La risposta a interpello n. 90/2026 parrebbe ridefinire in modo netto – e sotto più profili discutibile – il perimetro fiscale dei riparti “atipici” tra soci. In caso di distribuzione di utili non proporzionale alle partecipazioni, l’Agenzia adotta nel caso di specie un approccio di natura quasi chirurgica: la sola quota coerente con la partecipazione mantiene la qualificazione di dividendo, mentre l’eccedenza, se giustificata da contingenti determinazioni assembleari, è riqualificata come sopravvenienza attiva integralmente imponibile. La soluzione si fonda sulla valorizzazione della causa concreta dell’attribuzione, pur prescindendo dal vaglio della legittimità civilistica della fattispecie, che costituisce tuttavia il vero discrimine tra dividendo fisiologico e trasferimento patrimoniale atipico. In questo contesto, l’asimmetria distributiva non è preclusa, ma risulta fiscalmente onerosa e sistematicamente incerta. Ad una lettura attenta dell’interpello, parrebbe che, nel particolare caso di specie, la distribuzione non proporzionale non risponda a ben identificati criteri civilistici e diritti patrimoniali non proporzionali garantiti in capo ai singoli soci. La possibilità di distribuzioni di utili non proporzionali parrebbe invece sottacere uno spirito di liberalità indiretta tra gli azionisti che né l’istante né l’amministrazione finanziaria hanno avuto l’accortezza (o la volontà) di approfondire. Tale mancanza conduce ad una interpretazione da parte dell’Agenzia che introduce una zona d’ombra interpretativa in merito alle distribuzioni non proporzionali civilisticamente e statutariamente tutelate, di cui i contribuenti e gli operatori professionali avrebbero fatto volentieri a meno. Il fatto Nel caso di specie, gli istanti – società di capitali soggette e socie di DELTA S.p.A. – rappresentano l’intenzione della società partecipata di procedere alla distribuzione di utili secondo criteri non proporzionali rispetto alle partecipazioni possedute. L’operazione trova fondamento in una clausola statutaria, introdotta nel 2025, che consente all’assemblea di deliberare, di volta in volta e con il consenso unanime del capitale sociale, una ripartizione non proporzionale degli utili, nel rispetto dei limiti inderogabili di legge. In attuazione di tale previsione, l’assemblea è chiamata a deliberare una distribuzione che comporta l’attribuzione a taluni soci di una quota di utili superiore rispetto a quella spettante proporzionalmente, senza meccanismi di conguaglio, restando esclusa per chi riceve meno ogni pretesa restitutoria o compensativa. La scelta di adottare un criterio distributivo asimmetrico è motivata da non meglio precisate esigenze di liquidità di uno dei soci, ritenute funzionali (?) al mantenimento degli assetti partecipativi e alla stabilità della compagine sociale. Gli istanti assumono, sotto il profilo civilistico, la legittimità della deroga al principio proporzionalità, valorizzando la possibilità di incidere sui diritti patrimoniali mediante apposita previsione statutaria, nei limiti dell’ordinamento. In tale contesto, viene richiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire se le somme attribuite possano essere integralmente qualificate come dividendi, con conseguente applicazione del regime di parziale imponibilità di cui all’art. 89, c. 2, TUIR, anche con riferimento alla quota eccedente rispetto alla partecipazione detenuta. La decisione L’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito della validità civilistica della distribuzione non proporzionale, presuppone l’efficacia della deliberazione assembleare e concentra l’analisi sulla sola qualificazione fiscale delle somme attribuite ai soci. Il percorso argomentativo è imperniato sulla valorizzazione della causa concreta dell’operazione, desunta dalla documentazione fornita dagli istanti. In tale prospettiva, la distribuzione non proporzionale risulta funzionale, da un lato, a soddisfare specifiche esigenze di liquidità di taluni soci e, dall’altro, a preservare la stabilità della compagine sociale. Su tali presupposti, l’Agenzia enuncia un principio di ordine generale secondo cui, quando la distribuzione asimmetrica è sorretta da una causa ulteriore rispetto alla mera ripartizione dell’utile, essa non può essere automaticamente ricondotta alla categoria dei dividendi. Ne consegue, sotto il profilo fiscale, una scomposizione del flusso patrimoniale in due componenti distinte: Per i soci che percepiscono una quota inferiore rispetto alla partecipazione detenuta, la rilevanza fiscale resta limitata ai dividendi effettivamente percepiti, assoggettati al regime ordinario di parziale imponibilità. Conclusioni La risposta ad interpello affronta solo parzialmente le questioni sottese alla distribuzione non proporzionale degli utili, offrendo una soluzione applicativa che non esaurisce le tensioni interpretative tra struttura civilistica dell’operazione e relativa rilevanza fiscale. Un primo profilo problematico attiene al presupposto civilistico della fattispecie, che l’Agenzia non affronta espressamente. La possibilità di deliberare, di volta in volta, distribuzioni non proporzionali mediante decisione assembleare unanime si inserisce in un contesto interpretativo tutt’altro che pacifico. La prassi notarile più recente tende[1], infatti, ad escludere che la deroga al principio di proporzionalità possa essere rimessa a decisioni contingenti dei soci, richiedendo invece una preventiva strutturazione dei diritti partecipativi mediante categorie di azioni o diritti particolari ex artt. 2348 e 2468, c. 3, c.c. In tale prospettiva, la modulazione del diritto agli utili deve risultare stabilmente incorporata nella partecipazione sociale. Ne deriva che la qualificazione fiscale dell’operazione non può prescindere dalla sua qualificazione civilistica, incidendo la natura occasionale o strutturata della distribuzione in modo diretto sulla riconducibilità al paradigma dei dividendi. Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia non affronta espressamente la possibile riconduzione della fattispecie a una liberalità tra soci, limitandosi a sussumerla nell’art. 88, c. 3, lett. b) TUIR quale categoria residuale di imponibilità. Tuttavia, la natura economica dell’attribuzione, riconducibile a una redistribuzione di valore tra soci mediata dalla società, avrebbe potuto giustificare un più approfondito esame della sua eventuale qualificazione come liberalità indiretta o atipica. Ne derivano margini di incertezza sia in ordine alla causa giuridica dell’eccedenza sia rispetto alla coerenza sistematica del relativo trattamento fiscale. In conclusione, la fattispecie evidenzia come la distribuzione non proporzionale degli utili, pur astrattamente ammissibile, richieda una costruzione giuridica particolarmente rigorosa. In assenza di una chiara struttura civilistica di riferimento e di una qualificazione fiscale coerente della componente eccedente, il rischio è quello di una frammentazione della natura del flusso e di un incremento del carico impositivo non sempre giustificato dalla sostanza economica dell’operazione. Rimane il rammarico che la superficialità con la quale vengono sottoposte alcune istanze di interpello all’Agenzia, con conseguenti risposte a difesa del gettito da parte dell’amministrazione finanziaria, alimentino zone d’ombra interpretative in merito a questioni ritenute pacifiche dagli operatori professionali. G.S. e D.R. [1] Cfr. massima I.I.30 del Comitato triveneto dei Notai