte, accogliendo la prospettiva dell’Agenzia delle Entrate, ha adottato una lettura rigorosa dell’art. 3, c. 4-ter, del TUSD, nella parte in cui limita il beneficio alle partecipazioni “mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile”. Il rinvio operato dalla norma non richiama una generica influenza sulla società, ma il controllo interno di diritto, vale a dire la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Muovendo da tale presupposto, la Corte ha ritenuto che il trasferimento oggetto di causa non fosse idoneo a realizzare il requisito normativo, poiché i donatari, pur divenendo nudi proprietari dell’intero pacchetto partecipativo, non risultavano titolari della totalità dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’assemblea ordinaria. La riserva all’usufruttuario del voto sulla distribuzione degli utili, infatti, sottraeva loro il potere di incidere su una deliberazione che non può essere considerata marginale né accessoria, ma che appartiene al nucleo essenziale delle competenze assembleari ordinarie. Le considerazioni La portata della decisione può essere colta appieno soltanto se si muove dalla ratio dell’art. 3, c. 4-ter, del TUSD, cioè quella di favorire la continuità dell’impresa attraverso il trasferimento effettivo del governo societario. La norma, in altri termini, non tutela il semplice passaggio del valore economico delle partecipazioni, ma il subentro nella funzione di controllo quale presupposto per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e per la stabilità dell’organizzazione produttiva. È proprio alla luce di questa finalità che la soluzione della Cassazione appare, nel complesso, coerente: se il legislatore ha inteso subordinare l’esenzione al trasferimento del controllo, allora non può ritenersi sufficiente un assetto negoziale che consenta al disponente di trattenere una leva decisionale strategica come quella relativa alla politica di distribuzione degli utili. Il cuore motivazionale della decisione risiede proprio nell’individuazione del perimetro del “controllo” rilevante ai fini dell’esenzione, che deve essere inteso non tanto in senso economico-sostanziale, come mera capacità di influenza di fatto, ma deve essere apprezzato nella sua dimensione tecnico-giuridica, come possibilità concreta di determinare gli esiti dell’assemblea ordinaria. La Corte osserva che la sottrazione ai donatari del diritto di voto sulla deliberazione concernente la destinazione e la distribuzione degli utili impedisce di ritenere trasferito il controllo di diritto, poiché tale deliberazione rientra a pieno titolo tra le competenze dell’assemblea ordinaria e incide in modo strutturale sulla vita della società e sul rapporto partecipativo dei soci. La destinazione dell’utile non costituisce, infatti, un profilo accessorio o marginale dell’attività assembleare, bensì una delle sue espressioni più qualificanti poiché attiene direttamente al rapporto tra interesse dei soci alla remunerazione del capitale investito e interesse della società alla patrimonializzazione, all’autofinanziamento e alla sostenibilità finanziaria dell’impresa. L’affermazione della Corte, sotto questo aspetto, è persuasiva non solo sul piano letterale, ma anche su quello teleologico e si pone in linea di continuità con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità[1]: se la ratio dell’agevolazione è favorire il trasferimento del governo imprenditoriale, allora non può reputarsi sufficiente un assetto che conservi in capo al disponente o all’usufruttuario una leva decisionale tanto significativa quanto quella inerente alla politica degli utili. In tale prospettiva, la decisione ha una portata che trascende il caso concreto, perché contribuisce a delimitare in modo più netto il confine tra trasferimento “della ricchezza partecipativa” e trasferimento “del potere societario”, riconoscendo rilevanza fiscale agevolata solo a quest’ultimo quando esso assuma i tratti del controllo di diritto. Si tratta di una distinzione che, sebbene severa, appare coerente con l’impianto della norma e con la sua funzione antielusiva implicita, ossia evitare che l’esenzione venga fruita in operazioni nelle quali il disponente continui, di fatto o di diritto, a detenere le leve fondamentali del governo societario. La pronuncia in commento, pur muovendosi entro un perimetro esegetico rigoroso, offre un contributo importante alla definizione del corretto equilibrio tra autonomia privata, pianificazione successoria e limiti funzionali dell’agevolazione tributaria, ribadendo che il beneficio previsto dall’art. 3, c. 4-ter, del TUSD, trova la propria giustificazione soltanto quando il passaggio generazionale investa realmente il potere di controllo e, con esso, la responsabilità della direzione dell’impresa. A.M. [1] Cfr. tra le tante, Cass. nn. 7429/2021 e 6591/2021.